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4A 316/2010

Bundesgericht · 2010-06-14 · Italiano CH
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cauzione processuale; assistenza giudiziaria | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 giugno 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Klett Gianinazzi

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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 14.06.2010 4A 316/2010 (4A_316/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 14.06.2010 4A 316/2010 (4A_316/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 14.06.2010 4A 316/2010 (4A_316/2010)

cauzione processuale; assistenza giudiziaria | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_316/2010 Sentenza del 14 giugno 2010 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliera Gianinazzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Mario Bazzi, opponente. Oggetto cauzione processuale; assistenza giudiziaria, ricorso contro il decreto emanato il 25 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza del 10 novembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione inoltrata il 7 luglio 2008 da B.________ tendente all'accertamento dell'inesistenza dei crediti di fr. 38'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2008, e di fr. 79'810.65, oltre interessi al 5 % dal 14 giugno 2008, oggetto di due precetti esecutivi fattigli intimare da A.________; che A.________ si è aggravato contro la pronunzia pretorile con atto d'appello del 30 novembre 2009; che il 18 gennaio 2010 B.________ ha presentato un'istanza di prestazione di cauzione processuale a causa della notoria situazione d'insolvenza dell'appellante; che, essendo l'appellante effettivamente risultato insolvente ai sensi dell'art. 153 CPC /TI, con decreto del 25 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, visto l'art. 316 CPC /TI, lo ha obbligato a prestare una cauzione processuale di fr. 2'200.-- per la procedura d'appello; che contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 marzo 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso e Reclamo"; che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF l'atto di ricorso deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza e precisare in cosa consiste la violazione; che in concreto, nel suo succinto esposto - peraltro privo di conclusioni - il ricorrente non fa nessun riferimento all'atto impugnato né alla sua motivazione; ch'egli si limita ad evocare l'impossibilità di versare l'importo richiesto e a domandare l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti della controparte; che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge appena citato; che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che, vista l'incontestata situazione d'insolvenza del ricorrente, si può rinunciare ad addossargli spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 giugno 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Klett Gianinazzi