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4A_305/2015

cauzione per spese ripetibili,

Bundesgericht · 2015-06-15 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_305/2015

Sentenza del 15 giugno 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,

ricorrente,

contro

Fondazione B.________,

patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,

opponente.

Oggetto

cauzione per spese ripetibili,

ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015

dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione dell'attività lavorativa;

che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione;

che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è domiciliata;

che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta;

che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autorità inferiore ha constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza 16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco;

che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle pretese di appello;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015 postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;

che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--;

che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata impedendole di accedere a un tribunale;

che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;

che infatti la prima doglianza ricorsuale è del tutto inconferente, l'autorità inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilità della ricorrente di versare fr. 2'500.--;

che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, dal dover prestare una cauzione processuale;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti