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4A_283/2024

diritto dei marchi; ritiro del

Bundesgericht · 2024-07-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa 4A_283/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Leemann

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_283/2024

Decreto del 9 luglio 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Giudice presidente,

Cancelliere Leemann.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Antonio Monti,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,

opponente.

Oggetto

diritto dei marchi; ritiro del ricorso,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 april 2024 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2018.11).

Considerando:

che con decisione del 15 aprile 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione della ricorrente;

che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 15 maggio 2024;

che con lettera 26 giugno 2024 (act. 13) la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che con decreto del 1˚ luglio 2024 una copia della lettera del 26 giugno 2024 (act. 13) è stata trasmessa all'opponente per conoscenza e il termine fissato nel decreto dell'11 giugno 2024 per rispondere al ricorso è stato annullato;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa 4A_283/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Leemann