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4A_255/2018

trasferimento dell'avere bancario,

Bundesgericht · 2018-06-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_255/2018

Decreto del 27 giugno 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________Inc.,

patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,

opponente.

Oggetto

trasferimento dell'avere bancario,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2016.67).

Considerando:

che con ricorso in materia civile del 2 maggio 2018 la A.________Inc. ha impugnato la sentenza 29 marzo 2018 con cui la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento dell'appello presentato dalla B.________SA, riformato la pronunzia 28 aprile 2016 del Pretore del distretto di Lugano, dichiarando inammissibile l'istanza di tutela in giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata dalla ricorrente;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con lettera del 25 giugno 2018 la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti