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4A_252/2017

contestazione della disdetta,

Bundesgericht · 2017-07-14 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_252/2017

Sentenza del 14 luglio 2017

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________AG,

patrocinata dagli avv.ti Matteo Rossi e Dario Gabaglio,

opponente.

Oggetto

contestazione della disdetta,

ricorso contro la sentenza (12.2015.213) emanata

il 17 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 17 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________SA contro la sentenza con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva dichiarato irricevibile la petizione inoltrata dalla predetta società nei confronti della B.________AG;

che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'8 maggio 2017;

che con decreto 11 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 5'000.--;

che il 20 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 5 luglio 2017;

che il 12 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti