compravendita; legittimazione passiva | Diritto contrattuale
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 22.05.2017 4A 235/2017 (4A_235/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 22.05.2017 4A 235/2017 (4A_235/2017) Tribunale federale I Corte di diritto civile 22.05.2017 4A 235/2017 (4A_235/2017)
compravendita; legittimazione passiva | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_235/2017 Sentenza del 22 maggio 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Aron Camponovo, ricorrente, contro
1. B.________,
2. C.C________,
2. D.C________,
4. E.C________, tutti e quattro patrocinati dall'avv. Daniele Meier, opponenti. Oggetto compravendita; legittimazione passiva, ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 24 febbraio 2016 A.________ ha convenuto in giudizio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud B.________, C.C________, D.C________ e E.C________, quali membri della comunione ereditaria fu F.C________, postulando la condanna di quest'ultimi al pagamento di fr. 1'420'000.-- per un credito vantato nei confronti di F.C________ in seguito a una compravendita di valuta; che con decisione 14 luglio 2016 il Pretore ha accertato la carente legittimazione passiva di C.C________, D.C________ e E.C________ e ha respinto l'azione nei loro confronti; che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 10 marzo 2017, l'appello con cui A.________ ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accertare la legittimazione passiva di C.C________, D.C________ e E.C________; che la Corte cantonale ha ritenuto conforme all' art. 125 lett. a CPC la limitazione della procedura alla sola questione della legittimazione delle parti effettuata dal Pretore; che secondo i giudici cantonali anche nel diritto italiano il discendente legittimario completamente escluso non è erede e non è quindi parte alla comunione ereditaria; che con ricorso in materia civile del 2 maggio 2017 A.________ chiede al Tribunale federale di ritornare l'incarto al Pretore " perché citi le parti ad un'udienza dibattimentale nel merito dell'asse ereditario "; che il medesimo giorno la ricorrente ha pure domandato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che la sentenza impugnata è una decisione parziale nel senso dell' art. 91 LTF , poiché pone fine al procedimento per una parte dei litisconsorti, ed è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile; che giusta l' art. 75 LTF con un tale rimedio può unicamente essere impugnata la decisione emanata dalle autorità cantonali di ultima istanza e che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto; che per questo motivo la prima parte del gravame, in cui la ricorrente si lamenta - senza nemmeno affermare di già aver sottoposto un'analoga censura al Tribunale di appello - dell'agire del Pretore rimproverandogli una violazione del suo diritto di essere sentita, si palesa inammissibile, perché diretta contro la sentenza di primo grado; che per quanto attiene alla seconda parte dell'impugnativa occorre ricordare come l'applicazione erronea del diritto estero può essere motivo di ricorso soltanto nelle cause civili di natura non pecuniaria ( art. 96 lett. b LTF ); che nelle cause di natura pecuniaria di valore superiore alla soglia dell' art. 74 cpv. 1 LTF
- come questa - la sentenza cantonale fondata sul diritto estero potrebbe essere censurata, nell'ambito di un ricorso in materia civile, per violazione dell' art. 9 Cost. , ovvero per applicazione arbitraria del diritto estero ( DTF 138 III 489 consid. 4.3; 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1); che la censura andrebbe però sollevata e motivata debitamente ( art. 106 cpv. 2 LTF ), spiegando in modo chiaro e dettagliato, e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, in cosa consista la violazione dei diritti costituzionali (sentenza 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 174 ); che la ricorrente non propone tale censura limitandosi a tacciare di errata l'applicazione del diritto italiano effettuata dalla Corte cantonale; che pertanto il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ); che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ); che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 maggio 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti