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4A 231/2017

Bundesgericht · 2017-07-24 · Italiano CH
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contratto di lavoro; stipendio | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 luglio 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 24.07.2017 4A 231/2017 (4A_231/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 24.07.2017 4A 231/2017 (4A_231/2017) Tribunale federale I Corte di diritto civile 24.07.2017 4A 231/2017 (4A_231/2017)

contratto di lavoro; stipendio | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_231/2017 Sentenza del 24 luglio 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________Sagl, patrocinata dall'avv. dott. Massimo Riccardi, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Marco Perucchi, opponente. Oggetto contratto di lavoro; stipendio, ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 16 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________Sagl contro la sentenza con cui il Pretore del Distretto di Lugano aveva condannato quest'ultima, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________, a pagare all'attore fr. 50'150.--; che la A.________Sagl è insorta al Tribunale federale con ricorso 2 maggio 2017; che con decreto 5 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; che il 29 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 14 luglio 2017 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; che il 21 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 luglio 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti