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4A_211/2011

contratto di assicurazione,

Bundesgericht · 2011-12-06 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_211/2011

Sentenza del 6 dicembre 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Marco Probst,

opponente.

Oggetto

contratto di assicurazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 17 febbraio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________SA, chiedendo il pagamento di fr. 45'360.--;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 febbraio 2011, invece respinto la petizione in accoglimento di un'appellazione dell'assicuratore;

che con ricorso in materia civile del 31 marzo 2011 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello, di riformarla nel senso che la convenuta sia condannata a pagarle fr. 45'360.--, oltre interessi, e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con decreto 20 settembre 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato la ricorrente a fornire entro il 14 ottobre 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;

che il 17 ottobre 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato, ad istanza del patrocinatore della ricorrente, fino al 7 novembre 2011;

che il 10 novembre 2011 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 25 novembre 2011;

che il 14 novembre 2011 il patrocinatore della ricorrente ha annunciato l'intenzione di non provvedere al versamento in discussione;

che il 1° dicembre 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti