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4A_205/2023

contratto di lavoro,

Bundesgericht · 2023-05-10 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 maggio 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_205/2023

Sentenza del 10 maggio 2023

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

rappresentato dalla curatrice generale C.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Christopher Jackson,

opponente.

Oggetto

contratto di lavoro,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2022.158).

Considerando:

che con giudizio 14 ottobre 2022 il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento della petizione di B.________, condannato A.________ a versare all'attrice fr. 12'438.33;

che con sentenza 21 marzo 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello del convenuto, ridotto il predetto importo a fr. 7'500.--;

che A.________, rappresentato dalla sua curatrice generale, è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 aprile 2023;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con decreto 18 aprile 2023, constatata l'assenza del consenso dell'autorità di protezione degli adulti ad adire il Tribunale federale (art. 416 cpv. 1 n. 9 CC), la curatrice generale è stata invitata a sanare il vizio entro il 3 maggio 2023;

che quest'ultima ha, con lettera 24 aprile 2023, contestato di abbisognare di tale consenso;

che il 27 aprile 2023, in risposta a tale missiva, è stato confermato il decreto del 18 aprile 2023;

che entro il termine assegnato il predetto consenso non è stato trasmesso al Tribunale federale;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 maggio 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti