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4A_19/2025

espulsione,

Bundesgericht · 2025-02-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_19/2025

Decreto del 19 febbraio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorsi contro la sentenza emanata il 22 novembre 2024 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2024.21).

Considerando:

che con sentenza 22 novembre 2024 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo inoltrato da A.________ nei confronti della decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B.________;

che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la decisione cantonale con un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 13 gennaio 2025;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con lettera 17 febbraio 2025 il ricorrente ha dichiarato di ritirare i predetti ricorsi e ha chiesto di essere esentato dal pagamento di spese giudiziarie;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che in concreto non vi è motivo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie;

che queste, comprendenti però una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti