esecuzione di una transazione giudiziaria, | Diritto delle obbligazioni (in generale)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 maggio 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 22.05.2017 4A 199/2017 (4A_199/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 22.05.2017 4A 199/2017 (4A_199/2017) Tribunale federale I Corte di diritto civile 22.05.2017 4A 199/2017 (4A_199/2017)
esecuzione di una transazione giudiziaria, | Diritto delle obbligazioni (in generale)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_199/2017 Sentenza del 22 maggio 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Tania Naef, opponente. Oggetto esecuzione di una transazione giudiziaria, ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, ordinato ad A.________ di eseguire entro un mese dalla data della decisione la transazione del 25 novembre 2014 e ha comminato, in caso d'inadempimento, una multa disciplinare di fr. 4'000.--; che con sentenza 20 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato da A.________; che A.________ insorge al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso del 13 aprile 2017; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto; che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti il ricorrente si limita a criticare l'ammontare della multa richiesta dall'istante e a illustrare i motivi per cui non gli sarebbe possibile eseguire la transazione giudiziale, ma non spende una parola per confutare la motivazione principale della sentenza impugnata secondo cui il reclamo è stato presentato tardivamente; che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 maggio 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti