opencaselaw.ch

4A_197/2021

espulsione,

Bundesgericht · 2020-12-02 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 giugno 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_197/2021

Sentenza dell'8 giugno 2021

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2020.156).

Considerando:

che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 2 dicembre 2020, la domanda di espulsione inoltrata dalla B.________ SA nei confronti della A.________ SA;

che con sentenza 22 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato dalla A.________ SA;

che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 31 marzo 2021;

che con decreto 6 aprile 2021 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 3 maggio 2021 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che il 7 maggio 2021 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 maggio 2021 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 2 giugno 2021 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 giugno 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti