opencaselaw.ch

4A_187/2016

rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro;

Bundesgericht · 2016-05-18 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2016

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_187/2016

Sentenza del 18 maggio 2016

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

Sindacato A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

C.________.

Oggetto

rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro;

ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che C.________ ha convenuto in giudizio, facendosi rappresentare dal Sindacato A.________, la B.________ con istanza di conciliazione 23 novembre 2015 in cui ha indicato un valore litigioso di fr. 18'980.-- composto di pretese salariali ed indennità per disdetta abusiva;

che il 7 dicembre 2015 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha deciso di non ammettere la rappresentanza dell'istante da parte del Sindacato A.________ (dispositivo n. 1) e ha fissato all'istante un termine di 15 giorni per procedere come ai considerandi e cioè di comunicare alla Pretura il suo domicilio e di munirsi di un rappresentante professionale autorizzato o di procedere con atti propri (dispositivo n. 2);

che con sentenza 23 febbraio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da C.________ contro il dispositivo n. 2;

che il Sindacato A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale sentenza con un atto datato 22 marzo 2016 e intitolato "ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale / ricorso per riforma" con cui chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che la sentenza impugnata è una decisione incidentale emanata nell'ambito di una controversia derivante da un rapporto di lavoro;

che essendo il valore di lite superiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF la decisione impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile;

che giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b);

che nella fattispecie già la condizione prevista dalla lett. a della citata norma non è soddisfatta, il ricorrente non avendo attaccato innanzi al Tribunale di appello il punto della decisione pretorile oggetto della pronunzia impugnata;

che infatti unicamente C.________ è insorta contro il dispositivo n. 2 della decisione del Segretario assessore;

che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le procedure come quella all'esame non sono gratuite;

che nemmeno la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in concreto in linea di conto, il ricorrente, nonostante l'esplicito invito, non avendo fornito alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2016

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti