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4A 183/2015

Bundesgericht · 2015-06-02 · Italiano CH
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espulsione | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 giugno 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Huguenin

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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 02.06.2015 4A 183/2015 (4A_183/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 02.06.2015 4A 183/2015 (4A_183/2015) Tribunale federale I Corte di diritto civile 02.06.2015 4A 183/2015 (4A_183/2015)

espulsione | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_183/2015 Sentenza del 2 giugno 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Huguenin. Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________, ricorrenti, contro C.________, patrocinata dall'avv. dott. Willy Pedrioli, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2015 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del. Considerando: che il 27 marzo 2015 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2015 dalla Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che con decreto del 20 aprile 2015 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 500.--; che con decreto dell'11 maggio 2015 è stato fissato ai ricorrenti, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 26 maggio 2015, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile; che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 giugno 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Huguenin