opencaselaw.ch

4A_15/2021

risarcimento danni,

Bundesgericht · 2021-02-05 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le cause 4A_15/2021 e 4A_17/2021 sono congiunte.

E. 2 I ricorsi sono inammissibili.

E. 3 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 4 Comunicazione alle parti, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 5 febbraio 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_15/2021, 4A_17/2021

Sentenza del 5 febbraio 2021

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

4A_15/2021

D.________ SA,

patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,

opponente,

e

4A_17/2021

C.________,

patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,

opponente.

Oggetto

risarcimento danni,

ricorsi contro le sentenze emanate il 30 novembre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2019.60 e 16.2019.61).

Considerando:

che con sentenze del 30 novembre 2020 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in accoglimento dei reclami presentati da A.________, le petizioni contro di lui inoltrate dalla D.________ SA e dal direttore di quest'ultima C.________ e ha posto le spese processuali di entrambe le istanze a carico degli attori;

che A.________ è insorto contro tali sentenze al Tribunale federale con atto dell'8 gennaio 2021;

che le due decisioni impugnate si riferiscono fondamentalmente ai medesimi fatti, pongono gli stessi temi giuridici e vedono sostanzialmente coinvolte le medesime parti, ragione per cui per motivi di economia procedurale si giustifica congiungere le due procedure ed evaderle con un unico giudizio ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC ; DTF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1);

che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (cfr. sentenze del 4 gennaio 2021 nelle cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020), questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo;

che il curatore non ha reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso;

che non si giustifica assegnare al curatore un termine giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020 e 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, concernenti il qui ricorrente);

che pertanto i ricorsi si rivelano inammissibili e vanno decisi dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che viste le particolarità del caso non si prelevano spese giudiziarie;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Le cause 4A_15/2021 e 4A_17/2021 sono congiunte.

2.

I ricorsi sono inammissibili.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alle parti, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 5 febbraio 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti