mandato, | Diritto contrattuale
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Non si assegnano ripetibili.
E. 4 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 novembre 2022 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 14.11.2022 4A 159/2021 (4A_159/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 14.11.2022 4A 159/2021 (4A_159/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 14.11.2022 4A 159/2021 (4A_159/2021)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_159/2021 Decreto del 14 novembre 2022 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli, opponente. Oggetto mandato, ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2020.3). Considerando: che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 28 novembre 2019, la petizione con cui B.________ aveva chiesto di condannare la A.________ SA a pagarle euro 617'350.-- e di rigettare per fr. 669'774.-- l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo; che con sentenza 4 febbraio 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato dalla convenuta; che con ricorso in materia civile del 12 marzo 2021 la A.________ SA ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, l'accoglimento del proprio appello e la reiezione della petizione; che con risposta 15 aprile 2021 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso e della domanda di misure d'urgenza; che con decreto del 5 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame; che il 27 agosto 2021, in accoglimento di una domanda di riesame, tale decreto è stato revocato e al ricorso è stato conferito effetto sospensivo; che con decreto dell'11 ottobre 2022 la Giudice presidente ha sospeso, su richiesta della ricorrente e con il consenso dell'opponente, la procedura ricorsuale; che il 9 novembre 2022 la ricorrente ha dichiarato di ritirare, in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, il ricorso e ha chiesto di contenere al minimo le spese e di non assegnare ripetibili; che con lettera 10 novembre 2022 l'opponente ha confermato l'accordo sulla mancata assegnazione di ripetibili; che giusta l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che pertanto le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF
- seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono, come chiesto dalle parti, assegnate ripetibili; per questi motivi, la Giudice presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 novembre 2022 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti