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4A_110/2014

assicurazione complementare contro le malattie,

Bundesgericht · 2014-03-06 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_110/2014

Sentenza del 6 marzo 2014

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

assicurazione complementare contro le malattie,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Considerando:

che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010;

che la Corte cantonale ha pure accolto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice;

che A.________ ha adito il Tribunale federale con scritto 10 febbraio 2014 in cui critica l'operato dei Giudici cantonali e della Cassa malati;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni;

che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);

che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);

che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio;

che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che l'opponente non è stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili e che viste le particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie dalla ricorrente;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti