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2P.239/2002

Bundesgericht · 2003-11-26 · Italiano CH
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Diritto fondamentale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza.

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

E. 3 Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2003 Il Presidente della II Corte di diritto pubblico

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 26.11.2003 2P.239/2002 Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 26.11.2003 2P.239/2002 Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 26.11.2003 2P.239/2002

Diritto fondamentale

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.239/2002 /bom Decreto del 26 novembre 2003 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Wurzburger, presidente. Parti A.________ e B.________, ricorrenti, contro Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. Oggetto art. 8, 9, 27 e 36, 49 Cost., art. 5 e 6 CEDU, ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002. Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, premesso: che il 16 ottobre 2002 A.________ e B.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per contestare la costituzionalità della legge ticinese sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, adottata il 24 giugno 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino; che tutte le missive spedite a B.________ sono state ritornate al Tribunale federale con l'indicazione che il suo indirizzo non era più valido e che il suo nuovo recapito era sconosciuto; che, il 19 dicembre 2002, il Tribunale federale ha comunicato ad A.________ che, per ovviare a questo inconveniente, d'ora in poi si sarebbe provveduto per il suo tramite per notificare gli atti destinati a B.________, presso il suo indirizzo; che A.________, il quale non si è opposto a questo modo di procedere, nel seguito della procedura ha dichiarato agire a nome e per conto di entrambi i ricorrenti (cfr. replica del 2 febbraio 2003); visto: la lettera del 25 novembre 2003 con cui A.________ ha dichiarato di ritirare il gravame presentato il 16 ottobre 2002; considerato: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG); che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG); decreta: 1. La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2003 Il Presidente della II Corte di diritto pubblico