Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Entrata in Svizzera nel gennaio 2020 grazie a un visto turistico al fine di visitare sua figlia (1975), cittadina svizzera, e la famiglia di lei, A.________ (1956), cittadina sudafricana, vi ha chiesto il 22 aprile 2020 il rilascio di un permesso di dimora per un soggiorno senza attività lucrativa. La domanda è stata respinta il 9 giugno 2020 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, la quale ha poi prorogato a due riprese, l'ultima volta fino al 15 settembre 2020, il termine di partenza fissato all'interessata.
E. 1.2 Il 25 agosto 2020 A.________ ha nuovamente chiesto il rilascio di un permesso di dimora per soggiorno senza attività lucrativa. Concessole la facoltà di esprimersi, la Sezione della popolazione ha (nuovamente) respinto l'istanza il 2 novembre 2020, fissando nel contempo all'interessata un (nuovo) termine di partenza.
E. 1.3 Il rifiuto è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 28 settembre 2022, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 aprile 2026.
Dopo avere rilevato che tra la Svizzera e il Sudafrica non esisteva alcun trattato da cui potere dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno nonché constatato che l'insorgente non domandava il rilascio di un permesso di dimora per caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (RS 142.20), la Corte cantonale ha osservato che quest'ultima non adempiva le esigenze poste dai combinati artt. 28 LStrI e 25 OASA (RS 142.201) per accordarle il permesso per redditieri domandato. Dell'avviso dei Giudici cantonali ella non poteva poi nulla dedurre dall'art. 8 CEDU né dall'art. 13 Cost., di analoga portata: da un lato perché non si trovava in un rapporto di dipendenza particolare con la figlia, ragione per cui nulla poteva desumere dal diritto alla tutela della vita familiare, dall'altro perché non soddisfaceva neanche le esigenze poste dalla norma convenzionale per invocare il diritto alla tutela della vita privata (soggiorno di dieci anni e/o integrazione particolarmente riuscita). Il provvedimento contestato risultava inoltre conforme al principio della proporzionalità.
E. 1.4 Il 18 maggio 2026 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga accordato il permesso di dimora per redditieri domandato. Adduce, in sintesi, la violazione del divieto dell'arbitrio, degli artt. 8 CEDU e 13 Cost. nonché del principio della proporzionalità. Domanda inoltre che sia conferito l'effetto sospensivo al suo gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
E. 2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
E. 2.2 Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli artt. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di dimora per redditieri. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
E. 2.2.1 In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ella non può nemmeno appellarsi a una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale da cui potrebbe derivarle un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. Infatti dall'art. 28 LStrI, norma di solo carattere potestativo, non scaturisce alcun diritto alla concessione di un permesso di dimora per redditieri (sentenza 2C_128/2025 del 25 marzo 2025 consid. 4.2 e rinvii).
E. 2.2.2 Per quanto concerne poi l'art. 8 CEDU, oltre al fatto che l'argomentazione sviluppata al riguardo nel gravame non soddisfa all'evidenza le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, va osservato che, come già constatato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 8 seg. consid. 4.2), la ricorrente non adempie manifestamente i necessari requisiti per poter richiamarsi a questo disposto convenzionale. Con riguardo al diritto alla tutela della vita familiare ella non si trova, e nemmeno lo sostiene, in un particolare stato di dipendenza fisica, psichica o finanziaria dalla figlia, suscettibile di fondare un diritto al permesso di soggiorno (DTF 147 I 268 consid. 1.2.3). Con riferimento al diritto alla tutela della vita privata, la ricorrente risiede da meno di dieci anni nel nostro Paese, ove peraltro non ha mai beneficiato di un titolo di soggiorno (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; 147 I 268 consid. 1.2.4) e non vanta inoltre un'integrazione particolarmente riuscita, che permetterebbe di discostarsi dal citato criterio temporale (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; sentenza 2C_270/2025 del 15 aprile 2026 consid. 4.1). Visto quanto precede la ricorrente non può pertanto appellarsi in maniera sostenibile all'art. 8 CEDU per dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
E. 2.3 Premesse queste considerazioni, ne discende che non è data la via del ricorso in materia di diritto pubblico. È quindi a ragione che la ricorrente non ha proposto questo rimedio di diritto.
E. 3 Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile (art. 113 LTF).
E. 3.1 Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, con il quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.
E. 3.1.1 In relazione al rilascio di un permesso di dimora, la ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU (cfr. supra consid. 2), di modo che non le si può neanche riconoscere un interesse giuridicamente protetto (DTF 147 I 89 consid. 1.2.1; sentenza 2C_124/2026 del 5 maggio 2026 consid. 5.1) a proporre tale rimedio giusta l'art. 115 lett. b LTF .
E. 3.1.2 La ricorrente lamenta la violazione, sotto diversi aspetti, del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (sentenza 2C_124/2026, già citata, consid. 5.1).
E. 3.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Essa non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (DTF 146 IV 76 consid. 2; sentenze 2C_124/2026, già citata, consid. 5.2; 2C_206/2026 del 22 aprile 2026 consid. 4).
E. 3.2.1 In quanto la ricorrente lamenta un'applicazione inficiata d'arbitrio dell'art. 28 LStrI, ella presenta una critica che si riferisce in realtà al merito, ragione per cui non va esaminata oltre.
E. 3.2.2 Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dalla ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 136 I 241 consid. 3.1; sentenza 2C_189/2025 del 12 marzo 2026 consid. 6.1). Infine, nella misura in cui la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un apprezzamento arbitrario dei fatti la censura, ancora una volta, è inscindibile dal merito della causa ed è di conseguenza irricevibile.
E. 4 Per quanto precede il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF .
E. 5.1 Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.
E. 5.2 Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 22 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_12/2026
Sentenza del 22 maggio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
Oggetto
Permesso di dimora per redditieri,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 15 aprile 2026 (52.2022.362).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Entrata in Svizzera nel gennaio 2020 grazie a un visto turistico al fine di visitare sua figlia (1975), cittadina svizzera, e la famiglia di lei, A.________ (1956), cittadina sudafricana, vi ha chiesto il 22 aprile 2020 il rilascio di un permesso di dimora per un soggiorno senza attività lucrativa. La domanda è stata respinta il 9 giugno 2020 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, la quale ha poi prorogato a due riprese, l'ultima volta fino al 15 settembre 2020, il termine di partenza fissato all'interessata.
1.2. Il 25 agosto 2020 A.________ ha nuovamente chiesto il rilascio di un permesso di dimora per soggiorno senza attività lucrativa. Concessole la facoltà di esprimersi, la Sezione della popolazione ha (nuovamente) respinto l'istanza il 2 novembre 2020, fissando nel contempo all'interessata un (nuovo) termine di partenza.
1.3. Il rifiuto è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 28 settembre 2022, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 aprile 2026.
Dopo avere rilevato che tra la Svizzera e il Sudafrica non esisteva alcun trattato da cui potere dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno nonché constatato che l'insorgente non domandava il rilascio di un permesso di dimora per caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (RS 142.20), la Corte cantonale ha osservato che quest'ultima non adempiva le esigenze poste dai combinati artt. 28 LStrI e 25 OASA (RS 142.201) per accordarle il permesso per redditieri domandato. Dell'avviso dei Giudici cantonali ella non poteva poi nulla dedurre dall'art. 8 CEDU né dall'art. 13 Cost., di analoga portata: da un lato perché non si trovava in un rapporto di dipendenza particolare con la figlia, ragione per cui nulla poteva desumere dal diritto alla tutela della vita familiare, dall'altro perché non soddisfaceva neanche le esigenze poste dalla norma convenzionale per invocare il diritto alla tutela della vita privata (soggiorno di dieci anni e/o integrazione particolarmente riuscita). Il provvedimento contestato risultava inoltre conforme al principio della proporzionalità.
1.4.
Il 18 maggio 2026 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga accordato il permesso di dimora per redditieri domandato. Adduce, in sintesi, la violazione del divieto dell'arbitrio, degli artt. 8 CEDU e 13 Cost. nonché del principio della proporzionalità. Domanda inoltre che sia conferito l'effetto sospensivo al suo gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
2.
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.2. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli artt. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di dimora per redditieri. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2.1. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ella non può nemmeno appellarsi a una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale da cui potrebbe derivarle un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. Infatti dall'art. 28 LStrI, norma di solo carattere potestativo, non scaturisce alcun diritto alla concessione di un permesso di dimora per redditieri (sentenza 2C_128/2025 del 25 marzo 2025 consid. 4.2 e rinvii).
2.2.2. Per quanto concerne poi l'art. 8 CEDU, oltre al fatto che l'argomentazione sviluppata al riguardo nel gravame non soddisfa all'evidenza le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, va osservato che, come già constatato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 8 seg. consid. 4.2), la ricorrente non adempie manifestamente i necessari requisiti per poter richiamarsi a questo disposto convenzionale. Con riguardo al diritto alla tutela della vita familiare ella non si trova, e nemmeno lo sostiene, in un particolare stato di dipendenza fisica, psichica o finanziaria dalla figlia, suscettibile di fondare un diritto al permesso di soggiorno (DTF 147 I 268 consid. 1.2.3). Con riferimento al diritto alla tutela della vita privata, la ricorrente risiede da meno di dieci anni nel nostro Paese, ove peraltro non ha mai beneficiato di un titolo di soggiorno (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; 147 I 268 consid. 1.2.4) e non vanta inoltre un'integrazione particolarmente riuscita, che permetterebbe di discostarsi dal citato criterio temporale (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; sentenza 2C_270/2025 del 15 aprile 2026 consid. 4.1). Visto quanto precede la ricorrente non può pertanto appellarsi in maniera sostenibile all'art. 8 CEDU per dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
2.3. Premesse queste considerazioni, ne discende che non è data la via del ricorso in materia di diritto pubblico. È quindi a ragione che la ricorrente non ha proposto questo rimedio di diritto.
3.
Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile (art. 113 LTF).
3.1. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, con il quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.
3.1.1. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, la ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU (cfr. supra consid. 2), di modo che non le si può neanche riconoscere un interesse giuridicamente protetto (DTF 147 I 89 consid. 1.2.1; sentenza 2C_124/2026 del 5 maggio 2026 consid. 5.1) a proporre tale rimedio giusta l'art. 115 lett. b LTF .
3.1.2. La ricorrente lamenta la violazione, sotto diversi aspetti, del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (sentenza 2C_124/2026, già citata, consid. 5.1).
3.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Essa non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (DTF 146 IV 76 consid. 2; sentenze 2C_124/2026, già citata, consid. 5.2; 2C_206/2026 del 22 aprile 2026 consid. 4).
3.2.1. In quanto la ricorrente lamenta un'applicazione inficiata d'arbitrio dell'art. 28 LStrI, ella presenta una critica che si riferisce in realtà al merito, ragione per cui non va esaminata oltre.
3.2.2. Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dalla ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 136 I 241 consid. 3.1; sentenza 2C_189/2025 del 12 marzo 2026 consid. 6.1). Infine, nella misura in cui la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un apprezzamento arbitrario dei fatti la censura, ancora una volta, è inscindibile dal merito della causa ed è di conseguenza irricevibile.
4.
Per quanto precede il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF .
5.
5.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.
5.2. Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 22 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud