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2C 957/2013

Bundesgericht · 2013-11-18 · Italiano CH
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Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni | Equilibrio ecologico

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 18 novembre 2013 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd Il Cancelliere: Savoldelli

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 18 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 18.11.2013 2C 957/2013 (2C_957/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 18.11.2013 2C 957/2013 (2C_957/2013) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 18.11.2013 2C 957/2013 (2C_957/2013)

Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni | Equilibrio ecologico

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_957/2013 Sentenza del 18 novembre 2013 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliere Savoldelli. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni, ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Visto: che, con sentenza del 30 settembre 2013, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato, quale ultima istanza cantonale, il diniego della concessione ad A.________ di un'autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni; che, con ricorso del 15 ottobre 2013, trasmesso a questa Corte per competenza dall'autorità giudiziaria cantonale, A.________ ha impugnato detto giudizio; che, con lettera del 17 ottobre 2013, il Tribunale federale ha scritto ad A.________ che l'allegato ricorsuale non pareva a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso; che, in data 28 ottobre 2013, il Tribunale federale ha ricevuto dal Tribunale cantonale amministrativo una nuova lettera di A.________, dalla quale non risultava più chiaro se lo stesso intendesse o meno mantenere il ricorso; che, con lettera del 30 ottobre 2013, il Tribunale federale ha allora di nuovo scritto ad A.________ indicandogli che, in base a quanto emergeva dagli atti, lo stesso aveva ancora tempo fino al 7 novembre 2013 per completare il proprio ricorso e che, se egli avesse invece comunicato di ritirarlo entro il medesimo termine, la procedura poteva essere stralciata senza prelevare spese; che entrambe le lettere indicate, spedite ad A.________ con invio raccomandato, non risultano essere state da lui ritirate; considerando: che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499 con ulteriori rinvii); che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246); che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560); che il ricorso interposto il 15 ottobre 2013 - che non è stato ritirato e non è stato oggetto di nessuna tempestiva completazione, atta a renderlo conforme ai disposti citati -, non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche e nemmeno contesta validamente (ovvero seguendo le regole sopra indicate) l'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove su cui la sentenza impugnata si basa; che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF; che le spese giudiziarie (art. 65 LTF) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 18 novembre 2013 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd Il Cancelliere: Savoldelli