Imposta cantonale del Cantone Ticino 2006, 2007 e 2008, imposta federale diretta 2006, 2007 e 2008 | Finanze pubbliche & diritto tributario
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A.________,
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
E. 3 Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. Losanna, 29 marzo 2018 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 29.03.2018 2C 67/2018 (2C_67/2018) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.03.2018 2C 67/2018 (2C_67/2018) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.03.2018 2C 67/2018 (2C_67/2018)
Imposta cantonale del Cantone Ticino 2006, 2007 e 2008, imposta federale diretta 2006, 2007 e 2008 | Finanze pubbliche & diritto tributario
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_67/2018 Decreto del 29 marzo 2018 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Seiler, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, entrambi patrocinati dall'avv. Urs Behnisch, ricorrenti, contro Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. Oggetto Imposta cantonale e imposta federale diretta 2006, 2007 e 2008. ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2014.102 e 80.2014.103). Il Presidente della II Corte di diritto pubblico visto: la lettera del 27 marzo 2018 con cui il patrocinatore dei ricorrenti, riferendosi ad un loro scritto del 23 marzo 2018 prodotto in allegato, ha dichiarato di ritirare il ricorso; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente (in concreto in solido, cfr. art. 66 cpv. 5 LTF) con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); decreta: 1. La causa 2C_67/2018 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. Losanna, 29 marzo 2018 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud