Imposta sugli utili immobiliari | Finanze pubbliche & diritto tributario
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa 2C_552/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2009 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Müller Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.10.2009 2C 552/2009 (2C_552/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.10.2009 2C 552/2009 (2C_552/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.10.2009 2C 552/2009 (2C_552/2009)
Imposta sugli utili immobiliari | Finanze pubbliche & diritto tributario
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_552/2009 Decreto del 9 ottobre 2009 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Müller, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Parti A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente, contro Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. Oggetto Imposta sugli utili immobiliari, ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 luglio 2009 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Visto: la lettera del 7 ottobre 2009 con cui il ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa 2C_552/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2009 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Müller Ieronimo Perroud