Tariffe di deposito di materiali inerti (ripristino dell'effetto sospensivo) | Finanze pubbliche & diritto tributario
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa 2C_413/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio per il Consiglio di Stato e al Vicepresidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 11 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Zünd Ieronimo Perroud
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 11.08.2010 2C 413/2009 (2C_413/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 11.08.2010 2C 413/2009 (2C_413/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 11.08.2010 2C 413/2009 (2C_413/2009)
Tariffe di deposito di materiali inerti (ripristino dell'effetto sospensivo) | Finanze pubbliche & diritto tributario
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_413/2009 Decreto dell'11 agosto 2010 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dagli avv. Claudio Cereghetti e Franco Felder, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Tariffe di deposito di materiali inerti (ripristino dell'effetto sospensivo), ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 2 giugno 2009 dal Vicepresidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 9 agosto 2010 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico e il simultaneo ricorso sussidiario in materia costituzionale esperiti il 24 giugno 2009; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta 1. La causa 2C_413/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio per il Consiglio di Stato e al Vicepresidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 11 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Zünd Ieronimo Perroud