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2C_400/2012

Autorizzazione di soggiorno,

Bundesgericht · 2012-05-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).

Losanna, 31 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_400/2012

Sentenza del 31 maggio 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Autorizzazione di soggiorno,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

il Presidente della II Corte di diritto pubblico,

considerando:

che il 5 maggio 2012 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino concernente la sua autorizzazione di soggiorno;

che con decreto presidenziale dell'8 maggio 2012 è stato invitato a produrre entro il 21 maggio 2012 la sentenza impugnata, la quale non era stata allegata al proprio gravame, con la comminatoria che in caso d'inosservanza, l'impugnativa non sarebbe stata presa in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);

che, entro il termine impartito, il ricorrente non ha trasmesso la sentenza querelata né ha chiesto una proroga del termine assegnatogli a tale fine;

che, in queste condizioni, il ricorso esperito il 5 maggio 2012 è inammissibile (art. 42 cpv. 5 LTF);

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF);

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).

Losanna, 31 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud