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2C 358/2024

Bundesgericht · 2024-07-19 · Italiano CH
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Revoca della licenza (anticipo delle spese processuali) | Diritto fondamentale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nell'ambito di un procedimento ricorsuale concernente la revoca di una licenza per il commercio, l'installazione e/o la manutenzione di sistemi radiologici nel settore della veterinaria avviato dalla A.________ S.r.l dinanzi al Tribunale amministrativo federale, detta autorità, con decisione incidentale del 25 giugno 2024 ha invitato la società a, tra l'altro, versare, entro il 29 luglio 2024, un anticipo di fr. 5'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.

E. 2 Il 5 luglio 2024 la A._________ S.r.l ha presentato un ricorso, giunto al Tribunale federale il 12 luglio successivo, contro la richiesta dell'anticipo per le spese processuali. Esposta la propria situazione e facendo valere di essere confrontata a delle difficoltà, chiede che l'importo da versare sia ridotto a fr. 1'000.--. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

E. 3 Come già giudicato da questa Corte (sentenze 2C_477/2019 del 22 maggio 2019 e 2C_100/2019 del 29 gennaio 2019 e rispettivi rinvii) quando, come nella presente fattispecie, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una domanda di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo domandato, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come un'implicita domanda di assistenza giudiziaria (esenzione rispettivamente riduzione dell'anticipo chiesto a garanzia delle spese processuali) e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che ha emanato la domanda di anticipo per motivi di competenza ( art. 30 cpv. 2 LTF ). Il ricorso in materia di diritto pubbico esperito dinanzi al Tribunale federale, volto a verificare la liceità della decisione incidentale quando è stata emanata, senza che sia possibile allegare fatti nuovi ( art. 99 LTF ), non è infatti confacente al caso concreto (sentenza 2C_440/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 3.4 e 3.5).

E. 4 Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al Tribunale amministrativo federale, Corte III (con gli atti di causa). Losanna, 19 luglio 2024 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 19.07.2024 2C 358/2024 (2C_358/2024) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 19.07.2024 2C 358/2024 (2C_358/2024) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 19.07.2024 2C 358/2024 (2C_358/2024)

Revoca della licenza (anticipo delle spese processuali) | Diritto fondamentale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_358/2024 Decreto del 19 luglio 2024 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________ S.r.l, ricorrente, contro Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna. Oggetto Revoca della licenza (anticipo delle spese processuali), ricorso contro la decisione incidentale emanata il 25 giugno 2024 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III (C-3315/2024). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nell'ambito di un procedimento ricorsuale concernente la revoca di una licenza per il commercio, l'installazione e/o la manutenzione di sistemi radiologici nel settore della veterinaria avviato dalla A.________ S.r.l dinanzi al Tribunale amministrativo federale, detta autorità, con decisione incidentale del 25 giugno 2024 ha invitato la società a, tra l'altro, versare, entro il 29 luglio 2024, un anticipo di fr. 5'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. 2. Il 5 luglio 2024 la A._________ S.r.l ha presentato un ricorso, giunto al Tribunale federale il 12 luglio successivo, contro la richiesta dell'anticipo per le spese processuali. Esposta la propria situazione e facendo valere di essere confrontata a delle difficoltà, chiede che l'importo da versare sia ridotto a fr. 1'000.--. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 3. Come già giudicato da questa Corte (sentenze 2C_477/2019 del 22 maggio 2019 e 2C_100/2019 del 29 gennaio 2019 e rispettivi rinvii) quando, come nella presente fattispecie, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una domanda di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo domandato, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come un'implicita domanda di assistenza giudiziaria (esenzione rispettivamente riduzione dell'anticipo chiesto a garanzia delle spese processuali) e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che ha emanato la domanda di anticipo per motivi di competenza ( art. 30 cpv. 2 LTF ). Il ricorso in materia di diritto pubbico esperito dinanzi al Tribunale federale, volto a verificare la liceità della decisione incidentale quando è stata emanata, senza che sia possibile allegare fatti nuovi ( art. 99 LTF ), non è infatti confacente al caso concreto (sentenza 2C_440/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 3.4 e 3.5). 4. Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto della Presidente della Corte ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ). Non vengono prelevate spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, la Presidente decreta: 1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte III, per essere trattato quale implicita domanda di assistenza giudiziaria (volta ad ottenere una riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzia delle spese processuali). 2. La procedura concernente la causa 2C_358/2024 è stralciata dai ruoli. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al Tribunale amministrativo federale, Corte III (con gli atti di causa). Losanna, 19 luglio 2024 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud