Sachverhalt
A.
A.a. A.________ SA, è una società attiva nel settore immobiliare, che si occupa di operazioni "rent to buy" (locazioni con riscatto, con cui gli interessati all'acquisto di una proprietà immobiliare la prendono dapprima in locazione per poi riscattarla e diventarne proprietari).
In questo contesto, l'11 maggio 2021 questa società ha concluso con C.________ e D.________ un "contratto quadro" per l'acquisto di un appartamento a X.________, che prevedeva che essi versassero al notaio B.________, fr. 115'000.-- quale "anticipo e caparra". In parallelo, C.________ e D.________ hanno firmato un contratto di locazione dell'abitazione, a quel momento ancora di proprietà di terze persone, ovvero di E.________, F.________ e G.________.
A.b. Con atto pubblico del 10 giugno 2021, rogato dal notaio B.________, A.________ SA ha ottenuto da E.________, F.________ e G.________, proprietari dell'abitazione, un diritto di compera cedibile sulla stessa per fr. 930'000.--. In base all'atto, per il saldo era già stato versato un acconto fr. 115'000.--, che sarebbe rimasto sul conto del notaio fino al trapasso di proprietà.
Nell'ottobre 2021, i proprietari dell'abitazione e A.________ SA hanno concordato la liberazione dell'acconto e, su loro richiesta, il notaio ha liberato la somma che gli avevano versato C.________ e D.________. A metà dicembre 2021, A.________ SA ha esercitato il diritto di compera, corrispondendo a E.________, F.________ e G.________ il saldo e divenendo proprietaria dell'immobile.
A.c. Nell'ottobre 2022, C.________ e D.________ hanno deciso di rinunciare ad acquistare l'abitazione da A.________ SA e hanno chiesto al notaio B.________ la restituzione dell'importo di fr. 115'000.-- versatogli quale "anticipo e caparra". Non disponendo più di quella somma in deposito, dopo che la stessa era stata liberata, il notaio li ha rimborsati, facendo intervenire la sua assicurazione RC.
L'11 gennaio 2023 egli si è fatto cedere da C.________ e D.________ il credito di fr. 107'900.-- da essi vantato nei confronti di A.________ SA (pari a fr. 115'000.-, al netto delle pigioni di dicembre 2022-gennaio 2023 e di altre spese).
A.d. Dopo avere notificato a A.________ SA la cessione del credito ed averne reclamato senza successo il pagamento, con domanda di conciliazione del 21 novembre 2023, seguita dall'inoltro della petizione del 10 aprile 2024, il notaio B.________ ha convenuto A.________ SA davanti alla Pretura di Y.________.
Contestualmente, il notaio ha ottenuto uno svincolo spontaneo dal segreto professionale solo da E.________, F.________ e G.________ e si è rivolto alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, per essere svincolato dal segreto anche nei confronti di A.________ SA, di C.________ e di D.________.
B.
B.a. Con decisione dell'8 luglio 2024, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha constatato che C.________ e D.________ avevano concesso lo svincolo durante la procedura e che nei loro confronti l'istanza era divenuta priva di oggetto. Per quanto riguarda A.________ SA, ha invece parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio B.________ dal segreto professionale, con effetto dalla data di emissione della decisione e nella misura necessaria a fare valere il credito di cui alla domanda di conciliazione del 21 novembre 2023 e alla petizione del 10 aprile 2024. Per il periodo precedente all'emanazione della decisione di svincolo - durante il quale il notaio B.________ ha agito senza attendere lo svincolo dal segreto - la Commissione per il notariato si è invece limitata a segnalare il caso alla Commissione di disciplina notarile.
B.b. Su ricorso di A.________ SA, la decisione di svincolo dal segreto professionale pro futuro è stata confermata anche dal Tribunale amministrativo ticinese, con sentenza del 19 maggio 2025.
C.
Il 20 giugno 2025, A.________ SA ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui domanda, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la sentenza impugnata sia annullata rispettivamente riformata negando lo svincolo e, in aggiunta, di constatare la lesione di una serie di norme e principi giuridici (constatare che lo svincolo non poggia su un'adeguata ponderazione degli interessi e che non può sanare l'uso pregresso di informazioni riservate; constatare che lo svincolo è stato concesso senza considerare un vizio nella cessione del credito al notaio, la lesione del diritto di essere sentiti, ecc.).
La Corte cantonale e il notaio B.________ hanno chiesto la conferma del giudizio impugnato. La Commissione per il notariato non si è pronunciata. Con decreto del 14 luglio 2025, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1).
E. 1.1 L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2) e tratta una materia di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.1).
E. 1.2 Essa è stata introdotta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata la quale, come titolare del segreto notarile, ha anche interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 142 II 256 consid. 1.2.2; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.2.1). Di conseguenza, il gravame dev'essere trattato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (82 segg. LTF).
E. 1.3 Con questo rimedio, potrà essere infatti esaminata anche la critica relativa all'art. 8 CEDU (RS 0.101), per cui l'insorgente sembra considerare necessario presentare - ma a torto, visto il carattere di diritto pubblico della vertenza (sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.1) - un ricorso in materia civile "ai sensi dell'art. 72 LTF ". Formulata quale ricorso in materia civile, l'impugnativa è pertanto inammissibile.
E. 1.4 Inammissibili sono anche le conclusioni relative alla constatazione della correttezza di argomentazioni giuridiche che, per quanto si riferiscano all'uso di informazioni riservate prima della concessione dello svincolo, esulano per altro anche dall'oggetto del litigio (precedente consid. C.a; sentenza 9C_56/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.3).
E. 2.1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione prescritto dalla legge, si confronta di regola solo con le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1). Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 95 LTF
- qui non di rilievo - la violazione del diritto cantonale non è invece criticabile. Di esso si può solo lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1).
E. 2.2 Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). L'eliminazione del vizio deve potere avere un'influenza decisiva sulla causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF .
E. 2.3 Il gravame rispetta i requisiti di motivazione indicati solo in parte. Per quanto li leda, come quando si riferisce a diritti fondamentali senza spiegare perché sarebbero stati violati (buona fede, parità di trattamento, libertà economica, ecc.), esso non può essere approfondito (art. 106 cpv. 2 LTF). Nel contempo, non si possono nemmeno approfondire: (a) le critiche rivolte contro l'applicazione del diritto cantonale formulate senza sostenere e dimostrare un'applicazione contraria al diritto federale (come nel caso dell'attribuzione di ripetibili davanti all'istanza inferiore giusta l'art. 49 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm/TI; RL/TI 165.100]); (b) le critiche che non sono rivolte contro l'oggetto del litigio, che è circoscritto allo svincolo - pro futuro - dal segreto professionale, per affrontare le procedure giudiziarie civili che sono già state menzionate.
E. 2.4 Non sono dimostrate neppure le condizioni richieste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre nuove prove. In effetti, il solo documento allegato al ricorso in relazione al quale l'insorgente si riferisce all'art. 99 cpv. 1 LTF (convenzione di cessione di credito dell'11 gennaio 2023; doc. 11) è già stato presentato alla Commissione per il notariato e fa parte dell'incarto, mentre in relazione alla produzione degli altri documenti allegati al ricorso un confronto con l'art. 99 cpv. 1 LTF è assente.
E. 3 Oggetto di litigio è lo svincolo dal segreto professionale che lega il notaio B.________ alla ricorrente.
E. 3.1 La Corte cantonale ha condiviso l'agire della Commissione per il notariato che, con decisione dell'8 luglio 2024, ha concesso al notaio B.________ lo svincolo dal segreto, con effetto dalla data di emissione della decisione e nella misura necessaria a fare valere il credito di cui alla domanda di conciliazione del 21 novembre 2023 e alla petizione del 10 aprile 2024 (precedente consid. B.a).
E. 3.2 Dopo avere indicato di potersi esprimere in base agli atti, senza dovere svolgere ulteriori misure istruttorie, ed avere esposto il quadro giuridico di riferimento, nel merito i Giudici del Tribunale amministrativo ticinese hanno infatti osservato che:
(a) il notaio B.________ ha reso sufficientemente verosimile la fondatezza della sua richiesta, mentre la società ricorrente non ha sostanziato nessun legittimo interesse individuale, tanto meno preponderante, che si opponga a quello del pubblico ufficiale a procedere giudizialmente per il credito cedutogli da C.________ e D.________;
(b) la società ricorrente non rende infatti verosimile nessun proprio interesse degno di tutela e, in particolare, non appare tale l'invocato segreto riguardante il suo "modus operandi" o "modello d'affari", perché lo strumento del "rent to buy" è di pubblico dominio;
(c) le obiezioni sollevate dalla società ricorrente - relative alla validità della cessione del credito o alla sua esistenza - attengono al merito della causa civile ed esulano dalla procedura di svincolo dal segreto; un'analoga conclusione vale per eventuali responsabilità civili o disciplinari del notaio, che andranno vagliate in altra sede;
(d) l'insorgente critica a torto l'autorità di prime cure anche per avere concesso lo svincolo senza le dovute limitazioni, perché la Commissione per il notariato ha svincolato il notaio dal segreto professionale solo nella misura necessaria a comprovare le proprie pretese pecuniarie.
E. 3.3 La ricorrente ritiene per contro che il giudizio impugnato non sia condivisibile, facendone valere il contrasto con l'art. 29 cpv. 2 Cost., con l'art. 9 Cost., con l'art. 7 della legge ticinese del 26 novembre 2013 sul notariato (LN/TI; RL/TI 952.100) in relazione con l'art. 321 CP, con l'art. 8 CEDU e con l'art. 20 CO .
E. 4.1 In base all'art. 7 LN/TI, il notaio è titolare del segreto professionale e deve serbare il segreto su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio del suo ministero e nell'espletare le attività connesse a quest'ultimo e sugli affari conclusi con il suo intervento.
Il segreto professionale dei notai - come quello degli avvocati e dei medici - risulta dal diritto costituzionale alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost., art. 8 cpv. 1 CEDU; DTF 147 IV 27 consid. 4.6; sentenze 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.1; 2C_332/2024 del 21 luglio 2025 consid. 4.3.4; 2C_71/2024 del 5 giugno 2024 consid. 3.4; 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 142 II 307). Solo la protezione del segreto professionale consente una collaborazione basata su un rapporto di fiducia tra il notaio e la sua clientela. Lo spazio di comunicazione creato da questa riservatezza serve sia all'interesse soggettivo del cliente che all'ordinamento giuridico nel suo complesso (MICHEL MOOSER, Droit notarial, 3a ed. 2025, n. 411 seg.; con riferimento al segreto professionale degli avvocati, cfr. inoltre DTF 150 II 300 consid. 5.5). Conseguentemente, l'obbligo di segretezza sussiste in linea di principio anche dopo la morte del cliente (DTF 135 III 597 consid. 3.4; sentenza 2C_683/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 6.1.3; 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 3.2, non pubblicato in DTF 142 II 307; MOOSER, op. cit., n. 417).
E. 4.2 Il diritto cantonale definisce l'ambito e la portata del segreto notarile come regola professionale, mentre l'art. 321 del Codice penale (CP; RS 311.0) ne sanziona la violazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto penale regola le prescrizioni minime in ambito professionale (DTF 150 II 300 consid. 5.6; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.3). Anche lo svincolo dal segreto professionale deve quindi adempiere almeno ai criteri necessari, affinché possa essere riconosciuta una rivelazione del segreto non punibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 2 CP (in presenza del consenso da parte dell'interessato o di un'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza; DTF 150 II 300 consid. 5.6; 142 II 307 consid. 4.3.2).
E. 4.3 Nel Cantone Ticino, l'autorità alla quale compete la vigilanza in materia di segreto professionale dei notai ai sensi dell'art. 321 CP è la Commissione per il notariato (art. 17 lett. e LN), che è chiamata a valutare la richiesta di autorizzazione alla rivelazione del segreto in base a un apprezzamento complessivo degli interessi in discussione.
Per concedere l'autorizzazione a rivelare il segreto professionale è necessario che vi sia un interesse pubblico o privato chiaramente predominante (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; sentenze 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). I notai possono essere svincolati dal segreto professionale solo se l'interesse alla divulgazione prevale sull'interesse del cliente alla riservatezza a tal punto che il mantenimento dello stesso non appare più ragionevole. Il mantenimento del segreto professionale non può essere in particolare preteso quando impedisce al notaio di difendersi in un procedimento penale o disciplinare che lo riguarda, di respingere attacchi alla sua reputazione o di evitare una perdita patrimoniale significativa (MOOSER, op. cit., n. 425 e n. 441; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.3). Anche in tali casi, l'obbligo di riservatezza decade però solo nella misura in cui è necessario per la difesa del notaio (sentenza 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). Nell'ambito della valutazione degli interessi, si deve inoltre considerare che il segreto professionale è un bene giuridico importante in sé, mentre l'interesse all'accertamento della verità materiale non costituisce di per sé un interesse di divulgazione predominante (sentenza 2C_683/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 6.2.1).
E. 5.1 Nei capitoli IV, V e VII del gravame, la ricorrente indica che "un vizio grave della decisione impugnata consiste nel fatto che la Corte cantonale ha rifiutato immotivatamente l'assunzione di prove richieste". Le prove che, in contrasto con il diritto di essere sentiti, non sarebbero state considerate sono in particolare: da un lato, la sua audizione personale, l'audizione del notaio e quella del rappresentante dell'assicurazione intervenuta nel sinistro; d'altro lato, la domanda di trasmissione dell'incarto civile pendente presso la Pretura di Y.________, contenente il rogito del 10 giugno 2021, nel quale il notaio attesterebbe che la somma di fr. 115'000.-- è stata versata per conto della società ricorrente.
E. 5.2 Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto sia il diritto ad una decisione motivata che il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (DTF 148 III 30 consid. 3.1; sentenza 2C_174/2025 del 31 marzo 2026 consid. 6.2). Se le prove assunte hanno permesso all'autorità di formarsi un'opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, tale diritto non le impedisce di porre fine all'istruttoria; spetta a chi ricorre sostanziare l'arbitrarietà di questa scelta (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 140 III 264 consid. 2.3).
E. 5.3 La dimostrazione di una lesione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non viene però fornita perché nei p.ti IV, V e VII del ricorso, ma anche nelle altre parti del gravame in cui viene accennato alla questione, l'insorgente si limita a lamentarsi dell'argomentazione - breve, ma presente - addotta dalla Corte cantonale, secondo cui le prove offerte non apparivano idonee a portare ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia, e questo non basta. In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova offerto, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto al riguardo delle deduzioni insostenibili (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1) e ciò va indicato per ogni prova con un'argomentazione precisa, che non viene qui fornita (art. 106 cpv. 2 LTF).
E. 5.4 Indipendentemente dall'assenza di una motivazione idonea, in merito alle prove offerte dall'insorgente si può aggiungere che:
(a) l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce di esprimersi oralmente davanti all'autorità, ma solo in forma scritta (sentenza 2C_157/2023 del 23 luglio 2024 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 151 I 62) e il diritto di pronunciarsi per scritto davanti all'istanza inferiore è stato garantito;
(b) l'insorgente si lamenta della mancata assunzione dell'incarto civile pendente presso la Pretura di Y.________ riferendosi al fatto che esso contiene anche il rogito del 10 giugno 2021 (precedente consid. 5.1); tale documento risulta però già fare parte dell'incarto, perché è stato prodotto davanti all'istanza inferiore (doc. 3), di modo che la rinuncia a una sua nuova assunzione non può risultare arbitraria;
(c) l'arbitrio va escluso anche nella misura in cui l'assunzione di ulteriori prove è chiesta per approfondire aspetti che non sono direttamente attinenti allo svincolo e andranno esaminati dal Giudice civile.
E. 5.5 Infondate, le critiche relative al diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. devono essere pertanto respinte.
E. 6 Nei capitoli VI, VIII e IX del gravame l'insorgente si richiama all'art. 7 LN/TI, all'art. 321 CP, all'art. 9 Cost. e all'art. 8 CEDU, contestando lo svincolo dal segreto notarile nel merito.
E. 6.1 Ora, pure in tali sedi la ricorrente si lamenta tra l'altro della mancata presa in considerazione di una serie di fatti (danno alla reputazione della società, preclusione di rapporti bancari, paralisi dell'attività economica, danno patrimoniale in divenire, "modus operandi" e "modello d'affari" della società, ecc.), in relazione ai quali il giudizio impugnato non contiene nessun accertamento specifico. Come riguardo al diritto di essere sentiti (precedente consid. 5.3), un'argomentazione da cui risulti un accertamento e/o un apprezzamento di fatti e prove contrari al divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non viene però presentata (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
Di conseguenza, anche per verificare la ponderazione alla base della decisione di svincolo dal segreto notarile i fatti determinanti sono soltanto quelli che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF).
E. 6.2 Proprio alla luce degli accertamenti di fatto che risultano dalla sentenza cantonale, la conferma dello svincolo dal segreto notarile decisa dall'istanza inferiore - che viene di seguito esaminata alla luce dei criteri validi per l'art. 321 CP, visto che l'insorgente non sostiene che l'art. 7 LN/TI abbia portata più ampia e non deduce nemmeno nulla di più specifico dall'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF) - non è però criticabile e viene condivisa anche dal Tribunale federale.
E. 6.2.1 La domanda di svincolo formulata dal notaio B.________ è stata infatti giustificata dalla necessità di fare valere giudizialmente un credito di fr. 107'900.-- nei confronti della ricorrente, in qualità di persona giuridica che ha usufruito delle sue prestazioni notarili.
L'ammontare della pretesa pecuniaria - ceduta al notaio nelle circostanze indicate, dopo l'intervento della propria assicurazione RC, e fatta valere dal notaio stesso davanti al Giudice civile (precedenti consid. A.c e A.d) - è importante e comporta di principio anche il riconoscimento di un interesse privato degno di protezione a sostegno di una richiesta di svincolo dal segreto professionale (precedente consid. 4.3, con riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina).
E. 6.2.2 D'altra parte, del tutto condivisibile è anche la conclusione secondo cui questo interesse prevale sull'interesse fatto valere dall'insorgente - ma in maniera del tutto generica- a sostegno del diniego dello svincolo dal segreto professionale del notaio.
La ricorrente sostiene infatti che uno svincolo dal segreto sarebbe necessario per salvaguardare il suo "modus operandi" rispettivamente il suo "modello d'affari". Tuttavia, in base a quanto accertato in sede cantonale, in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tale interesse non viene ulteriormente sostanziato e reso verosimile, sì da poterlo validamente contrapporre a quello del notaio.
E. 6.2.3 Sempre in relazione all'interesse al quale si riferisce l'insorgente, va inoltre considerato che: (a) lo strumento del "rent to buy", di cui non è dimostrato nessun uso particolare, che richiederebbe una tutela specifica e accresciuta, è di pubblico dominio; (b) gli aspetti coperti dal segreto non saranno divulgati a una cerchia indeterminata di persone, ma svelati - per quanto necessario - solo nell'ambito di una procedura giudiziaria civile, ciò che relativizza la loro diffusione.
Conformemente alla giurisprudenza in materia, lo svincolo dal segreto professionale deciso dalla Commissione per il notariato e confermato dal Tribunale amministrativo ticinese non è stato infatti pronunciato in modo incondizionato, ma solo nella misura necessaria per la difesa del notaio, per fare valere il credito da lui vantato in sede giudiziaria (precedente consid. B.a; sentenza 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). Oltre a tutelare la ricorrente, tale modo di agire permette in parallelo di dare il giusto peso al fatto che il segreto professionale è un bene giuridico importante in sé (precedente consid. 4.3).
E. 6.3 Anche le critiche formulate contro la ponderazione degli interessi che ha portato alla pronuncia dello svincolo dal segreto notarile, nei termini indicati, sono pertanto infondate.
E. 7.1 A una conclusione più favorevole all'insorgente non conduce infine la denuncia della nullità, ai sensi dell'art. 20 CO, della cessione di credito concordata l'11 gennaio 2023 tra il notaio B.________ e C.________ e D.________ (capitolo X del gravame; precedente consid. A.c), che andrebbe valutata in questa sede perché "incide direttamente sulla legittimità dell'interesse fatto valere nella procedura amministrativa" di svincolo dal segreto professionale.
E. 7.2 In effetti, il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo (art. 20 cpv. 1 CO). Richiamandosi a tale norma e indicando che il contratto di cessione di credito dell'11 gennaio 2023 sarebbe nullo "in quanto fondato su una causa illecita e contrario al buon costume", la ricorrente non dimostra tuttavia minimamente - attraverso fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) - quanto sostiene.
E. 7.3 Infondata, pure quest'ultima critica dev'essere pertanto respinta e andrà semmai (ri) sottoposta al Giudice civile, nell'ambito della causa promossa dal notaio B.________. Va infatti ribadito che la conferma della decisione di svincolo non ha conseguenze materiali e non pregiudica le procedure di merito che sono state promosse (sentenza 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 3.3).
E. 8.1 Per quanto precede, il "ricorso in materia civile" dev'essere dichiarato inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto.
E. 8.2 Le spese giudiziarie devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF), la quale dovrà rifondere all'opponente, rappresentato da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non sono dovute ripetibili alle autorità di prima e seconda istanza cantonale (art. 68 cpv. 3 LTF).
Dispositiv
- Il ricorso in materia civile è inammissibile.
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
- Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
- La ricorrente verserà all'opponente un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
- Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 2 settembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_340/2025
Sentenza del 2 settembre 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
opponente,
Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Svincolo dal segreto professionale del notaio,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.343).
Fatti:
A.
A.a. A.________ SA, è una società attiva nel settore immobiliare, che si occupa di operazioni "rent to buy" (locazioni con riscatto, con cui gli interessati all'acquisto di una proprietà immobiliare la prendono dapprima in locazione per poi riscattarla e diventarne proprietari).
In questo contesto, l'11 maggio 2021 questa società ha concluso con C.________ e D.________ un "contratto quadro" per l'acquisto di un appartamento a X.________, che prevedeva che essi versassero al notaio B.________, fr. 115'000.-- quale "anticipo e caparra". In parallelo, C.________ e D.________ hanno firmato un contratto di locazione dell'abitazione, a quel momento ancora di proprietà di terze persone, ovvero di E.________, F.________ e G.________.
A.b. Con atto pubblico del 10 giugno 2021, rogato dal notaio B.________, A.________ SA ha ottenuto da E.________, F.________ e G.________, proprietari dell'abitazione, un diritto di compera cedibile sulla stessa per fr. 930'000.--. In base all'atto, per il saldo era già stato versato un acconto fr. 115'000.--, che sarebbe rimasto sul conto del notaio fino al trapasso di proprietà.
Nell'ottobre 2021, i proprietari dell'abitazione e A.________ SA hanno concordato la liberazione dell'acconto e, su loro richiesta, il notaio ha liberato la somma che gli avevano versato C.________ e D.________. A metà dicembre 2021, A.________ SA ha esercitato il diritto di compera, corrispondendo a E.________, F.________ e G.________ il saldo e divenendo proprietaria dell'immobile.
A.c. Nell'ottobre 2022, C.________ e D.________ hanno deciso di rinunciare ad acquistare l'abitazione da A.________ SA e hanno chiesto al notaio B.________ la restituzione dell'importo di fr. 115'000.-- versatogli quale "anticipo e caparra". Non disponendo più di quella somma in deposito, dopo che la stessa era stata liberata, il notaio li ha rimborsati, facendo intervenire la sua assicurazione RC.
L'11 gennaio 2023 egli si è fatto cedere da C.________ e D.________ il credito di fr. 107'900.-- da essi vantato nei confronti di A.________ SA (pari a fr. 115'000.-, al netto delle pigioni di dicembre 2022-gennaio 2023 e di altre spese).
A.d. Dopo avere notificato a A.________ SA la cessione del credito ed averne reclamato senza successo il pagamento, con domanda di conciliazione del 21 novembre 2023, seguita dall'inoltro della petizione del 10 aprile 2024, il notaio B.________ ha convenuto A.________ SA davanti alla Pretura di Y.________.
Contestualmente, il notaio ha ottenuto uno svincolo spontaneo dal segreto professionale solo da E.________, F.________ e G.________ e si è rivolto alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, per essere svincolato dal segreto anche nei confronti di A.________ SA, di C.________ e di D.________.
B.
B.a. Con decisione dell'8 luglio 2024, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha constatato che C.________ e D.________ avevano concesso lo svincolo durante la procedura e che nei loro confronti l'istanza era divenuta priva di oggetto. Per quanto riguarda A.________ SA, ha invece parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio B.________ dal segreto professionale, con effetto dalla data di emissione della decisione e nella misura necessaria a fare valere il credito di cui alla domanda di conciliazione del 21 novembre 2023 e alla petizione del 10 aprile 2024. Per il periodo precedente all'emanazione della decisione di svincolo - durante il quale il notaio B.________ ha agito senza attendere lo svincolo dal segreto - la Commissione per il notariato si è invece limitata a segnalare il caso alla Commissione di disciplina notarile.
B.b. Su ricorso di A.________ SA, la decisione di svincolo dal segreto professionale pro futuro è stata confermata anche dal Tribunale amministrativo ticinese, con sentenza del 19 maggio 2025.
C.
Il 20 giugno 2025, A.________ SA ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui domanda, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la sentenza impugnata sia annullata rispettivamente riformata negando lo svincolo e, in aggiunta, di constatare la lesione di una serie di norme e principi giuridici (constatare che lo svincolo non poggia su un'adeguata ponderazione degli interessi e che non può sanare l'uso pregresso di informazioni riservate; constatare che lo svincolo è stato concesso senza considerare un vizio nella cessione del credito al notaio, la lesione del diritto di essere sentiti, ecc.).
La Corte cantonale e il notaio B.________ hanno chiesto la conferma del giudizio impugnato. La Commissione per il notariato non si è pronunciata. Con decreto del 14 luglio 2025, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1).
1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2) e tratta una materia di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.1).
1.2. Essa è stata introdotta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata la quale, come titolare del segreto notarile, ha anche interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 142 II 256 consid. 1.2.2; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.2.1). Di conseguenza, il gravame dev'essere trattato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (82 segg. LTF).
1.3. Con questo rimedio, potrà essere infatti esaminata anche la critica relativa all'art. 8 CEDU (RS 0.101), per cui l'insorgente sembra considerare necessario presentare - ma a torto, visto il carattere di diritto pubblico della vertenza (sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 1.1) - un ricorso in materia civile "ai sensi dell'art. 72 LTF ". Formulata quale ricorso in materia civile, l'impugnativa è pertanto inammissibile.
1.4. Inammissibili sono anche le conclusioni relative alla constatazione della correttezza di argomentazioni giuridiche che, per quanto si riferiscano all'uso di informazioni riservate prima della concessione dello svincolo, esulano per altro anche dall'oggetto del litigio (precedente consid. C.a; sentenza 9C_56/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.3).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione prescritto dalla legge, si confronta di regola solo con le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1). Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 95 LTF
- qui non di rilievo - la violazione del diritto cantonale non è invece criticabile. Di esso si può solo lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). L'eliminazione del vizio deve potere avere un'influenza decisiva sulla causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF .
2.3. Il gravame rispetta i requisiti di motivazione indicati solo in parte. Per quanto li leda, come quando si riferisce a diritti fondamentali senza spiegare perché sarebbero stati violati (buona fede, parità di trattamento, libertà economica, ecc.), esso non può essere approfondito (art. 106 cpv. 2 LTF). Nel contempo, non si possono nemmeno approfondire: (a) le critiche rivolte contro l'applicazione del diritto cantonale formulate senza sostenere e dimostrare un'applicazione contraria al diritto federale (come nel caso dell'attribuzione di ripetibili davanti all'istanza inferiore giusta l'art. 49 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm/TI; RL/TI 165.100]); (b) le critiche che non sono rivolte contro l'oggetto del litigio, che è circoscritto allo svincolo - pro futuro - dal segreto professionale, per affrontare le procedure giudiziarie civili che sono già state menzionate.
2.4. Non sono dimostrate neppure le condizioni richieste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre nuove prove. In effetti, il solo documento allegato al ricorso in relazione al quale l'insorgente si riferisce all'art. 99 cpv. 1 LTF (convenzione di cessione di credito dell'11 gennaio 2023; doc. 11) è già stato presentato alla Commissione per il notariato e fa parte dell'incarto, mentre in relazione alla produzione degli altri documenti allegati al ricorso un confronto con l'art. 99 cpv. 1 LTF è assente.
3.
Oggetto di litigio è lo svincolo dal segreto professionale che lega il notaio B.________ alla ricorrente.
3.1. La Corte cantonale ha condiviso l'agire della Commissione per il notariato che, con decisione dell'8 luglio 2024, ha concesso al notaio B.________ lo svincolo dal segreto, con effetto dalla data di emissione della decisione e nella misura necessaria a fare valere il credito di cui alla domanda di conciliazione del 21 novembre 2023 e alla petizione del 10 aprile 2024 (precedente consid. B.a).
3.2. Dopo avere indicato di potersi esprimere in base agli atti, senza dovere svolgere ulteriori misure istruttorie, ed avere esposto il quadro giuridico di riferimento, nel merito i Giudici del Tribunale amministrativo ticinese hanno infatti osservato che:
(a) il notaio B.________ ha reso sufficientemente verosimile la fondatezza della sua richiesta, mentre la società ricorrente non ha sostanziato nessun legittimo interesse individuale, tanto meno preponderante, che si opponga a quello del pubblico ufficiale a procedere giudizialmente per il credito cedutogli da C.________ e D.________;
(b) la società ricorrente non rende infatti verosimile nessun proprio interesse degno di tutela e, in particolare, non appare tale l'invocato segreto riguardante il suo "modus operandi" o "modello d'affari", perché lo strumento del "rent to buy" è di pubblico dominio;
(c) le obiezioni sollevate dalla società ricorrente - relative alla validità della cessione del credito o alla sua esistenza - attengono al merito della causa civile ed esulano dalla procedura di svincolo dal segreto; un'analoga conclusione vale per eventuali responsabilità civili o disciplinari del notaio, che andranno vagliate in altra sede;
(d) l'insorgente critica a torto l'autorità di prime cure anche per avere concesso lo svincolo senza le dovute limitazioni, perché la Commissione per il notariato ha svincolato il notaio dal segreto professionale solo nella misura necessaria a comprovare le proprie pretese pecuniarie.
3.3. La ricorrente ritiene per contro che il giudizio impugnato non sia condivisibile, facendone valere il contrasto con l'art. 29 cpv. 2 Cost., con l'art. 9 Cost., con l'art. 7 della legge ticinese del 26 novembre 2013 sul notariato (LN/TI; RL/TI 952.100) in relazione con l'art. 321 CP, con l'art. 8 CEDU e con l'art. 20 CO .
4.
4.1. In base all'art. 7 LN/TI, il notaio è titolare del segreto professionale e deve serbare il segreto su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio del suo ministero e nell'espletare le attività connesse a quest'ultimo e sugli affari conclusi con il suo intervento.
Il segreto professionale dei notai - come quello degli avvocati e dei medici - risulta dal diritto costituzionale alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost., art. 8 cpv. 1 CEDU; DTF 147 IV 27 consid. 4.6; sentenze 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.1; 2C_332/2024 del 21 luglio 2025 consid. 4.3.4; 2C_71/2024 del 5 giugno 2024 consid. 3.4; 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 142 II 307). Solo la protezione del segreto professionale consente una collaborazione basata su un rapporto di fiducia tra il notaio e la sua clientela. Lo spazio di comunicazione creato da questa riservatezza serve sia all'interesse soggettivo del cliente che all'ordinamento giuridico nel suo complesso (MICHEL MOOSER, Droit notarial, 3a ed. 2025, n. 411 seg.; con riferimento al segreto professionale degli avvocati, cfr. inoltre DTF 150 II 300 consid. 5.5). Conseguentemente, l'obbligo di segretezza sussiste in linea di principio anche dopo la morte del cliente (DTF 135 III 597 consid. 3.4; sentenza 2C_683/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 6.1.3; 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 3.2, non pubblicato in DTF 142 II 307; MOOSER, op. cit., n. 417).
4.2. Il diritto cantonale definisce l'ambito e la portata del segreto notarile come regola professionale, mentre l'art. 321 del Codice penale (CP; RS 311.0) ne sanziona la violazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto penale regola le prescrizioni minime in ambito professionale (DTF 150 II 300 consid. 5.6; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.3). Anche lo svincolo dal segreto professionale deve quindi adempiere almeno ai criteri necessari, affinché possa essere riconosciuta una rivelazione del segreto non punibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 2 CP (in presenza del consenso da parte dell'interessato o di un'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza; DTF 150 II 300 consid. 5.6; 142 II 307 consid. 4.3.2).
4.3. Nel Cantone Ticino, l'autorità alla quale compete la vigilanza in materia di segreto professionale dei notai ai sensi dell'art. 321 CP è la Commissione per il notariato (art. 17 lett. e LN), che è chiamata a valutare la richiesta di autorizzazione alla rivelazione del segreto in base a un apprezzamento complessivo degli interessi in discussione.
Per concedere l'autorizzazione a rivelare il segreto professionale è necessario che vi sia un interesse pubblico o privato chiaramente predominante (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; sentenze 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). I notai possono essere svincolati dal segreto professionale solo se l'interesse alla divulgazione prevale sull'interesse del cliente alla riservatezza a tal punto che il mantenimento dello stesso non appare più ragionevole. Il mantenimento del segreto professionale non può essere in particolare preteso quando impedisce al notaio di difendersi in un procedimento penale o disciplinare che lo riguarda, di respingere attacchi alla sua reputazione o di evitare una perdita patrimoniale significativa (MOOSER, op. cit., n. 425 e n. 441; sentenza 2C_319/2025 del 23 gennaio 2026 consid. 4.2.3). Anche in tali casi, l'obbligo di riservatezza decade però solo nella misura in cui è necessario per la difesa del notaio (sentenza 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). Nell'ambito della valutazione degli interessi, si deve inoltre considerare che il segreto professionale è un bene giuridico importante in sé, mentre l'interesse all'accertamento della verità materiale non costituisce di per sé un interesse di divulgazione predominante (sentenza 2C_683/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 6.2.1).
5.
5.1. Nei capitoli IV, V e VII del gravame, la ricorrente indica che "un vizio grave della decisione impugnata consiste nel fatto che la Corte cantonale ha rifiutato immotivatamente l'assunzione di prove richieste". Le prove che, in contrasto con il diritto di essere sentiti, non sarebbero state considerate sono in particolare: da un lato, la sua audizione personale, l'audizione del notaio e quella del rappresentante dell'assicurazione intervenuta nel sinistro; d'altro lato, la domanda di trasmissione dell'incarto civile pendente presso la Pretura di Y.________, contenente il rogito del 10 giugno 2021, nel quale il notaio attesterebbe che la somma di fr. 115'000.-- è stata versata per conto della società ricorrente.
5.2. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto sia il diritto ad una decisione motivata che il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (DTF 148 III 30 consid. 3.1; sentenza 2C_174/2025 del 31 marzo 2026 consid. 6.2). Se le prove assunte hanno permesso all'autorità di formarsi un'opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, tale diritto non le impedisce di porre fine all'istruttoria; spetta a chi ricorre sostanziare l'arbitrarietà di questa scelta (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 140 III 264 consid. 2.3).
5.3. La dimostrazione di una lesione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non viene però fornita perché nei p.ti IV, V e VII del ricorso, ma anche nelle altre parti del gravame in cui viene accennato alla questione, l'insorgente si limita a lamentarsi dell'argomentazione - breve, ma presente - addotta dalla Corte cantonale, secondo cui le prove offerte non apparivano idonee a portare ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia, e questo non basta. In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova offerto, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto al riguardo delle deduzioni insostenibili (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1) e ciò va indicato per ogni prova con un'argomentazione precisa, che non viene qui fornita (art. 106 cpv. 2 LTF).
5.4. Indipendentemente dall'assenza di una motivazione idonea, in merito alle prove offerte dall'insorgente si può aggiungere che:
(a) l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce di esprimersi oralmente davanti all'autorità, ma solo in forma scritta (sentenza 2C_157/2023 del 23 luglio 2024 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 151 I 62) e il diritto di pronunciarsi per scritto davanti all'istanza inferiore è stato garantito;
(b) l'insorgente si lamenta della mancata assunzione dell'incarto civile pendente presso la Pretura di Y.________ riferendosi al fatto che esso contiene anche il rogito del 10 giugno 2021 (precedente consid. 5.1); tale documento risulta però già fare parte dell'incarto, perché è stato prodotto davanti all'istanza inferiore (doc. 3), di modo che la rinuncia a una sua nuova assunzione non può risultare arbitraria;
(c) l'arbitrio va escluso anche nella misura in cui l'assunzione di ulteriori prove è chiesta per approfondire aspetti che non sono direttamente attinenti allo svincolo e andranno esaminati dal Giudice civile.
5.5. Infondate, le critiche relative al diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. devono essere pertanto respinte.
6.
Nei capitoli VI, VIII e IX del gravame l'insorgente si richiama all'art. 7 LN/TI, all'art. 321 CP, all'art. 9 Cost. e all'art. 8 CEDU, contestando lo svincolo dal segreto notarile nel merito.
6.1. Ora, pure in tali sedi la ricorrente si lamenta tra l'altro della mancata presa in considerazione di una serie di fatti (danno alla reputazione della società, preclusione di rapporti bancari, paralisi dell'attività economica, danno patrimoniale in divenire, "modus operandi" e "modello d'affari" della società, ecc.), in relazione ai quali il giudizio impugnato non contiene nessun accertamento specifico. Come riguardo al diritto di essere sentiti (precedente consid. 5.3), un'argomentazione da cui risulti un accertamento e/o un apprezzamento di fatti e prove contrari al divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non viene però presentata (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
Di conseguenza, anche per verificare la ponderazione alla base della decisione di svincolo dal segreto notarile i fatti determinanti sono soltanto quelli che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF).
6.2. Proprio alla luce degli accertamenti di fatto che risultano dalla sentenza cantonale, la conferma dello svincolo dal segreto notarile decisa dall'istanza inferiore - che viene di seguito esaminata alla luce dei criteri validi per l'art. 321 CP, visto che l'insorgente non sostiene che l'art. 7 LN/TI abbia portata più ampia e non deduce nemmeno nulla di più specifico dall'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF) - non è però criticabile e viene condivisa anche dal Tribunale federale.
6.2.1. La domanda di svincolo formulata dal notaio B.________ è stata infatti giustificata dalla necessità di fare valere giudizialmente un credito di fr. 107'900.-- nei confronti della ricorrente, in qualità di persona giuridica che ha usufruito delle sue prestazioni notarili.
L'ammontare della pretesa pecuniaria - ceduta al notaio nelle circostanze indicate, dopo l'intervento della propria assicurazione RC, e fatta valere dal notaio stesso davanti al Giudice civile (precedenti consid. A.c e A.d) - è importante e comporta di principio anche il riconoscimento di un interesse privato degno di protezione a sostegno di una richiesta di svincolo dal segreto professionale (precedente consid. 4.3, con riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina).
6.2.2. D'altra parte, del tutto condivisibile è anche la conclusione secondo cui questo interesse prevale sull'interesse fatto valere dall'insorgente - ma in maniera del tutto generica- a sostegno del diniego dello svincolo dal segreto professionale del notaio.
La ricorrente sostiene infatti che uno svincolo dal segreto sarebbe necessario per salvaguardare il suo "modus operandi" rispettivamente il suo "modello d'affari". Tuttavia, in base a quanto accertato in sede cantonale, in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tale interesse non viene ulteriormente sostanziato e reso verosimile, sì da poterlo validamente contrapporre a quello del notaio.
6.2.3. Sempre in relazione all'interesse al quale si riferisce l'insorgente, va inoltre considerato che: (a) lo strumento del "rent to buy", di cui non è dimostrato nessun uso particolare, che richiederebbe una tutela specifica e accresciuta, è di pubblico dominio; (b) gli aspetti coperti dal segreto non saranno divulgati a una cerchia indeterminata di persone, ma svelati - per quanto necessario - solo nell'ambito di una procedura giudiziaria civile, ciò che relativizza la loro diffusione.
Conformemente alla giurisprudenza in materia, lo svincolo dal segreto professionale deciso dalla Commissione per il notariato e confermato dal Tribunale amministrativo ticinese non è stato infatti pronunciato in modo incondizionato, ma solo nella misura necessaria per la difesa del notaio, per fare valere il credito da lui vantato in sede giudiziaria (precedente consid. B.a; sentenza 2C_520/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.3). Oltre a tutelare la ricorrente, tale modo di agire permette in parallelo di dare il giusto peso al fatto che il segreto professionale è un bene giuridico importante in sé (precedente consid. 4.3).
6.3. Anche le critiche formulate contro la ponderazione degli interessi che ha portato alla pronuncia dello svincolo dal segreto notarile, nei termini indicati, sono pertanto infondate.
7.
7.1. A una conclusione più favorevole all'insorgente non conduce infine la denuncia della nullità, ai sensi dell'art. 20 CO, della cessione di credito concordata l'11 gennaio 2023 tra il notaio B.________ e C.________ e D.________ (capitolo X del gravame; precedente consid. A.c), che andrebbe valutata in questa sede perché "incide direttamente sulla legittimità dell'interesse fatto valere nella procedura amministrativa" di svincolo dal segreto professionale.
7.2. In effetti, il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo (art. 20 cpv. 1 CO). Richiamandosi a tale norma e indicando che il contratto di cessione di credito dell'11 gennaio 2023 sarebbe nullo "in quanto fondato su una causa illecita e contrario al buon costume", la ricorrente non dimostra tuttavia minimamente - attraverso fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) - quanto sostiene.
7.3. Infondata, pure quest'ultima critica dev'essere pertanto respinta e andrà semmai (ri) sottoposta al Giudice civile, nell'ambito della causa promossa dal notaio B.________. Va infatti ribadito che la conferma della decisione di svincolo non ha conseguenze materiali e non pregiudica le procedure di merito che sono state promosse (sentenza 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 3.3).
8.
8.1. Per quanto precede, il "ricorso in materia civile" dev'essere dichiarato inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto.
8.2. Le spese giudiziarie devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF), la quale dovrà rifondere all'opponente, rappresentato da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non sono dovute ripetibili alle autorità di prima e seconda istanza cantonale (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
La ricorrente verserà all'opponente un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
5.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 2 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli