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2C_114/2010

Istruzione scolastica speciale,

Bundesgericht · 2010-03-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________

rappresentata dalla Presidente B.________,

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie e non si concedono ripetibili per la sede federale.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 9 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud

Dispositiv
  1. A.________ rappresentata dalla Presidente B.________,
  2. B.________, entrambe patrocinate dall'avv. Flavio Canonica, Studio legale Pelli Schweikert & Associati, ricorrenti, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Istruzione scolastica speciale, ricorso contro la risoluzione emanata il 3 giugno 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 1° marzo 2010 con cui le ricorrenti dichiarano di ritirare il loro ricorso; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l' art. 71 LTF ); che, nel caso particolare, si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese processuali ( art. 66 cpv. 2 LTF ); che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ); decreta:
  3. La causa 2C_114/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  4. Non si prelevano spese giudiziarie e non si concedono ripetibili per la sede federale.
  5. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione). Losanna, 9 marzo 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_114/2010

Decreto del 9 marzo 2010

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Müller, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

1. A.________

rappresentata dalla Presidente B.________,

2. B.________,

entrambe patrocinate dall'avv. Flavio Canonica,

Studio legale Pelli Schweikert & Associati,

ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Istruzione scolastica speciale,

ricorso contro la risoluzione emanata

il 3 giugno 2008 dal Consiglio di Stato del

Cantone Ticino.

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,

visto:

la lettera del 1° marzo 2010 con cui le ricorrenti dichiarano di ritirare il loro ricorso;

considerando:

che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, nel caso particolare, si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF);

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);

decreta:

1.

La causa 2C_114/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie e non si concedono ripetibili per la sede federale.

3.

Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 9 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud