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2C_1036/2018

Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

Bundesgericht · 2018-11-26 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 11 febbraio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. Losanna, 11 febbraio 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1036/2018

Sentenza dell'11 febbraio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2018

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.364).

Considerando:

che il 17 ottobre 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 13 luglio 2016 da A.________, cittadino italiano, contro la decisione dell'8 giugno 2016 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata il 29 dicembre 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni;

che il 21 novembre 2018 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedeva l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma del proprio permesso di dimora UE/AELS;

che l'avviso di ricevimento inviatogli il 22 novembre 2018 all'indirizzo figurante nel ricorso è stato rispedito al Tribunale federale con la menzione

"la casella delle lettere/la casella postale non viene più vuotata";

che il successivo decreto del 26 novembre 2018, mandato al medesimo indirizzo e con il quale il ricorrente veniva invitato a versare entro il 3 gennaio 2019 un anticipo delle spese di fr. 2'000.--, è stato a sua volta rimandato al Tribunale federale con la menzione

"il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato";

che in seguito al tentativo infruttuoso di contattarlo, con scritto dell'11 dicembre 2018 presso l'indirizzo figurante nella sentenza impugnata (anche questa lettera venendo rispedita con la menzione

"il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato"), il Tribunale federale ha invitato il ricorrente tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale del 15 gennaio 2019 (cfr. 2019 834) a indicargli per iscritto, entro 21 giorni dalla pubblicazione, le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari a lui destinati, con la menzione che se non avesse ottemperato le notificazioni potrebbero allora essere omesse o avvenire mediante pubblicazione nel Foglio federale;

che inoltre è stato accordato al ricorrente un secondo termine non prorogabile di 21 giorni dalla pubblicazione per fornire l'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- richiesto il 26 novembre 2018;

che veniva inoltre richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'anticipo delle spese non fosse versato entro il termine accordato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che nel termine suppletorio e non prorogabile scadente in concreto il 5 febbraio 2019, il ricorrente non ha provveduto ad indicare a questa Corte un recapito in Svizzera né a pagare o a fare accreditare l'anticipo domandato sul conto postale del Tribunale federale, al quale non è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;

che le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 11 febbraio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud