opencaselaw.ch

2A.773/2006

Bundesgericht · 2007-09-07 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa 2A.773/2006 è stralciata dai ruoli per desistenza.

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. Losanna, 7 settembre 2007 Il Presidente della II Corte di diritto pubblico:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 07.09.2007 2A.773/2006 Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 07.09.2007 2A.773/2006 Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 07.09.2007 2A.773/2006

permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.773/2006 /biz Decreto del 7 settembre 2007 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Merkli, presidente. Parti A.________, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. Oggetto permesso di dimora, ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 17 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 4 settembre 2007 con cui la ricorrente ha dichiarato ritirare il ricorso da lei presentato il 19 dicembre 2006; considerato: che anche se il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF), in concreto si applica tuttora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; cfr. art. 132 cpv. 1 LTF); che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG); che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Decreta: 1. La causa 2A.773/2006 è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. Losanna, 7 settembre 2007 Il Presidente della II Corte di diritto pubblico: