Procedura penale
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.04.2002 1P.180/2002 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 09.04.2002 1P.180/2002 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 09.04.2002 1P.180/2002
Procedura penale
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.180/2002/COL Sentenza del 9 aprile 2002 I Corte di diritto pubblico Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay, Catenazzi, cancelliere Crameri. N.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. procedimento penale (ricorso di diritto pubblico) visto e considerato: che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG; che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG; ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale; che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali; Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si riscuote tassa di giustizia. 3. Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Losanna, 9 aprile 2002 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: