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1P.10/2001

, con giudizio del 23 novembre 2000; che secondo la CCRP l'invio contenente la motivazione della sentenza era stato intimato per raccomandata a A.________ il 10 luglio 2000 ed era ritornato alla Pretura il 18 luglio seguente con la menzione "non ritirato", per cui la notificazione è stata successivamente effettuata per il tramite dell'usciere il 25 ottobre 2000; che la CCRP ha quindi concluso che il

Bundesgericht · 2000-06-20 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2001 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0/2]

1P.10/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

*****************************************************

27 febbraio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente

della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.

Cancelliere: Gadoni.

_______

Visto il ricorso di diritto pubblico dell'8 gennaio 2001 presentato da A.________, contro la decisione emanata il 23 novembre 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale;

Ritenuto in fatto :

che il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato il 29 marzo 2000 un decreto d'accusa nei confronti di A.________ e che questi vi si è opposto;

che, con sentenza del 20 giugno 2000, il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità ( art. 292 CP ) e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1500.-- e delle spese di complessivi fr. 350.--;

che il 12 luglio 2000 A.________ ha impugnato questo giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) lamentando in particolare il fatto che il Pretore non gli aveva ancora trasmesso la sentenza scritta;

che la CCRP ha respinto il gravame, nella misura in cui non fosse divenuto privo d'oggetto, con giudizio del 23 novembre 2000;

che secondo la CCRP l'invio contenente la motivazione della sentenza era stato intimato per raccomandata a A.________ il 10 luglio 2000 ed era ritornato alla Pretura il 18 luglio seguente con la menzione "non ritirato", per cui la notificazione è stata successivamente effettuata per il tramite dell'usciere il 25 ottobre 2000;

che la CCRP ha quindi concluso che il ricorso era privo d'oggetto in quanto riferito alla mancata intimazione della sentenza motivata, mentre era prematuro e comunque infondato per il resto, in quanto concerneva una sentenza non ancora notificatagli per iscritto;

che A.________ impugna la sentenza della CCRP con un ricorso per cassazione al Tribunale federale ove chiede, tra l'altro, la sospensione del giudizio impugnato e la concessione dell'assistenza giudiziaria, facendo essenzialmente valere la violazione di disposizioni del diritto federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

e considerando in diritto :

che, secondo l' art. 37 cpv. 3 OG , la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost. ; DTF 122 I 93 consid. 1), che in concreto era la lingua italiana;

che, nonostante il ricorso sia steso in tedesco come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG , art. 4 Cost. ; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (cfr. DTF 126 II 258 consid. 1a non pubblicato, 124 III 205 consid. 2);

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);

che, secondo l' art. 269 cpv. 1 PP , il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale;

che, pur se il ricorrente fa segnatamente valere un'asserita violazione di disposizioni penali federali, il giudizio impugnato è fondato essenzialmente sul diritto procedurale cantonale, in particolare sugli art. 276, 289 e 291 cpv. 1 CPP /TI;

che l'eventuale violazione di queste norme, segnatamente la loro arbitraria applicazione, può tuttavia essere censurata con un ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali ( art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l' art. 84 cpv. 1 OG ; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 461, n. 5 segg. ; Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 216, n. 6.63);

che il presente gravame deve quindi essere trattato come ricorso di diritto pubblico;

che, di massima, questo rimedio ha natura meramente cassatoria ( DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvii), sicché il gravame è inammissibile in quanto vi si postula la sospensione del procedimento penale;

che inoltre, secondo l' art. 90 OG cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b), il Tribunale federale pronunciandosi in effetti unicamente sulle censure fatte valere e solo se sufficientemente motivate ( DTF 126 III 534 consid. 1b, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b);

che il ricorrente non indica con la dovuta precisione quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale, né censura un'eventuale applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali;

che il ricorso non soddisfa i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza ed è quindi inammissibile;

che comunque, abbondanzialmente, il ricorso non adempie nemmeno le esigenze del ricorso per cassazione;

che in effetti, secondo l' art. 273 cpv. 1 PP , la motivazione del ricorso deve contenere l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), ed esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione (lett. b; cfr. DTF 118 IV 293 consid. 1; Wiprächtiger, loc. cit. , pag. 236, n. 6.127 segg.);

che in concreto tali presupposti non sono adempiuti per cui il gravame sarebbe anche dal citato profilo inammissibile;

che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la vertenza era priva di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG );

che tuttavia, considerata la natura del litigio, si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta;

visto l' art. 36a OG ;

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2001 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,