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1C_8/2007

assistenza sociopsichiatrica (trattamento farmacologico),

Bundesgericht · 2007-03-13 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 marzo 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_8/2007 /cra

Sentenza del 13 marzo 2007

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, presidente,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

casella postale, 6901 Lugano,

Oggetto

assistenza sociopsichiatrica (trattamento farmacologico),

ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che A.________, durante la sua ventiquattresima degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC), cagionata da scompensi riconducibili all'interruzione della terapia medicamentosa prescrittagli, è stato curato con un determinato medicamento;

che due giorni dopo essere stato dimesso dalla CPC, egli ha chiesto di esservi nuovamente collocato e che, visto il peggioramento del suo stato, i medici hanno deciso di cambiare terapia;

che con ricorso del 4 gennaio 2007, respinto il 16 gennaio seguente, egli è insorto dinanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, chiedendo il ripristino dell'altra cura;

ch'egli ha impugnato questa decisione al Tribunale cantonale amministrativo che, statuendo il 6 febbraio 2007, ha respinto il gravame;

che il 19 febbraio 2007 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale, per competenza, uno scritto non datato con il quale A.________ manifesta la sua volontà di presentare un "ricorso";

che il 22 febbraio 2007 il Tribunale federale ha informato il ricorrente della possibilità di completare il ricorso entro il termine stabilito dalla legge: egli non ha dato alcun seguito a questo invito;

che la Corte cantonale ha stabilito che non si tratta di un collocamento coatto ma di un ricovero volontario, visto che il ricorrente ha scelto liberamente di farsi internare e che pertanto secondo l'art. 44 cpv. 1 della legge ticinese sull'assistenza sociopsichiatrica, del 2 febbraio 1999, egli poteva liberamente lasciare l'unità terapeutica riabilitativa in ogni momento se dissente dalle cure prescritte, per cui non poteva contestare la terapia farmacologica dispensatagli senza costrizione;

che, non trattandosi della privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a CC), è dato di massima il ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 e segg. della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 I 1205; RS 173.110; art. 29 cpv. 2 lett. c del regolamento del Tribunale federale);

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);

che, nella fattispecie, il gravame, neppure sostanziato entro i termini di ricorso, è privo di qualsiasi conclusione e motivazione;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che, viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: