opencaselaw.ch

1C_691/2021

votazione federale del 28 novembre 2021 sulla modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19),

Bundesgericht · 2021-11-26 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_691/2021

Decreto del 26 novembre 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

Marco Davitti,

ricorrente,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Cancelleria federale, palazzo federale ovest, 3003 Berna.

Oggetto

votazione federale del 28 novembre 2021 sulla modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19),

ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (5580).

Considerando:

che l'8 novembre 2021 Marco Davitti ha inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un ricorso relativo all'informazione sulla scheda di voto per la votazione federale del 28 novembre 2021 sulla modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19);

che con risoluzione del 12 novembre 2021, ritenuta dubbia la tempestività del ricorso, il Governo l'ha comunque dichiarato inammissibile, visto che la contestazione aveva una portata sovraccantonale;

che avverso la risoluzione governativa Marco Davitti presenta al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1);

che con scritto del 24 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;

che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LDP);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri