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1C_67/2024

Licenza edilizia,

Bundesgericht · 2024-12-03 · Italiano CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 B.________,

E. 3 C.________,

E. 4 D.________,

E. 5 E.________,

E. 6 Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso,

patrocinati dall'avv. Aurelio Facchi,

ricorrenti,

contro

F.________ SA,

patrocinata dall'avv. Luca Pestelacci,

Municipio di Paradiso, Paradiso Town Hall, via delle Scuole 23, 6900 Paradiso,

Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.228).

Considerando:

che il 31 gennaio 2024 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e la Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso hanno presentato al Tribunale federale un ricorso contro la decisione del 14 dicembre 2023 del Tribunale cantonale amministrativo;

che con domanda del 16 aprile 2024, rinnovata in data 21 giugno e 19 settembre 2024, il legale dei ricorrenti, con l'accordo del patrocinatore della controparte, ha chiesto al Tribunale federale di sospendere la procedura poiché sono in corso delle trattative per la ricerca di un componimento bonale della vertenza, richieste accolte dal Tribunale federale con decreti del 25 aprile, del 28 giugno e del 23 settembre 2024, che ha fissato la sospensione fino al 16 dicembre 2024;

che con scritto del 28 novembre 2024 il patrocinatore dei ricorrenti, osservato che tra le parti è stato raggiunto un accordo, ha chiesto di stralciare dai ruoli il ricorso, ponendo eventuali spese a carico degli insorgenti;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa 1C_67/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2024

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso, patrocinati dall'avv. Aurelio Facchi, ricorrenti, contro F.________ SA, patrocinata dall'avv. Luca Pestelacci, Municipio di Paradiso, Paradiso Town Hall, via delle Scuole 23, 6900 Paradiso, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. Oggetto Licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.228). Considerando: che il 31 gennaio 2024 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e la Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso hanno presentato al Tribunale federale un ricorso contro la decisione del 14 dicembre 2023 del Tribunale cantonale amministrativo; che con domanda del 16 aprile 2024, rinnovata in data 21 giugno e 19 settembre 2024, il legale dei ricorrenti, con l'accordo del patrocinatore della controparte, ha chiesto al Tribunale federale di sospendere la procedura poiché sono in corso delle trattative per la ricerca di un componimento bonale della vertenza, richieste accolte dal Tribunale federale con decreti del 25 aprile, del 28 giugno e del 23 settembre 2024, che ha fissato la sospensione fino al 16 dicembre 2024; che con scritto del 28 novembre 2024 il patrocinatore dei ricorrenti, osservato che tra le parti è stato raggiunto un accordo, ha chiesto di stralciare dai ruoli il ricorso, ponendo eventuali spese a carico degli insorgenti; che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF ); che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ); per questi motivi, il Presidente decreta:
  7. La causa 1C_67/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  8. Le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  9. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 3 dicembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_67/2024

Decreto del 3 dicembre 2024

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso,

patrocinati dall'avv. Aurelio Facchi,

ricorrenti,

contro

F.________ SA,

patrocinata dall'avv. Luca Pestelacci,

Municipio di Paradiso, Paradiso Town Hall, via delle Scuole 23, 6900 Paradiso,

Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.228).

Considerando:

che il 31 gennaio 2024 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e la Comunione dei comproprietari del condominio fondo base xxx di Paradiso hanno presentato al Tribunale federale un ricorso contro la decisione del 14 dicembre 2023 del Tribunale cantonale amministrativo;

che con domanda del 16 aprile 2024, rinnovata in data 21 giugno e 19 settembre 2024, il legale dei ricorrenti, con l'accordo del patrocinatore della controparte, ha chiesto al Tribunale federale di sospendere la procedura poiché sono in corso delle trattative per la ricerca di un componimento bonale della vertenza, richieste accolte dal Tribunale federale con decreti del 25 aprile, del 28 giugno e del 23 settembre 2024, che ha fissato la sospensione fino al 16 dicembre 2024;

che con scritto del 28 novembre 2024 il patrocinatore dei ricorrenti, osservato che tra le parti è stato raggiunto un accordo, ha chiesto di stralciare dai ruoli il ricorso, ponendo eventuali spese a carico degli insorgenti;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa 1C_67/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2024

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri