Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_656/2013
Sentenza del 12 settembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino , Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre ciclomotori a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° luglio 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con decisione del 3 dicembre 2012, la Sezione della circolazione ha revocato a A.________, a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, la licenza di condurre ciclomotori;
che la riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante che, in seguito a controlli tossicologici settimanali, non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti per un periodo di almeno dodici settimane consecutive;
che il provvedimento è stato confermato il 27 marzo 2013 dal Consiglio di Stato, adito su ricorso del conducente;
che, con sentenza del 1° luglio 2013, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 2 agosto 2013 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio;
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
ch'egli ha presentato il 7 agosto 2013 un complemento al ricorso, chiedendo in particolare di svolgere la procedura in tedesco;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che, secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
che il gravame è steso parte in tedesco e parte in italiano e che, in virtù del già citato art. 54 cpv. 1 LTF , questo giudizio è redatto in italiano, anche se il ricorrente chiede di svolgere il procedimento in tedesco;
che del resto dall'impugnativa risulta ch'egli ha ben compreso la sentenza della precedente istanza;
che il ricorrente chiede inoltre, considerate le difficoltà della causa, che sia fissato un termine per designare un patrocinatore;
che la richiesta sembra piuttosto formulata nel contesto della domanda di gratuito patrocinio, la quale non può essere accolta a causa della manifesta improbabilità di successo dell'impugnativa;
che, nondimeno, secondo l' art. 41 cpv. 1 LTF il Tribunale federale può invitare una parte a designare un patrocinatore se essa non è manifestamente in grado di fare valere da sé le proprie ragioni in giudizio;
che un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi dell' art. 41 cpv. 1 LTF può essere ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura interessata (cfr. sentenza 1B_163/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3);
che un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (cfr. sentenza 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 3.1);
che la procedura in esame, concernente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, non è particolarmente complessa;
che per di più il ricorrente risulta avere compreso la portata del provvedimento emanato nei suoi confronti ed appare in grado di esporre le sue ragioni;
che nella fattispecie non sono quindi ravvisabili motivi per ammettere una sua incapacità di stare direttamente in giudizio;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 139 III 252 consid. 1.1 e rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto;
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che d'altra parte, contro le decisioni in materia di misure cautelari, il ricorrente può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 98 LTF );
che per fare valere la violazione di tali diritti, le esigenze di motivazione sono accresciute (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che il gravame in esame disattende queste esigenze di motivazione, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che del resto il ricorrente riconosce esplicitamente di consumare regolarmente canapa, limitandosi a sostenere genericamente che tale circostanza non influirebbe sulla sua idoneità alla guida;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );
che tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di rinunciare in via eccezionale a prelevare una tassa di giustizia ( art. 65 cpv. 2 LTF );
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni