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1C_638/2022

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

Bundesgericht · 2022-12-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 9 dicembre 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. Losanna, 9 dicembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_638/2022

Sentenza del 9 dicembre 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.248).

Considerando:

che con sentenza del 7 novembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ contro la decisione governativa del 28 giugno 2022 relativa alla risoluzione del 24 marzo 2022 con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3);

che il ricorrente non si confronta del tutto con i differenti argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio (consid. 3.3) e neppure tenta di spiegare perché essi sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2);

che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 9 dicembre 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri