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1C_636/2021

procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,

Bundesgericht · 2021-12-21 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Fondazione X.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 dicembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Fondazione X.________,
  2. Fondazione Y.________, opponenti, Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona, Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona. Oggetto procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia, ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.230-52.2021.243). Considerando: che con decisioni del 26 aprile 2021 (n. LIT.2021.13 e LIT.2021.14) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibili due impugnative per ritardata giustizia inoltrate da A.________; che, adito dall'interessata, con giudizio del 9 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro dei ricorsi, li ha stralciati dai ruoli; che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre decisioni della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021; che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell' art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne); che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF ); che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro di esso; per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
  3. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  4. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
  5. Comunicazione alle parti, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 21 dicembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_636/2021

Decreto del 21 dicembre 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Giudice presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Fondazione X.________,

2. Fondazione Y.________,

opponenti,

Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Oggetto

procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,

ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.230-52.2021.243).

Considerando:

che con decisioni del 26 aprile 2021 (n. LIT.2021.13 e LIT.2021.14) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibili due impugnative per ritardata giustizia inoltrate da A.________;

che, adito dall'interessata, con giudizio del 9 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro dei ricorsi, li ha stralciati dai ruoli;

che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre decisioni della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;

che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;

che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro di esso;

per questi motivi, il Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 dicembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri