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1C_605/2021

accesso agli atti di un procedimento disciplinare,

Bundesgericht · 2021-11-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 23 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_605/2021

Sentenza del 23 novembre 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,

Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto

accesso agli atti di un procedimento disciplinare,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino

(inc. n. 52.2019.101).

Considerando:

che il 24 ottobre 2017 B.________ e A.________ hanno chiesto alla Commissione di disciplina degli avvocati l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un legale in seguito a una loro segnalazione, istanza fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), accesso poi negato;

che con decisione del 23 gennaio 2019 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto un ricorso presentato dagli istanti;

che, adito dagli istanti, con giudizio del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B.________ a causa della mancata ratifica da parte del curatore, mentre nel merito ha ritenuto che la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione della LIT;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 22 novembre 2021;

che con scritto del 19 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri