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1C_598/2020

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

Bundesgericht · 2021-01-15 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione risorse, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione risorse, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 15 gennaio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_598/2020

Sentenza del 15 gennaio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,

Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino, Divisione risorse, residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2020.257).

Considerando:

che con risoluzione del 6 giugno 2018 (n. 910.2018.028) la Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto un'impugnativa presentata da A.________ relativa al negato accesso ai servizi cantonali per il tramite della messaggeria elettronica;

che, adita dall'interessato, con decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.4), la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto il gravame e, in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;

che con decisione del 23 settembre 2020, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;

che avverso questa, e altre sentenze, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso del 22 ottobre 2020 al Tribunale federale, completato con uno scritto del 5 novembre 2020;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);

che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);

che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF ;

che, in effetti, come noto al ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei suoi confronti);

che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che, come rettamente accertato dal giudice delegato, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;

che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;

che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;

che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile, motivo per cui la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;

che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF ; cfr. sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione risorse, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri