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1C_581/2020

procedura amministrativa,

Bundesgericht · 2021-01-21 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.

E. 3 Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché alla Corte I del Tribunale amministrativo federale.

Losanna, 21 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.
  3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché alla Corte I del Tribunale amministrativo federale. Losanna, 21 gennaio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_581/2020

Sentenza del 21 gennaio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________e B.________,

ricorrenti,

contro

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.

Oggetto

procedura amministrativa,

ricorso contro la decisione emanata il 10 settembre 2020 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale (incarto n. A-4455/2020).

Considerando:

che il 7 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), che comunicava loro di non potere entrare nel merito di una richiesta di mediazione;

che, con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 1° ottobre 2020, un anticipo delle spese processuali presunte di fr. 1'000.--;

che A.________ e B.________ impugnano questa decisione incidentale con un ricorso del 17 ottobre 2020 al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo la costante prassi, nota ai ricorrenti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019, l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente A.________ un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che, con giudizio del 15 luglio 2020, il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;

che, con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;

che, invitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;

che, nella misura in cui è presentato personalmente da A.________, il gravame è pertanto manifestamente inammissibile e può di conseguenza essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie a carico di A.________;

che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF ; cfr. sentenza 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021);

che, in quanto introdotto da B.________, trattandosi di un'impugnativa contro una decisione incidentale concernente un anticipo delle spese processuali, la ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , che la minacci effettivamente perché non sarebbe finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto ( DTF 142 III 798 consid. 2);

che, in concreto, la ricorrente non si esprime puntualmente sull'adempimento di questo presupposto e non dimostra di non potere fare fronte al pagamento dell'anticipo;

che il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF ;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni della decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione dell'anticipo delle spese processuali presunte di fr. 1'000.--;

che le argomentazioni ricorsuali riguardanti il merito della controversia e le ulteriori critiche rivolte in generale alle autorità cantonali e federali esulano dal tema litigioso e sono quindi manifestamente inammissibili;

che la ricorrente adduce di avere chiesto al TAF di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, ritenendo genericamente sproporzionato l'anticipo richiesto;

che, in realtà, nel ricorso dinanzi al TAF la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, non ha sostanziato una sua eventuale indigenza, né ha invocato l' art. 65 PA (RS 172.021), che disciplina questa materia;

che in quella sede, come dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente si è limitata ad invocare genericamente l' art. 63 PA , in particolare l'art. 63 cpv. 4 terza frase PA, che consente all'autorità di ricorso di rinunciare interamente o in parte ad esigere l'anticipo se sussistono motivi particolari;

che, richiamando semplicemente la possibilità per il TAF di rinunciare per motivi particolari a prelevare un anticipo, la ricorrente non dimostra che l'importo stabilito in concreto (fr. 1'000.--) sarebbe lesivo del diritto federale;

che la ricorrente non considera tale ammontare ponendolo in relazione con l'importo massimo di fr. 5'000.-- per le tasse di giustizia nelle controversie senza interesse pecuniario (cfr. art. 63 cpv. 4bis lett. a PA ; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]), e non spiega quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , per quali ragioni esso violerebbe il diritto federale;

che, parimenti, esulano dall'oggetto del litigio, e sono di conseguenza manifestamente inammissibili, le considerazioni della ricorrente in tema di ripetibili ( art. 64 PA ) ritenuto che, in questa fase della procedura, il TAF si è limitato a chiedere il versamento di un anticipo e non ha statuito sulla fondatezza o meno del ricorso;

che, pertanto, il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata in virtù dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che, nella misura in cui il ricorso è presentato da B.________, le relative spese giudiziarie di questa sede seguono la soccombenza e devono perciò essere poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.

3.

Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché alla Corte I del Tribunale amministrativo federale.

Losanna, 21 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Gadoni