Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Con sentenza del 23 giugno 2025, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso di A.________ contro una decisione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) che approvava una domanda del Municipio di Quinto per il cambiamento d'uso dell'aerodromo militare di Ambrì in aerodromo civile e per la costruzione di un nuovo hangar destinato agli elicotteri.
E. 2 A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 31 luglio 2025 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare contestualmente la decisione di approvazione dell'UFAC.
E. 2.1 Con decreto presidenziale del 7 agosto 2025, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 29 agosto seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 4'000.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF ).
E. 2.2 Con domanda del 29 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decreto del 28 novembre 2025 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
E. 2.3 Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025, al ricorrente è quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 16 dicembre 2025, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto.
E. 3.1 Secondo l'art. 62 cpv. 1 prima frase LTF, la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Conformemente all' art. 62 cpv. 3 LTF , il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della Corte (cfr. art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.
E. 3.2 Poiché, con decreto del 28 novembre 2025 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, con successivo decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 16 dicembre 2025, per versare l'anticipo richiesto. Il ricorrente non ha provveduto al pagamento, ma, alla scadenza del termine suppletorio, con scritto 16 dicembre 2025, ha sostanzialmente ribadito la sua domanda di assistenza giudiziaria, contestando il decreto del 28 novembre 2025 del Tribunale federale. In tale scritto, non rispettoso delle esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorrente nuovamente non sostanzia la sua indigenza, ma rimette genericamente in discussione il citato decreto del 28 novembre 2025: ciò è tuttavia inammissibile. In particolare, come in precedenza, il ricorrente non ha prodotto la documentazione bancaria relativa all'asserita impossibilità di gravare i suoi immobili al fine di ottenere un credito di fr. 4'000.-- per fare fronte al pagamento dell'anticipo (cfr. sentenza 2C_758/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e 2.2.3). La mancanza di tale documentazione era peraltro già stata rilevata nel decreto del 28 novembre 2025 di diniego dell'assistenza giudiziaria, su cui il suo scritto del 16 dicembre 2025 non consente quindi di rivenire.
E. 3.3 Il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di PostFinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito. In tali circostanze, come espressamente indicato nel decreto presidenziale del 3 dicembre 2025, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Esso può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
E. 4 Le spese inutili sono di principio poste a carico di chi le ha causate ( art. 66 cpv. 3 LTF ). Viste le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a prelevarle. Non si assegnano ripetibili al Comune di Quinto e alle autorità intervenute nella causa ( art. 68 cpv. 3 LTF ). per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Comune di Quinto, all'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale dell'ambiente. Losanna, 6 gennaio 2026 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Kneubühler Il Cancelliere: Gadoni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_414/2025
Sentenza del 6 gennaio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di Quinto, rappresentato dal Municipio, via Quinto 19, 6777 Quinto,
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, 3003 Berna.
Oggetto
Cambiamento d'uso dell'ex aerodromo militare di Ambrì in aerodromo civile,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2025
dal Tribunale amministrativo federale (A-5425/2023).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 23 giugno 2025, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso di A.________ contro una decisione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) che approvava una domanda del Municipio di Quinto per il cambiamento d'uso dell'aerodromo militare di Ambrì in aerodromo civile e per la costruzione di un nuovo hangar destinato agli elicotteri.
2.
A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 31 luglio 2025 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare contestualmente la decisione di approvazione dell'UFAC.
2.1. Con decreto presidenziale del 7 agosto 2025, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 29 agosto seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 4'000.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF ).
2.2. Con domanda del 29 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decreto del 28 novembre 2025 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
2.3. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025, al ricorrente è quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 16 dicembre 2025, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto.
3.
3.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 prima frase LTF, la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Conformemente all' art. 62 cpv. 3 LTF , il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della Corte (cfr. art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.
3.2. Poiché, con decreto del 28 novembre 2025 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, con successivo decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 16 dicembre 2025, per versare l'anticipo richiesto. Il ricorrente non ha provveduto al pagamento, ma, alla scadenza del termine suppletorio, con scritto 16 dicembre 2025, ha sostanzialmente ribadito la sua domanda di assistenza giudiziaria, contestando il decreto del 28 novembre 2025 del Tribunale federale. In tale scritto, non rispettoso delle esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorrente nuovamente non sostanzia la sua indigenza, ma rimette genericamente in discussione il citato decreto del 28 novembre 2025: ciò è tuttavia inammissibile. In particolare, come in precedenza, il ricorrente non ha prodotto la documentazione bancaria relativa all'asserita impossibilità di gravare i suoi immobili al fine di ottenere un credito di fr. 4'000.-- per fare fronte al pagamento dell'anticipo (cfr. sentenza 2C_758/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e 2.2.3). La mancanza di tale documentazione era peraltro già stata rilevata nel decreto del 28 novembre 2025 di diniego dell'assistenza giudiziaria, su cui il suo scritto del 16 dicembre 2025 non consente quindi di rivenire.
3.3. Il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di PostFinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito. In tali circostanze, come espressamente indicato nel decreto presidenziale del 3 dicembre 2025, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Esso può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
4.
Le spese inutili sono di principio poste a carico di chi le ha causate ( art. 66 cpv. 3 LTF ). Viste le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a prelevarle. Non si assegnano ripetibili al Comune di Quinto e alle autorità intervenute nella causa ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Comune di Quinto, all'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 6 gennaio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Gadoni