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1C_394/2023

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato,

Bundesgericht · 2023-09-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 19 settembre 2023

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 19 settembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_394/2023

Sentenza del 19 settembre 2023

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Max Bleuler,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2023 dalla Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.219).

Considerando:

che con decisione del 3 maggio 2023 (n. 2183) il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione del 16 dicembre 2002 con la quale la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato;

che l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che con giudizio del 10 luglio 2023 la Giudice delegata, accertato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, ha dichiarato irricevibile il ricorso;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di accoglierlo e di invitare "l'Ufficio inferiore" a impartire alla ricorrente, anche in futuro, un termine di almeno trenta giorni per il pagamento degli anticipi, inviando in seguito due solleciti prima di statuire;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il 16 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto un supplemento al gravame;

che con riferimento alle richieste del Tribunale federale di fornire un anticipo delle spese e una procura firmata dalla ricorrente, con scritto del 7 settembre 2023 il suo legale ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che giova rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), ritenuto che la ricorrente, la quale neppure ha chiesto una proroga per il versamento dell'anticipo, non si confronta del tutto con la decisione impugnata, della quale nemmeno chiede l'annullamento;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 19 settembre 2023

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri