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1C_35/2026

Piano delle zone di pericolo (PZP),

Bundesgericht · 2026-04-02 · Italiano CH
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_35/2026

Sentenza del 2 aprile 2026

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Haag, Presidente,

Müller, Merz,

Cancelliere M. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Marina Gottardi,

ricorrente,

contro

Comune di Torricella-Taverne, rappresentato dal Municipio, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella,

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Piano delle zone di pericolo (PZP),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.271).

Fatti:

A.

Nel corso degli anni, il Comune di Torricella-Taverne è stato colpito da rilevanti alluvioni che hanno causato flussi detritici riguardanti parte della zona edificabile. A seguito di quelli avvenuti nel giugno e luglio 2006, è stato allestito, su incarico delle autorità cantonali competenti, un rapporto concernente le zone di pericolo dei riali del Comune. Sulla base di questo studio, il Municipio ha poi individuato alcuni comprensori nei quali risultavano necessarie opere di risanamento e/o premunizione (...). Il 21 ottobre 2019, fondandosi sul progetto di massima relativo alle suddette zone, l'esecutivo comunale ha approvato il progetto definitivo per le opere di risanamento dei riali T.________ e U.________. I lavori sono stati collaudati il 18 novembre 2019.

Svolti questi interventi, il Dipartimento cantonale del territorio ha posto in pubblicazione, dall'11 maggio al 12 giugno 2023, il Piano delle zone di pericolo (PZP) del Comune di Torricella-Taverne per il fenomeno del flusso di detrito dei riali T.________ e U.________. Con osservazioni del 12 giugno 2023, A.________, proprietario dei mappali vvv e www-xxx, ubicati nella zona interessata dal PZP, ne ha chiesto la modifica e il completamento attraverso l'indicazione del fenomeno di ruscellamento derivante dal corso d'acqua che scorre più a nord (sui fondi yyy e zzz), a suo dire potenzialmente più pericoloso per la zona in questione ed escluso dal progetto di risanamento. Con risoluzione del 12 luglio 2023 (n. 3611), il Consiglio di Stato ha adottato il predetto PZP, senza adottare le modifiche proposte dall'interessato.

B.

Con sentenza del 2 dicembre 2025, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la succitata risoluzione governativa.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale postulando, concesso al gravame l'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale, nonché il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nell'ambito della pianificazione del territorio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF).

1.2. Sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, la legittimazione del ricorrente appare tuttavia dubbia. Infatti, egli non dimostra in che misura sarebbe particolarmente toccato dalla decisione impugnata. In particolare, non illustra nel dettaglio quale interesse degno di protezione, pratico e attuale, trarrebbe dall'annullamento del giudizio cantonale o dalla modifica del PZP nel senso estensivo da lui proposto (cfr. consid. 5), requisito che deve sussistere anche nel momento in cui il Tribunale federale statuisce sul ricorso (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1). Si limita a indicare che i suoi fondi rientrerebbero nel PZP, senza però spiegare quali restrizioni concrete e attuali alla sua proprietà deriverebbero dalla delimitazione delle zone di pericolo per i flussi detritici dei riali T.________ e U.________ - unico oggetto del piano contestato. In proposito, si rileva che la sentenza impugnata è stata resa in applicazione della legge cantonale sui territori interessati da pericoli naturali del 21 giugno 2017 (LTPNat; RL 701.500). Come rilevato dalla Corte cantonale, tale normativa attua il coordinamento previsto dalla scheda V5 del Piano direttore cantonale (PD), che designa segnatamente il PZP quale strumento di base per la definizione delle zone di pericolo nei piani regolatori comunali e l'adozione di adeguati provvedimenti in base ai rischi identificati. Benché il PZP costituisca la base per la pianificazione dell'utilizzazione del suolo, così come prescritto dall'art. 9 cpv. 1 LTPNat, eventuali misure pianificatorie intervengono solo in un secondo momento, segnatamente tramite l'adeguamento successivo del piano di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a e art. 13 cpv. 1 LTPNat; cfr. sentenze 1C_84/2012 del 5 luglio 2012 consid. 2.4-2.5 e 1C_51/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.1). In tali circostanze, analogamente al Piano direttore cantonale ( art. 9 cpv. 1 LPT ), il PZP sembra quindi rivestire un carattere vincolante per le sole autorità, aspetto che il ricorrente peraltro non tematizza (sulla legittimazione a impugnare i piani direttori, cfr. DTF 146 I 36 consid. 1.4; sentenze 1C_620/2022 del 26 settembre 2024 consid. 3 e 1C_423/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.2). Tale questione non dev'essere comunque esaminata oltre, atteso che il gravame si rivela infondato nel merito.

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), che il Tribunale federale applica d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto, ciò che impone al ricorrente di confrontarsi, almeno brevemente, con le considerazioni della decisione impugnata. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, tratta in linea di principio solo le censure sollevate ( DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 V 340 consid. 2).

2.2. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, come nella fattispecie, tali disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell' art. 9 Cost. ( DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1) e se le censure sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta dell' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 141 I 36 consid. 1.3). Esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico ( DTF 149 II 225 consid. 5.2; 144 I 113 consid. 7.1). La decisione deve risultare manifestamente insostenibile non soltanto nella motivazione, ma anche nel risultato ( DTF 151 II 850 consid. 4.3). Pertanto, se l'applicazione della legge svolta dall'autorità cantonale non si rivela irragionevole, né manifestamente contraria al senso e allo scopo della disposizione o della legislazione in questione, tale interpretazione va confermata anche qualora un'altra soluzione sia ipotizzabile, se non preferibile ( DTF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1).

2.3. II Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Giusta l' art. 97 LTF , l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il tribunale incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3).

3.

3.1. La scheda V5 del Piano direttore cantonale, di dato acquisito, definisce il PZP quale strumento di base per la definizione delle zone di pericolo nei piani regolatori comunali, nonché per la valutazione dei rischi, la determinazione degli obiettivi di protezione e l'adozione di adeguati provvedimenti. Per quanto attiene agli insediamenti, essa mira essenzialmente a evitare nuove edificazioni nelle aree esposte a pericoli naturali, nonché a subordinare l'uso del territorio a misure differenziate secondo il grado di pericolo, distinguendo tra comprensori di pericolo elevato (zone rosse), medio (zone blu), basso (zone gialle) e residuo. Al suo capitolo 4, essa ripartisce i compiti tra Cantone e Comuni. L'allestimento e l'aggiornamento del PZP spettano al Cantone attraverso la Sezione forestale e l'Ufficio corsi d'acqua (cap. 4.1 lett. a), mentre alla Sezione dello sviluppo territoriale spetta la verifica del rispetto e l'applicazione dei provvedimenti in materia di zone di pericolo per l'elaborazione o revisione dei piani regolatori (lett. k). Ai Comuni, la scheda impone invece di adeguare i loro piani regolatori e le relative norme di attuazione in base ai contenuti del PZP, verificando con attenzione i conflitti esistenti (cap. 4.2 lett. c), nonché di applicare un principio di prevenzione, rinunciando all'azzonamento di aree soggette a pericolo o tramite opportuni dezonamenti (cap. 4.2 lett. d). La LTPNat attua quindi il coordinamento previsto dalla scheda succitata, disciplinando l'accertamento dei pericoli naturali, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali (art. 1 cpv. 1 LTPNat).

3.2. L'accertamento di tali territori è operato mediante l'allestimento del PZP (art. 4 cpv. 1 LTPNat). La legge cantonale prevede espressamente che il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità (art. 9 cpv. 2 LTPNat). Sulla base di questo piano, tenuto altresì conto dei potenziali danni a persone e beni materiali, sono successivamente adottate le misure adeguate di gestione del rischio (art. 12 cpv. 1 LTPNat), come l'adeguamento dei piani di utilizzazione attraverso misure di prevenzione a carattere pianificatorio - compito che incombe ai Comuni per i piani regolatori, rispettivamente al Cantone per i piani di utilizzazione cantonali (art. 12 cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 LTPNat). Secondo l' art. 4 cpv. 1 del regolamento della legge sui territori interessati da pericoli naturali dell'11 luglio 2017 (RLTPNat; RL 701.510), il PZP accerta inoltre le seguenti tipologie di pericoli naturali: a) spostamenti di terreno permanenti, b) processi di crollo, c) scivolamenti, d) valanghe, e) inondazioni, f) colate di detrito e g) erosioni di sponda; può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale (cpv. 2).

3.3. Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati (art. 5 cpv. 1 LTPNat). Può essere elaborato simultaneamente per tutte le tipologie di pericolo naturale rilevanti, oppure a tappe, per una o più di esse (cpv. 2). Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il piano è poi pubblicato presso i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni, durante il quale chi dimostra un interesse legittimo può presentare delle osservazioni (art. 6 LTPNat). Il Consiglio di Stato adotta infine il PZP (art. 7 cpv. 1 LTPNat), contro cui è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, senza effetto sospensivo (art. 8 LTPNat). Le norme sull'adozione del PZP si applicano anche alla sua modifica (art. 10 cpv. 1 LTPNat).

3.4. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha rilevato che il PZP litigioso riguarda unicamente le zone di pericolo connesse ai flussi di detrito dei riali T.________ e U.________, resosi necessario a seguito degli interventi di premunizione realizzati nel 2019. Tali opere hanno infatti comportato una modifica apprezzabile della situazione di pericolo nel comparto interessato, riducendone e circoscrivendone l'estensione. Pertanto, l'adeguamento del piano limitatamente all'area toccata dagli interventi si imponeva in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LTPNat, secondo cui il PZP dev'essere aggiornato in presenza di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo, segnatamente quando questi derivano dall'esecuzione di interventi di premunizione, così come indicato all'art. 7 cpv. 2 RLTPNat. Ha quindi ritenuto che il piano fosse completo rispetto all'oggetto della modifica e ha quindi respinto la censura di lacunosità sollevata dal ricorrente. Ha inoltre confermato che il piano concerne solo i processi di pericolo legati ai flussi di detrito, escludendo che il fenomeno del ruscellamento superficiale invocato dall'interessato, relativo a un corso d'acqua situato più a nord, rientrasse nell'oggetto della procedura. Infine, ha negato l'esistenza di errori nella denominazione dei riali e precisato che la modifica del PZP non preclude eventuali futuri aggiornamenti relativi ad altri comparti esposti a pericoli naturali.

4.

4.1. Il ricorre nte censura anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ). Esso comprende la facoltà per la persona interessata di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione, di partecipare a quest'ultima e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione ( DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 142 I 86 consid. 2.2). Tuttavia, questa garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine alla procedura e di svolgere un apprezzamento anticipato delle prove richieste, qualora è convinta che queste non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio ( DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2).

4.2. La Corte cantonale ha ritenuto di poter statuire senza istruttoria, fondandosi sull'art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento. Il ricorrente contesta tale approccio, rimproverandole di aver rinunciato a qualsiasi complemento istruttorio, in particolare ad "un sopralluogo e/o una chiarificazione tecnica tramite gli enti specialistici competenti, rispettivamente una perizia". Tale rinuncia sarebbe "insostenibile a fronte delle allegazioni circostanziate e documentate, già presentate in sede amministrativa e poi ribadite in sede giudiziaria", segnatamente riguardo alla presenza di una camera di raccolta posta sul mappale yyy, nonché alla contestata esistenza di un corso d'acqua situato più a nord. In concreto, non risulta tuttavia che, dinanzi all'autorità inferiore, l'insorgente abbia sollecitato i mezzi di prova di cui ora lamenta la mancata assunzione. Una violazione del suo diritto di essere sentito non è pertanto seriamente ravvisabile (cfr. sentenza 1C_525/2023 del 17 settembre 2024 consid. 5). Per il resto, egli non adduce espressamente una violazione del principio inquisitorio vigente nella procedura amministrativa ticinese.

5.

5.1. Il ricorrente lamenta inoltre un accertamento arbitrario della "qualificazione del processo di pericolo". Egli ribadisce che il PZP sarebbe lacunoso poiché non considererebbe il fenomeno di ruscellamento proveniente dal corso d'acqua più a nord che, a suo avviso, costituirebbe il punto maggiormente critico del pericolo naturale esaminato. Critica quindi la Corte cantonale per aver qualificato tale fenomeno come semplice "ruscellamento superficiale" estraneo al piano, senza procedere a un esame tecnico della dinamica effettiva degli eventi storici, dello schema di recapito, delle tratte intubate e delle sezioni critiche del sistema idrografico. Sostiene inoltre che gli elaborati di piano e le basi tecniche richiamate nella sentenza impugnata non consentirebbero un'identificazione univoca dei riali rilevanti, segnatamente quanto alla loro denominazione e al tracciato. A suo avviso, da fonti istituzionali pubblicamente accessibili relative al comparto "Premunizione T.________ - U.________" emergerebbe che le denominazioni "Riale T.________" e "Riale/Torrente U.________" sono utilizzate nell'ambito del medesimo sistema d'intervento; la cartografia ufficiale collocherebbe quindi i riali indicati nel piano in posizioni non coincidenti con quelli effettivamente coinvolti nel "comparto critico".

5.2.

5.2.1. Sulla qualificazione del processo di pericolo, l'insorgente si limita a contrapporre la propria ricostruzione tecnica a quella ritenuta dall'autorità inferiore, senza spiegare, in modo circostanziato, in che misura quest'ultima avrebbe misconosciuto il senso delle cartografie agli atti o tratto conclusioni in aperto contrasto con la documentazione disponibile. Con le sue critiche, egli non dimostra comunque l'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale. Come rilevato da quest'ultima, il PZP litigioso si fonda sugli accertamenti tecnici svolti nell'ambito delle opere di premunizione realizzate nel 2019 ed è circoscritto all'aggiornamento delle zone di pericolo legate ai flussi di detrito (art. 4 cpv. 1 lett. f RLTPNat) dei riali T.________ e U.________. Esso si inserisce dunque nella logica di un'elaborazione per tappe del piano, limitata a specifiche tipologie di pericolo naturale (art. 5 cpv. 2 LTPNat). In questo senso, il ricorrente disattende il principio, decisivo, per cui il piano non equivale di massima a una valutazione esaustiva di tutti i processi di pericolo presenti nell'area interessata, né implica l'esclusione della pericolosità di comparti non inclusi nel suo perimetro (cfr. art. 9 cpv. 2 LTPNat). In tale contesto, ancorché un'analisi più estesa appare ipotizzabile, qualificare il corso d'acqua a nord quale "ruscellamento superficiale" estraneo all'oggetto specifico del PZP, non risulta arbitrario (cfr. consid. 2.2). Per il resto, non vengono contestati in modo puntuale gli studi tecnici a fondamento del PZP.

5.2.2. Di riflesso, la parallela censura fondata sul medesimo aspetto fattuale, relativa a un'applicazione arbitraria della "normativa sul PZP", non può essere seguita. Anche sotto questo profilo, il ricorrente insiste nel sostenere che il piano avrebbe dovuto considerare pure il corso d'acqua lungo i fondi yyy e zzz poiché, in caso di forti precipitazioni, esso defluirebbe sulla strada cantonale e, tramite una condotta di attraversamento della strada e della ferrovia, si riverserebbe nel riale opposto, creando così un rischio residuo non preso in considerazione. Sostiene che il PZP non dovrebbe limitarsi alle opere di premunizione eseguite, ma considerare anche elementi idrografici non formalmente inseriti nella rete cantonale, se tecnicamente rilevanti. In questi termini, egli non indica tuttavia, conformemente alle esigenze di motivazione accresciuta dell' art. 106 cpv. 2 LTF , quali disposizioni del diritto cantonale sarebbero state applicate in modo arbitrario, né spiega in che misura il giudizio impugnato violerebbe concretamente la garanzia della proprietà ( art. 26 Cost. ) o il principio di proporzionalità ( art. 5 cpv. 2 Cost. ) genericamente censurati nel gravame. Come visto, l'adozione del PZP si è reso necessario a seguito degli interventi tecnici realizzati dal Comune nel 2019, nella misura in cui hanno comportato un mutamento apprezzabile della situazione di pericolo, così come prescritto dall'art. 10 cpv. 1 LTPNat in relazione con l'art. 7 cpv. 2 RLTPNat, disposizioni puntualmente richiamate nel giudizio avversato e non contestate. Nella fattispecie, non è quindi manifestamente insostenibile confermare l'adozione di un PZP limitato allo stato post-intervento, nonché ai processi di pericolo direttamente interessati da tali opere, ossia ai flussi di detrito dei riali T.________ e U.________. Le critiche ricorsuali riguardano un diverso corso d'acqua e un fenomeno distinto, ch'egli stesso riconosce non essere stato oggetto delle opere di premunizione. Per il resto, è decisivo che il PZP può essere elaborato per tappe e limitato a specifici processi di pericolo (cfr. consid. 5.2.1). In quanto ammissibili, le censure sono pertanto infondate.

5.3. Infine, quanto all'identificazione dei riali, va osservato che la Corte cantonale si è espressamente pronunciata sulla pretesa ambiguità nella denominazione, spiegando che l'indicazione "ttt", evocata dal ricorrente sulla base dell'immagine estrapolata dal geoportale cantonale, si riferisce al toponimo dell'area e non alla designazione dei riali oggetto degli interventi. Nella misura in cui l'insorgente contesta tale conclusione, richiamando presunte incongruenze nella denominazione che emergerebbero da "fonti istituzionali pubblicamente accessibili", senza tuttavia precisarne la portata, e sostenendo che il piano non consentirebbe un'identificazione univoca dei riali interessati, egli non dimostra l'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti. Invero, il rapporto di pubblicazione e i piani che compongono il PZP identificano con sufficiente chiarezza i riali interessati, il loro tracciato e l'estensione delle zone di pericolo limitrofe, rendendo l'oggetto del piano tecnicamente comprensibile e verificabile. Le caratteristiche dettagliate dei corsi d'acqua (come il bacino imbrifero, la lunghezza e la sorgente) sono inoltre descritte nel rapporto specialistico allestito dallo studio B.________ SA nel maggio 2018 relativo al progetto di risanamento dei riali T.________ e U.________, che costituisce la documentazione tecnica ufficiale di supporto al PZP. Peraltro, nel sostenere che i riali indicati nel piano non coinciderebbero con quelli effettivamente coinvolti nel "comparto critico (stazione/strada cantonale) ", l'insorgente non fa valere che i corsi d'acqua rappresentati negli elaborati grafici non corrispondano a quelli oggetto degli interventi di premunizione. In tali circostanze, anche se una diversa indicazione dei riali potrebbe entrare in considerazione, non risulta che la Corte cantonale abbia svolto accertamenti manifestamente insostenibili. In quanto ammissibile, anche tale censura risulta quindi infondata.

6.

In esito, il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Comune di Torricella-Taverne, nonché al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 aprile 2026

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: M. Piatti