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1C 347/2008

Bundesgericht · 2008-09-01 · Italiano CH
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licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 1° settembre 2008 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: Féraud Crameri

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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 01.09.2008 1C 347/2008 (1C_347/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 01.09.2008 1C 347/2008 (1C_347/2008) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 01.09.2008 1C 347/2008 (1C_347/2008)

licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_347/2008 /biz Decreto del 1° settembre 2008 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, presidente, cancelliere Crameri. Parti A.A.________, ricorrente, rappresentato da B.A.________, contro C.________, D.________, E.________, patrocinati dall'avv. Giovanni Jelmini, Municipio di X.________, opponenti, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto licenza edilizia, ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 16 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. considerando: che il 14 agosto 2008 A.A.________ ha presentato al Tribunale federale un "ricorso" contro una decisione emanata in materia edilizia il 16 luglio 2008 dal Tribunale cantonale amministrativo; che con scritto del 28 agosto 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame; che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 1° settembre 2008 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: Féraud Crameri