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1C_289/2010

esonero dal pagamento della tassa di giustizia (revisione),

Bundesgericht · 2010-06-21 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_289/2010

Decreto del 21 giugno 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

esonero dal pagamento della tassa di giustizia (revisione),

ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2010

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 7 giugno 2010 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro una decisione emanata il 7 maggio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;

che con scritto del 16 giugno 2010 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;

che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri