licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.--sono poste a carico dei ricorrenti.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 28 giugno 2010 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Féraud Crameri
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 28.06.2010 1C 282/2010 (1C_282/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 28.06.2010 1C 282/2010 (1C_282/2010) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 28.06.2010 1C 282/2010 (1C_282/2010)
licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_282/2010 Sentenza del 28 giugno 2010 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________ e B.________, ricorrenti, contro C.________ e D.________, Municipio di X.________, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 5 ottobre 2009 il Municipio di X.________, respinta l'opposizione inoltrata dai vicini A.________ e B.________, ha rilasciato a D.________ e C.________ la licenza edilizia per costruire una tettoia sulla soletta di copertura dell'autorimessa, la quale serve anche da terrazza, annessa alla loro casa di abitazione; che questo permesso, accertato ch'esso avrebbe dovuto essere soggetto alla procedura ordinaria della domanda di costruzione e non a quella della notifica adottata dal Comune, è stato confermato sia dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino sia dal Tribunale cantonale amministrativo, poiché l'erronea procedura scelta dal Comune è stata sanata in particolare notificando la risposta del Dipartimento del territorio anche ai vicini, i quali, patrocinati da un legale nella sede cantonale, non si sono tuttavia espressi al riguardo; che avverso quest'ultimo giudizio A.________ e B.________ presentano al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento unitamente alla licenza edilizia e la demolizione dell'opera eretta nel frattempo; che non sono state chieste osservazioni; che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, limitandosi a produrre la documentazione cantonale, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarla d'ufficio, cercando eventuali argomenti a favore dell'una o dell'altra parte in causa; che con questa argomentazione essi disattendono che il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se tali censure sono state sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF), per cui spetta ai ricorrenti dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1, 65 consid. 1.3.1); che, adducendo semplicemente singole parti della cronistoria della vertenza, i ricorrenti neppure tentano di dimostrare l'arbitrarietà del criticato giudizio; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.--sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 28 giugno 2010 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Féraud Crameri