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1C_275/2010

licenza edilizia,

Bundesgericht · 2010-06-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.A.________,

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Municipio di Orselina, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_275/2010

Decreto del 23 giugno 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

1. B.A.________,

2. C.________,

patrocinate dall'avv. Romina Biaggi,

Municipio di Orselina, via al Parco 18, 6644 Orselina,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

licenza edilizia,

ricorso contro la decisione emanata il 28 aprile 2010

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 25 maggio 2010 A.A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione emanata il 28 aprile 2010 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;

che con scritto del 19 giugno 2010 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;

che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del gravame.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Municipio di Orselina, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri