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1C_264/2008

Restituzione dell'effetto sospensivo (cambiamento di destinazione di un albergo),

Bundesgericht · 2008-06-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Municipio di Balerna e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
  3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Municipio di Balerna e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 12 giugno 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_264/2008 /biz

Sentenza del 12 giugno 2008

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, presidente,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________SA,

B.________SA,

ricorrenti,

patrocinate dall'avv. Massimiliano Schiavi,

contro

Comune di Balerna, 6828 Balerna,

rappresentato dal Municipio, 6828 Balerna,

Oggetto

Restituzione dell'effetto sospensivo (cambiamento

di destinazione di un albergo),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 15 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 18 maggio 2008 la A.________SA e la B.________SA hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto "amministrativo" (recte: pubblico) contro un'asserita decisione 15 aprile 2008 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, chiedendo che al gravame da loro presentato contro una risoluzione del Municipio di Balerna, inerente verosimilmente al cambiamento di destinazione di un albergo, sia concesso l'effetto sospensivo;

che con decreto presidenziale del 23 maggio 2008 le ricorrenti sono state invitate a produrre la decisione impugnata entro il 2 giugno successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 3 e 5 LTF);

che la criticata decisione non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.

Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Municipio di Balerna e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri