Sachverhalt
A.
Il Regolamento cantonale sulla protezione antincendio del 6 dicembre 2023 (RPA; RL 705.210) disciplina l'applicazione della legge cantonale sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA; RL 705.200; art. 1 RPA).
Il 25 marzo 2026, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha decretato la modifica parziale del RPA, introducendo le seguenti modifiche e nuove disposizioni, con entrata in vigore immediata (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino [BU] n. 11/2026 del 27 marzo 2026, pagg. 124-126) :
"Art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 [controlli periodici]
1Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile.
2I controlli ai sensi dell'articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni:
a) ogni dieci anni per:
-edifici amministrativi;
- locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;
- locali di vendita con una superficie fino a 1'200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 20 a 100 persone;
-edifici destinati ad attività di alloggio temporaneo (per es. alloggio turistico) da 7 a 19 posti letto;
b) ogni cinque anni per:
-edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;
-edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;
-edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;
- negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 101 a 300 persone, in particolare, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;
- parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;
-esercizi artigianali ed industriali;
-edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;
c) ogni due anni per:
- locali o settori a rischio di esplosione;
- locali notturni, erotici e discoteche;
- locali pubblici e aperti al pubblico interrati;
- locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili.
(...)
5Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l'avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti gravi che comportano un rischio d'incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che verifica l'avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire.
6Il Municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L'elenco contiene le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell'ultimo controllo e la periodicità.
Art. 13 cpv. 3 [norme transitorie]
3Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027.
4Il primo controllo periodico obbligatorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto:
- per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034
- per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029
- per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027."
B.
I Comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio, Novazzano e l'Associazione dei Comuni Ticinesi (di seguito: ACT) presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento integrale della succitata modifica del RPA e, nell'eventualità in cui il ricorso fosse respinto, il differimento della sua entrata in vigore alla data della sentenza del Tribunale federale, con decorrenza da tale momento dei termini previsti dal nuovo art. 13 cpv. 3 e 4 RPA.
Con decreto presidenziale dell'8 giugno 2026 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Nelle sue osservazioni, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. In replica, gli insorgenti si riconfermano nelle loro conclusioni.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 LTF) e le condizioni di ammissibilità del ricorso (DTF 151 II 68 consid. 1). Ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF, esso giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, tra i quali rientra il regolamento impugnato. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto contro le leggi e i regolamenti cantonali, essi sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 LTF; DTF 143 I 1 consid. 1.2). Presentato nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è inoltre tempestivo poiché presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della modifica regolamentare nel Bollettino ufficiale cantonale, avvenuta il 27 marzo 2026 (art. 101 LTF; DTF 142 V 395 consid. 1.2).
E. 1.2.1 I Comuni ricorrenti fondano la loro legittimazione ricorsuale sia sull'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, richiamando una lesione dell'autonomia comunale, sia sull'art. 89 cpv. 1 LTF, ritenendo di essere toccati nei loro interessi di pubblico imperio e in modo analogo a un privato.
E. 1.2.2 Giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale se fanno valere la violazione di garanzie a loro conferite dalla costituzione cantonale o federale. Il caso di applicazione classico è quello dell'autonomia comunale (DTF 149 I 81 consid. 4.3; 147 I 136 consid. 1.2). I Comuni ricorrenti, richiamata l'autonomia comunale a loro riconosciuta in materia edilizia e di pianificazione del territorio (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2; 142 I 26 consid. 3.5), sostengono anzitutto che la protezione antincendio costituisca un compito strettamente connesso con questi ambiti giuridici e rilevano che, giusta l'art. 14 cpv. 1 LPA, il Municipio ha il compito di vigilare sull'attuazione delle procedure e sull'applicazione delle prescrizioni antincendio. Richiamando inoltre le competenze loro attribuite dagli art. 7 e 14 cpv. 2 lett. c-e LPA - segnatamente quella di prendere atto dei controlli periodici e di ordinare i provvedimenti necessari al rispetto delle prescrizioni antincendio - ritengono di disporre di un'autonomia nell'applicazione della LPA. Tuttavia, benché richiamino l'autonomia comunale a sostegno della loro legittimazione, i Comuni ricorrenti, patrocinati da un legale, non fondano il gravame su tale garanzia costituzionale. Essi non si confrontano infatti con la sua portata (cfr. art. 50 Cost. e art. 16 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229]), né fanno valere nei motivi del gravame una sua violazione, spiegando in che misura la modifica contestata inciderebbe concretamente sull'autonomia rivendicata. Senza ulteriori riferimenti, si limitano ad affermare che l'atto impugnato attribuirebbe loro nuovi e onerosi compiti, in violazione delle scelte operate dal Gran Consiglio al momento dell'adozione della LPA, limitando "pesantemente" la loro autonomia. Questo generico accenno è però insufficiente (DTF 149 I 81 consid. 4.3). In un gravame fondato sull'autonomia comunale, quest'ultima dev'essere infatti invocata in maniera sufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), ciò che manifestamente non si verifica in concreto (cfr. DTF 140 I 90 consid. 1.1; 140 III 644 consid. 3.3.1). I Comuni ricorrenti non sono pertanto legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF.
E. 1.2.3 Sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, la legittimazione a impugnare un atto normativo cantonale spetta a chi ne è toccato attualmente o virtualmente e, nel contempo, ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (DTF 149 I 81 consid. 4.2). Per essere toccati virtualmente è sufficiente la prevedibilità che, con un minimo di verosimiglianza, i ricorrenti possano un giorno essere colpiti direttamente dalla normativa impugnata. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 151 V 100 consid. 3.1; 147 I 308 consid. 2.2; 146 I 62 consid. 2.1). L'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati. In via eccezionale, anche una corporazione di diritto pubblico può fondarvisi quando impugna un atto che la colpisce analogamente a un privato, oppure quando è toccata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 147 II 227 consid. 2.3.2; 146 I 36 consid. 1.4; 136 I 265 consid. 1.4).
Quest'ultima ipotesi si realizza nella fattispecie. Come indicato nel ricorso, in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LPA i Municipi vigilano sull'attuazione delle procedure e sull'applicazione delle prescrizioni antincendio. L'atto impugnato, come si vedrà (cfr. consid. 3.6.2), ridefinisce segnatamente le costruzioni soggette ai controlli obbligatori e designa il Municipio quale destinatario delle perizie attestanti il rischio residuo d'incendio accettabile, delle comunicazioni concernenti eventuali difetti gravi, nonché delle notifiche relative all'avvenuta esecuzione dei controlli periodici. Gli impone inoltre di tenere un elenco degli edifici e impianti sottoposti a tali controlli (cfr. art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 RPA). Nel contempo, i Comuni intervengono in un settore di evidente interesse pubblico, poiché la LPA mira a proteggere le persone, gli animali e le cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni (art. 1 cpv. 1 LPA). Benché non spieghino in quale misura le modifiche contestate comprometterebbero gli interessi pubblici tutelati dalla legge, gli insorgenti adducono nondimeno che l'atto impugnato comporterebbe, arbitrariamente e senza una sufficiente base legale, un incremento delle loro attività amministrative e responsabilità. Va poi considerato che, quali proprietari di edifici e impianti, potrebbero anch'essi essere assoggettati, come i privati, ai controlli obbligatori e periodici degli edifici, oggetto della contestata modifica. L'atto impugnato incide dunque sull'esercizio delle competenze comunali, attribuite in un settore di rilevante interesse per la cittadinanza. Ciò posto, i Comuni ricorrenti risultano toccati in maniera sufficientemente qualificata nei loro interessi di pubblico imperio e, pertanto, sono legittimati a ricorrere. Essi possono far valere le violazioni del diritto previste dall'art. 95 LTF, indipendentemente dalla loro connessione con l'autonomia comunale (cfr. sentenza 1C_613/2021 del 2 giugno 2023 consid. 1.2).
E. 1.3 Per quanto concerne l'ACT, si osserva che, sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 lett. b-c LTF, un'associazione ha diritto di ricorrere al Tribunale federale unicamente quando è toccata nei propri interessi come una persona fisica, oppure quando interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri (ricorso corporativo di natura egoista). In quest'ultima ipotesi, realizzata nella fattispecie, occorre che la tutela degli interessi dei membri figuri tra gli obiettivi statutari, che tali interessi siano comuni alla maggioranza o almeno a un gran numero di associati e che ognuno di loro sarebbe legittimato a prevalersene a titolo personale (DTF 151 V 100 consid. 3.1; 150 II 123 consid. 4.4). In concreto, l'ACT annovera tra i propri membri una larga parte dei Comuni ticinesi (cfr. art. 6 dello Statuto ACT del 4 ottobre 2012, allegato al gravame). Il suo statuto persegue inoltre lo scopo di promuovere e difendere i loro interessi pubblici e di sostenerne la capacità di amministrazione autonoma (cfr. art. 2 Statuto ACT). Tra i compiti dell'associazione figurano inoltre la rappresentanza degli interessi dei Comuni ticinesi, in particolare per "affermare il loro ruolo nell'organizzazione dello Stato", nonché la promozione della loro competenza ed efficienza (cfr. art. 3 Statuto ACT). Anche l'ACT presenta quindi una relazione sufficientemente stretta con l'oggetto della controversia, posto inoltre che i Comuni che ne fanno parte sono a loro volta legittimati a ricorrere. Ne segue ch'essa dispone della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LT F. I l gravame è quindi ammissibile.
E. 2.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far segnatamente valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e dei diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. c LTF; cfr. DTF 136 I 241 consid. 2.2). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, valido anche per i ricorsi contro gli atti normativi cantonali (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 141 I 78 consid. 4.1), nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 V 340 consid. 2). Quando viene invocata la violazione di diritti fondamentali, come in concreto, esso vaglia le censure unicamente se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 149 I 248 consid. 3.1).
E. 2.2 In concreto, il Tribunale federale si pronuncia quale prima e unica istanza su un atto normativo cantonale (art. 87 cpv. 1 LTF). Manca quindi un accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) sul quale poter fondare il suo giudizio (art. 105 cpv. 1 LTF). Pertanto, esso deve accertare in maniera autonoma i fatti rilevanti e contestati, nella misura necessaria per statuire sulla causa. La procedura probatoria è retta, per rinvio dell'art. 55 cpv. 1 LTF, dagli art. 36, 37 e 39-65 PC (RS 273; DTF 149 I 105 consid. 2.3). In particolare, questa Corte si basa sui mezzi di prova offerti dalle parti, sulle comunicazioni ufficiali e sui fatti notori, valutandoli secondo il suo libero apprezzamento (cfr. art. 37 e 40 PC; DTF 149 I 248 consid. 2.3).
I ricorrenti hanno, tra l'altro, versato agli atti i seguenti documenti: la mozione presentata il 20 aprile 2020 dal deputato al Gran Consiglio ticinese Raoul Ghisletta - che è stata evasa in sede di adozione dalla LPA - intitolata "Piano d'azione per garantire la sicurezza antincendio a tutela di decine di migliaia di inquilini in Ticino" (di seguito: mozione Ghisletta; doc. G), il Messaggio del Consiglio di Stato n. 7942 del 9 dicembre 2020 relativo alla LPA (di seguito: messaggio governativo; doc. H), il relativo rapporto della Commissione parlamentare Costituzione e leggi n. 7942 R del 15 novembre 2022 (di seguito: rapporto commissionale; doc. I), nonché la Risoluzione municipale del Comune di Lugano dell'11 giugno 2026, in risposta all'interrogazione comunale n. 1568 del 26 febbraio 2026 intitolata "Come intende il Municipio applicare i compiti assegnatigli dalla Legge cantonale sulla protezione antincendio e dal Regolamento sulla protezione antincendio?" (di seguito: risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026; doc. L). Oltre ai succitati documenti, questa Corte ritiene opportuno considerare anche la Raccolta dei verbali del Gran Consiglio [RVGC], anno 2022/2023, seduta XXVIII del 14 dicembre 2022, pagg. 3947-3953 (di seguito: RVGC 2022/2023 seduta XXVIII), richiamata nel gravame.
E. 2.3 Nel contesto di un controllo astratto di un atto normativo cantonale, il Tribunale federale si impone un certo riserbo, tenuto conto dei principi derivanti dal federalismo e dalla proporzionalità (DTF 149 I 105 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, in tale contesto è determinante se alla norma interessata possa essere attribuito un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Il Tribunale federale annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (sui criteri di tale valutazione, cfr. DTF 149 I 248 consid. 3.3). Per delineare la portata delle norme in questione, occorre quindi procedere tenendo conto del loro testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica) e della loro relazione con altre disposizioni (interpretazione sistematica; DTF 141 I 78 consid. 4.2). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia nessuno, preferendo pragmaticamente ispirarsi ad un pluralismo interpretativo (DTF 152 III 38 consid. 3.4.1; 151 II 640 consid. 5.1).
E. 2.4 Nella fattispecie, i ricorrenti censurano la violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI), ritenendo sostanzialmente che la designazione delle costruzioni assoggettate ai controlli periodici si fondi su una delega al Consiglio di Stato eccessivamente generica (art. 6 cpv. 2 RPA) e che la modifica regolamentare introduca a carico dei Municipi nuovi compiti e responsabilità (art. 6 cpv. 1 e 5-6 RPA) che, in quanto essenziali, avrebbero dovuto essere disciplinati in una legge formale. Inoltre, sostengono che l'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), poiché imporrebbe dei termini troppo stretti e irrealistici.
E. 3.1 Alla luce delle censure sollevate, appare anzitutto opportuno esporre alcune considerazioni generali sulla normativa antincendio ticinese. La LPA, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, si prefigge di assicurare che gli edifici e gli impianti siano costruiti, utilizzati e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni (art. 2 cpv. 1 lett. a LPA); prevenire la formazione di incendi ed esplosioni (lett. b); limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo tanto all'interno delle costruzioni e verso le costruzioni vicine (lett. c); mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura (lett. d); e consentire un intervento antincendio efficace nonché garantire la sicurezza delle forze di soccorso (lett. e).
E. 3.2 In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio, predisposto dal responsabile della garanzia della qualità, e un attestato di conformità antincendio, da parte di un tecnico riconosciuto (cfr. art. 3 cpv. 1-4 LPA). L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione edilizia prende atto dell'attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione (art. 3 cpv. 5 LPA). Al termine dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità rilascia una dichiarazione di concordanza (art. 4 cpv. 2 LPA), sulla cui base il tecnico riconosciuto certifica l'avvenuto collaudo delle misure di protezione antincendio (art. 5 cpv. 1 LPA). L'autorizzazione d'uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo antincendio è stato rilasciato (art. 5 cpv. 2 LPA).
E. 3.3 Per quanto riguarda, invece, la protezione delle costruzioni esistenti, la legge prescrive ch'esse devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio (art. 7 cpv. 1 LPA). L'art. 7 cpv. 2 LPA prevede che "il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità". I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, tenuti a redigere un rapporto e segnalare al Municipio eventuali difetti gravi comportanti un rischio d'incendio non accettabile (art. 7 cpv. 3 LPA). In proposito, si rileva che la normativa antincendio ticinese ritiene per principio responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio il proprietario di edifici o impianti (art. 11 LPA). Egli è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione antincendio, provvedendo in particolare ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la prevenzione e la protezione degli incendi (cfr. art. 6 LPA).
E. 3.4 Importante notare che, ai Municipi, la legge attribuisce un compito di vigilanza "sull'attuazione delle procedure [...] e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull'applicazione delle prescrizioni antincendio" (art. 14 cpv. 1 LPA). L'art. 14 cpv. 2 LPA ne precisa i compiti in modo non esaustivo. In particolare, il Municipio "prende atto dei controlli richiesti dall'art. 7" (art. 14 cpv. 2 lett. c LPA) e "per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio, può chiedere quest'ultimo documento al proprietario" (lett. d). Quale "organo responsabile della protezione antincendio, ordina inoltre l'adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio" (art. 14 cpv. 2 lett. e LPA).
E. 3.5 Per il resto, l'art. 15 LPA conferisce al Consiglio di Stato, tra l'altro, la competenza di disciplinare l'applicazione della legge ed emanarne le "disposizioni di attuazione" (lett. a), di emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi (lett. b), di esercitare l'alta vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni antincendio (lett. h), nonché di vigilare sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all'applicazione della legge (lett. i).
E. 3.6.1 Il 6 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha adottato il RPA, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 contemporaneamente alla LPA. Per quanto concerne i controlli obbligatori delle costruzioni esistenti (art. 7 LPA), l'art. 6 cpv. 1 vRPA (nella versione in vigore fino al 26 marzo 2026; BU 2026, 27) prescriveva già che "per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere elaborata una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile". Come rileva il Governo nelle sue osservazioni al ricorso, questa perizia funge da documento di riferimento per i controlli periodici delle costruzioni realizzate quando non vigeva ancora l'obbligo di allestire un certificato di collaudo antincendio, sostituendo a tal fine il certificato mancante e permettendo di verificare nel tempo il concetto di sicurezza. L'art. 6 cpv. 2 vRPA individuava invece, anche nella versione previgente, le specifiche costruzioni assoggettate ai controlli periodici obbligatori e le ripartiva, secondo la loro tipologia, tra la periodicità biennale, quinquennale e decennale. Il controllo biennale era previsto solo per le "per costruzioni con locali o settori a rischio di esplosione" (art. 6 cpv. 2 lett. c vRPA). L'art. 6 cpv. 5 vRPA disponeva inoltre che "in caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, il tecnico riconosciuto li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio". L'art. 13 cpv. 3 vRPA precisava infine che "i termini per i controlli obbligatori di cui all'articolo 6 capoverso 1 decorrono a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento".
E. 3.6.2 La contestata modifica del 25 marzo 2026 (cfr. punto A) mantiene l'obbligo di elaborare una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette a controlli periodici, imponendo però al propriet ario di presentarla al Municipio (art. 6 cpv. 1 RPA). Essa modifica inoltre l'elenco delle costruzioni soggette ai controlli obbligatori (tipologia) e la loro attribuzione alle diverse categorie di periodicità, aumentando segnatamente le costruzioni soggette ai controlli periodici biennali (art. 6 cpv. 2 RPA). Il nuovo art. 6 cpv. 5 RPA impone poi al tecnico riconosciuto di notificare al Municipio l'avvenuto controllo e, in caso di difetti gravi comportanti un rischio d'incendio non accettabile, di segnalarli anche a quest'ultimo, che ne verifica l'eliminazione e può intervenire. Una novità specifica è invece introdotta dall'art. 6 cpv. 6 RPA, che obbliga il Municipio a tenere un elenco degli edifici e degli impianti soggetti ai controlli periodici, con le indicazioni sui controlli effettuati, la data dell'ultimo controllo e la relativa periodicità. La modifica introduce infine una nuova disciplina transitoria (art. 13 cpv. 3 e 4 RPA), che sostituisce l'art. 13 cpv. 3 vRPA (cfr. consid. 5).
E. 3.6.3 In risposta al ricorso, il Consiglio di Stato spiega che il tragico incendio recentemente avvenuto nel Comune vallesano di Crans-Montana lo ha indotto, in collaborazione con la Commissione cantonale per la protezione antincendio (formata da specialisti del settore e nella quale siedono anche rappresentanti dei Municipi), a rivalutare le modalità concrete di applicazione della LPA. Dalle verifiche svolte sarebbero emerse delle carenze nell'esecuzione dei controlli e, più in generale, nell'effettivo ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati ai Municipi. Il Governo precisa inoltre che l'atto impugnato non attribuirebbe nuovi compiti ai Comuni, ma farebbe "in modo che essi svolgano effettivamente ciò che la legge loro impone", aggiungendo che l'obiettivo "è evidentemente quello di evitare un nuovo incidente come quello di Crans-Montana". Ciò posto, ha segnatamente modificato l'art. 6 cpv. 2 RPA, estendendo l'obbligatorietà dei controlli a strutture aperte al pubblico con "un potenziale rischio d'incendio più elevato già solo per le loro caratteristiche strutturali (basti pensare ai numerosi esercizi pubblici interrati) ". In replica, i ricorrenti affermano di aver "fedelmente rispettato le prescrizioni della LPA", ribadendo che, finora, la vigilanza loro attribuita sarebbe stata "di principio «passiva»".
Controlli periodici
E. 4.1 Censurando la violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI), gli insorgenti affermano anzitutto che la modifica dell'art. 6 RPA attribuirebbe al Municipio nuovi compiti e responsabilità nell'ambito dei controlli periodici delle costruzioni esistenti. In particolare, esso diverrebbe destinatario delle perizie attestanti il rischio residuo d'incendio, così come delle notifiche dell'avvenuto controllo obbligatorio. Inoltre, sarebbe tenuto ad allestire e gestire un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli obbligatori, indicando la data di quest'ultimi e la loro periodicità. A loro avviso, questa combinazione di responsabilità implicherebbe "in modo del tutto logico e naturale" anche il compito di verificare attivamente il rispetto delle scadenze dei controlli obbligatori, nonché di richiamare i proprietari interessati, introducendo così un sistema di verifiche sistematiche, anziché puntuali, che si scontrerebbe "con le decisioni adottate dal Gran Consiglio in sede di approvazione della LPA". Richiamando i lavori preparatori alla LPA, rilevano che la Commissione parlamentare Costituzione e leggi aveva esaminato la proposta del deputato Ghisletta di modificare, all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA (cfr. consid. 3.4), il verbo "può" con "deve", così da imporre ai Municipi di chiedere sistematicamente ai proprietari degli edifici esistenti sprovvisti di certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio quest'ultimo documento. La Commissione ha tuttavia respinto tale proposta, ritenendo ch'essa avrebbe comportato il passaggio da verifiche puntuali e mirate a controlli sistematici, con un rilevante sovraccarico di lavoro per i Comuni. I ricorrenti affermano quindi che, con l'atto impugnato, il Consiglio di Stato avrebbe introdotto, per via regolamentare, proprio quegli obblighi volutamente esclusi dal parlamento. Sostengono inoltre che, considerati il numero dei destinatari interessati e le rilevanti conseguenze finanziarie, amministrative e organizzative delle nuove disposizioni, queste rivestirebbero un carattere essenziale e avrebbero pertanto dovuto figurare in una legge formale. Infine, ritengono che l'art. 6 cpv. 2 RPA, il quale elenca le costruzioni assoggettate ai controlli obbligatori, poggerebbe su una delega legislativa del tutto generica, fissata all'art. 7 cpv. 2 LPA.
E. 4.2.1 L'art. 5 cpv. 1 Cost. sancisce in termini generali il principio della legalità, stabilendo che il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. Questo significa che un atto statale deve fondarsi su una base legale sufficientemente precisa, emanata da un organo competente. La precisione (o densità normativa) della base legale in questione varia a seconda degli ambiti del diritto interessati e dipende dalle circostanze (cfr. DTF 147 I 393 consid. 5.1.1; 143 I 310 consid. 3.3.1; sentenza 9C_483/2023 del 28 maggio 2024 consid. 4.1.1). Salvo in materia penale o fiscale, il principio della legalità non è un diritto costituzionale individuale, bensì un principio costituzionale la cui violazione non può essere invocata separatamente ma solamente in relazione con un altro diritto costituzionale come, ad esempio, quello della separazione dei poteri - addotta nella fattispecie (DTF 140 I 381 consid. 4.4; 136 I 241 consid. 2.5; 134 I 322 consid. 2.1). Per quanto riguarda la legislazione federale, l'art. 164 cpv. 1 Cost. concretizza tale principio stabilendo che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, segnatamente in materia di compiti e prestazioni della Confederazione (lett. e). Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.).
La giurisprudenza non determina in modo definitivo a partire da quale grado d'importanza una normativa deve necessariamente figurare in una legge formale, né quale debba essere il grado di precisione richiesto a una delega legislativa. Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto. Dalla giurisprudenza emergono nondimeno diversi criteri. Una normativa dovrebbe essere contenuta in una legge formale quando, in particolare, incide in misura rilevante sui diritti e sulle libertà fondamentali dei privati, concerne una vasta cerchia di persone, istituisce obblighi di diritto pubblico, è suscettibile di suscitare una forte resistenza da parte delle persone interessate oppure verte su questioni politiche importanti (DTF 133 II 331 consid. 7.2.1; 128 I 113 consid. 3c; 125 I 173 consid. 4a; sentenza 1C_7/2026 del 13 aprile 2026 consid. 2.2). L'esigenza di una base legale non si applica unicamente all'amministrazione restrittiva ("Eingriffsverwaltung"), ossia quando sono in gioco limitazioni dei diritti fondamentali, ma anche nell'amministrazione "di prestazioni" ("Leistungsverwaltung") e in materia di organizzazione dello Stato. In quest'ultimi due ambiti, l'esigenza è tuttavia meno rigorosa (DTF 150 I 1 consid. 4.4.2; 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).
E. 4.2.2 Il principio della separazione dei poteri vieta a un organo dello Stato di usurpare la competenza di un altro organo (DTF 134 I 322 consid. 2.2). In particolare, esso vieta al potere esecutivo di emanare delle norme che dovrebbero figurare in una legge, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di una valida delega di competenze conferita dal potere legislativo (DTF 151 I 382 consid. 4.9.1; 147 I 478 consid. 3.1.1; 138 I 196 consid. 4.1). Una delega adempie queste condizioni se il diritto cantonale non la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia determinata e se la legge enuncia nelle grandi linee le regole fondamentali (DTF 142 I 26 consid. 3.3; 140 I 218 consid. 6.5; 134 I 322 consid. 2.4). Il principio della separazione dei poteri è determinato in primo luogo dal diritto cantonale (DTF 151 I 382 consid. 4.9.1), ma può essere influenzato anche da prescrizioni del diritto federale (cfr. DTF 131 I 291 consid. 2). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme costituzionali, ma rivede unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio quelle di rango inferiore (DTF 151 V 100 consid. 7.2.1; 130 I 1 consid. 3.1).
Nel Cantone Ticino la separazione dei poteri è garantita espressamente dall'art. 51 Cost./TI, secondo cui l'autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra di loro distinti e separati: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Giusta l'art. 70 lett. b Cost./TI, il Consiglio di Stato cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni. In virtù dell'art. 67 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), il regolamento disciplina l'applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa. La Costituzione cantonale non esclude poi la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI; art. 62 segg. LGC; sentenze 9C_483/2023, citata, consid. 4.1.3 e 1C_335/2015 del 3 marzo 2016 consid. 5.3).
E. 4.3 Venendo anzitutto all'
art. 6 cpv. 2 RPA
- che elenca le costruzioni soggette ai controlli obbligatori con le varie periodicità - è incontestato dalle parti che l'art. 7 cpv. 2 LPA conferisce al Consiglio di Stato una delega legislativa per "indica[re] le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità". I ricorrenti ne contestano per contro la validità, ritenendola una delega "in bianco". Essi non sostanziano tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un'interpretazione arbitraria di questa disposizione, come avrebbero dovuto fare trattandosi di una norma di rango legislativo cantonale (DTF 151 V 100 consid. 7.2.1; 130 I 1 consid. 3.1). Peraltro, non censurano espressamente che la disposizione ometterebbe di definire, nelle grandi linee, le regole fondamentali per la designazione delle costruzioni assoggettate e l'indicazione della periodicità, né spiegano quali ulteriori elementi avrebbero dovuto essere definiti nella legge. La censura è pertanto inammissibile. In ogni caso, quanto disciplinato dall'art. 6 cpv. 2 RPA è chiaramente riconducibile all'ambito dei controlli periodici delle costruzioni esistenti previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPA e concerne precisamente gli aspetti la cui definizione è demandata al Consiglio di Stato dal succitato art. 7 cpv. 2 LPA. I lavori preparatori sembrano poi confermare l'ampio margine riconosciuto al Consiglio di Stato al riguardo. Il messaggio governativo precisa infatti che il Governo avrebbe dovuto "precisare nel regolamento sia le costruzioni assoggettate che le tempistiche dei controlli" e indica espressamente soltanto "a titolo indicativo" le caratteristiche delle costruzioni suscettibili di essere assoggettate ai controlli obbligatori (cfr. messaggio governativo, pag. 11 ad art. 7 LPA). Anche il rapporto commissionale rileva, senza ulteriori osservazioni, che "i dettagli relativi i controlli periodici e le modalità in base la destinazione d'uso e il rischio antincendio saranno precisati dal Consiglio di Stato nello specifico regolamento" (cfr. rapporto commissionale, pag. 5). In quanto ammissibile, la censura è pertanto infondata.
E. 4.4.1 Quanto alle altre modifiche dell'art. 6 RPA, i ricorrenti non fanno espressamente valere l'assenza di una base legale, ma sostengono che, per importanza e conseguenze, le nuove prescrizioni avrebbero dovuto figurare nella legge formale. Con riferimento dapprima all'art. 6 cpv. 1 e 5 RPA, la censura non può essere condivisa. La presentazione della perizia al Municipio (art. 6 cpv. 1 RPA), così come la notifica dell'avvenuto controllo obbligatorio e la segnalazione degli eventuali difetti gravi (art. 6 cpv. 5 RPA), non istituiscono infatti nuovi controlli o compiti sostanziali. La disposizione si limita infatti a richiedere la trasmissione al Municipio delle risultanze di adempimenti ai quali i proprietari sono già tenuti per legge e può comportare, per i Comuni, tutt'al più un adeguamento organizzativo. Nella fattispecie, la sola circostanza che tali prescrizioni riguardino un numero considerevole di destinatari non basta a conferire loro carattere essenziale. Esse non incidono inoltre in misura rilevante sui diritti fondamentali né disciplinano questioni politiche importanti (cfr. consid. 4.2.1). Le disposizioni in esame sono piuttosto riconducibili alle relative "modalità" dei controlli obbligatori che l'art. 7 cpv. 2 LPA demanda al Consiglio di Stato di definire. Esse si inseriscono altresì nelle attribuzioni conferite dalla legge al Municipio, al quale spetta già vigilare sull'attuazione delle procedure (art. 14 cpv. 1 LPA) e che, peraltro, è tenuto a "prendere atto" dei controlli periodici (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. c LPA). Per il resto, i ricorrenti riconoscono che il secondo periodo dell'art. 6 cpv. 5 RPA, concernente la segnalazione dei difetti gravi al Municipio, costituisce una prescrizione "senz'altro coperta alla lettera" dagli art. 7 cpv. 3 e 14 cpv. 2 lett. e LPA e che, proprio per tale motivo, "non sarebbe nemmeno necessaria". Per natura e portata, non è pertanto necessario che tali prescrizioni figurino in una legge formale.
E. 4.4.2.1 Quanto al nuovo
art. 6 cpv. 6 RPA, che costituisce la principale novità, esso impone al Municipio di tenere un elenco degli edifici e degli impianti soggetti ai controlli periodici, contenente le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell'ultimo controllo e la relativa periodicità. Di principio, anche tale prescrizione può essere ragionevolmente riconducibile alle "modalità" dei controlli obbligatori prevista dalla delega legislativa dell'art. 7 cpv. 2 LPA, in quanto la tenuta dell'elenco consente proprio di rilevare le costruzioni assoggettate e di seguire l'esecuzione dei controlli nell'ambito del succitato compito di vigilanza sancito dalla LPA (cfr. consid. 4.4.1).
E. 4.4.2.2 Non può inoltre essere seguita la tesi dei ricorrenti, secondo cui la disposizione in questione, sommata alle prescrizioni di cui all'art. 6 cpv. 1 e 5 RPA, attribuirebbe al Municipio "un nuovo ruolo attivo, finora sconosciuto". Infatti, l'art. 6 cpv. 6 RPA non modifica le responsabilità di vigilanza conferitagli dalla legge, ma ne disciplina un aspetto organizzativo. Diversamente da una prescrizione regolamentare che istituisce un obbligo amministrativo completamente autonomo rispetto ai compiti previsti dalla legge (cfr. sentenza 1C_7/2026, citata, consid. 2.3), la tenuta dell'elenco in esame è direttamente funzionale e necessaria all'esercizio della prerogativa già conferita al Municipio dall'art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LPA. La vigilanza e la registrazione dei controlli obbligatori presuppongono infatti ch'esso conosca le costruzioni assoggettate e le verifiche alle quali sono state sottoposte. In questo senso, l'elenco costituisce essenzialmente uno strumento organizzativo minore. Contrariamente a quanto addotto nel gravame, l'art. 6 cpv. 6 RPA non prescrive nemmeno che il Municipio debba fissare scadenze ai proprietari e richiamarli in caso di inosservanza dei loro obblighi. A seconda delle circostanze, simili interventi potrebbero comunque rientrare nell'esercizio di una diligente vigilanza che, nell'ambito della tutela contro gli incendi, riveste notoriamente un'importanza particolare (cfr. sentenza 6B_209/2025 del 13 luglio 2026 consid. 3.2.3 e 3.2.5). Stabilire quali ulteriori interventi siano concretamente richiesti al Municipio per adempiervi esula tuttavia dall'oggetto del litigio.
E. 4.4.2.3 I ricorrenti sostengono comprensibilmente che l'attuazione dell'art. 6 cpv. 6 RPA possa comportare un aggravio amministrativo e richiedere adeguamenti organizzativi, soprattutto per i Comuni di maggiori dimensioni. Nella risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026, il Municipio di Lugano ha rilevato che occorrerà censire e classificare migliaia di edifici, dotarsi di adeguati strumenti informatici e istituire un'unità di coordinamento della prevenzione antincendio. Ha inoltre stimato che "le risorse necessarie potrebbero essere di due unità a tempo pieno, almeno per i primi anni", mentre il relativo impatto finanziario non era ancora stato quantificato. Questi elementi rendono verosimile che l'attuazione della nuova disposizione comporti un carico amministrativo e un adeguamento delle procedure, aspetti che, tuttavia, sono generalmente connaturati all'introduzione di nuove disposizioni regolamentari e che, in concreto e nelle dimensioni riportate dal Comune di Lugano, non risultano sufficienti a conferire alla disposizione litigiosa un carattere essenziale. Peraltro, gli altri Comuni ricorrenti non precisano le concrete conseguenze finanziarie o organizzative alle quali fanno riferimento.
E. 4.4.2.4 I lavori preparatori invocati dai ricorrenti, incentrati sull'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA, non conducono a una diversa conclusione. Tale disposizione sancisce che il Municipio "per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio, può chiedere quest'ultimo documento al proprietario". Essa riguarda quindi, in termini generali, gli edifici esistenti che si trovano nelle specifiche condizioni da essa previste, indipendentemente dal loro assoggettamento ai controlli obbligatori dell'art. 7 LPA (cfr. art. 6 RPA). La Commissione parlamentare Costituzione e leggi aveva effettivamente respinto la proposta del mozionante Ghisletta di sostituire all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA il verbo "può" con "deve", rilevando ch'essa avrebbe comportato, per buona parte dei Comuni, il passaggio "da verifiche puntuali e mirate" a "controlli sistematici", con un "sovraccarico di lavoro non indifferente"; gli uffici tecnici sarebbero stati inoltre chiamati a chiedere "a ogni singolo proprietario" la produzione del certificato di collaudo o della perizia, con un onere che molti Comuni non sarebbero stati in grado di assumere per carenza di risorse umane (cfr. rapporto commissionale, pag. 18-19). Riproposto dinanzi al Gran Consiglio, l'emendamento è stato poi respinto con 17 voti favorevoli e 39 contrari (cfr. RVGC 2022/2023 seduta XXVIII, pag. 3949-3952).
Come afferma il Consiglio di Stato nella sua risposta al ricorso, senza essere puntualmente contraddetto dagli insorgenti con ulteriori riferimenti ai lavori preparatori, da tale scelta non può tuttavia dedursi che il parlamento abbia inteso limitare il compito di vigilanza connessa ai controlli periodici (art. 14 cpv. 1 e 2 LPA) e, in particolare, escludere la tenuta di un elenco delle costruzioni che vi sono assoggettate. L'emendamento respinto concerneva infatti l'obbligo del Municipio di chiedere la perizia prevista dall'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA per gli edifici esistenti privi di un certificato di collaudo o di tale perizia, indipendentemente dal loro assoggettamento ai controlli obbligatori. L'art. 6 cpv. 6 RPA ha invece un oggetto più circoscritto, direttamente connesso al parallelo compito previsto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LPA, in quanto concerne le costruzioni assoggettate ai controlli obbligatori dell'art. 7 LPA, concretizzati dall'art. 6 RPA.
Va poi rilevato che la discussione relativa all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA si inseriva nell'ambito delle più ampie proposte formulate con la mozione Ghisletta - dalla quale è poi scaturita la proposta di adozione della LPA - che mirava segnatamente a rafforzare, a tutela degli inquilini, la sicurezza antincendio di tutti gli edifici abitativi di oltre quattro piani costruiti prima del 1997. La mozione chiedeva in particolare l'elaborazione di piani d'azione comunali per tali edifici, nonché per gli edifici e impianti accessibili al pubblico, rispetto ai quali i Comuni non disponevano di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo (cfr. rapporto commissionale, pag. 7 e 9; RVGC 2022/2023 seduta XXVIII, pag. 3947-3948). Nello stesso senso, il messaggio governativo precisava che i compiti del Municipio, già autorità di vigilanza antincendio sotto il regime della previgente legge edilizia cantonale, sarebbero rimasti sostanzialmente immutati e che l'art. 14 cpv. 2 LPA ne avrebbe specificato le facoltà d'intervento. Con riferimento all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA, esso riconosceva la possibilità di esigere dai proprietari di tutti gli edifici esistenti una perizia di rischio residuo, tendendo così a migliorare la sicurezza degli edifici ad uso abitativo che, pur non presentando di per sé un rischio d'incendio accresciuto, risultavano generalmente i più colpiti dagli incendi (cfr. messaggio governativo, pag. 15 ad art. 14 LPA). La decisione parlamentare di mantenere potestativa tale richiesta, che non risulta espressamente collegata ai controlli obbligatori, va dunque riferita a questa specifica e più ampia facoltà d'intervento. Non si può invece desumere l'intenzione di escludere strumenti organizzativi connessi al distinto regime dei controlli periodici previsto dall'art. 7 LPA, al quale si riferisce l'art. 6 cpv. 6 RPA. Ne segue che, per contenuto e conseguenze, quest'ultima disposizione non assume un profilo tale da esigere una disciplina nella legge formale. Le censure sono quindi infondate.
E. 4.5 In esito, l'art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 RPA non viola i principi della legalità e della separazione dei poteri e, pertanto, non dev'essere annullata.
Norme transitorie
E. 5.1 Il nuovo art. 13 cpv. 3 RPA dispone che "per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027." L'art. 13 cpv. 4 RPA soggiunge che il "primo controllo periodico obbligatorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto: per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034; per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029; per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027".
E. 5.2 Gli insorgenti ritengono che tale disciplina sia arbitraria (art. 9 Cost.) e sproporzionata (art. 5 cpv. 2 Cost.). A loro avviso, il termine del 31 dicembre 2027 fissato dall'art. 13 cpv. 3 RPA sarebbe "irrealistico" e il suo rispetto "letteralmente impossibile". Esso non terrebbe conto, anzitutto, del tempo necessario ai Municipi per individuare e registrare le numerose costruzioni soggette ai controlli periodici, operazione che, soprattutto per gli edifici più datati, richiederebbe ricerche d'archivio, sopralluoghi e altri accertamenti. Il censimento sarebbe inoltre reso più oneroso dal fatto che l'assoggettamento ai controlli obbligatori può riguardare anche singole parti di costruzioni, come le autorimesse di almeno 150 m². I proprietari dovrebbero, a loro volta, incaricare un tecnico riconosciuto, rimediare agli eventuali difetti riscontrati, facendo capo se necessario a tecnici e artigiani, procurandosi i relativi materiali e apparecchi, per ottenere infine la perizia. A ciò si aggiungerebbe il numero ridotto di tecnici riconosciuti effettivamente attivi nel settore, con conseguenti "inevitabili, già ora prevedibili, notevoli ritardi". La disposizione imporrebbe pertanto degli "oneri inattuabili" e sarebbe, per gli stessi motivi, "palesemente sproporzionata". I ricorrenti ravvisano inoltre un'incongruenza tra i cpv. 3 e 4 dell'art. 13 RPA. Affermano sostanzialmente che, imponendo entro il 31 dicembre 2027 l'elaborazione della perizia sul rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo, la nuova disciplina anticiperebbe di fatto il primo controllo periodico obbligatorio per quelle soggette a periodicità quinquennale o decennale, previsto invece soltanto per il 2029 o il 2034. I proprietari di quest'ultime costruzioni sarebbero quindi assoggettati ad una scadenza anticipata rispetto ai proprietari delle medesime costruzioni munite invece di un certificato di collaudo. Ne deriverebbe una disparità di trattamento contraria all'art. 8 Cost.
E. 5.3 Un atto normativo di portata generale viola il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) quando non si fonda su motivi obiettivi, seri o se è sprovvisto sia di senso sia di scopo (DTF 147 I 16 consid. 4.2.1; 136 I 241 consid. 3.1). Al legislatore cantonale, organo politico soggetto a un controllo democratico, dev'essere riconosciuta una grande libertà nell'elaborazione delle leggi: esso dispone di un largo potere formatore, in particolare nelle materie che dipendono in maniera molto estesa da fattori politici. Non spetta al Tribunale federale rivedere l'opportunità delle scelte effettuate in tale ambito. Una norma legale non verrà pertanto annullata per il motivo che altre soluzioni potrebbero essere ravvisabili o addirittura preferibili (DTF 136 I 241 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 6.2; sentenza 1C_256/2025 del 23 ottobre 2025 consid. 6.1). Il divieto dell'arbitrio è strettamente legato al principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), che ne costituisce una forma particolare (DTF 141 I 235 consid. 7.1). Quest'ultimo principio è leso quando un atto normativo di portata generale stabilisce differenze giuridiche senza alcun motivo ragionevole fondato sulla situazione di fatto che esso intende disciplinare, o quando sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso, ovvero quando non tratta in maniera identica ciò che è simile o non tratta in maniera diversa ciò che è dissimile. Il trattamento simile o differente deve riguardare una situazione di fatto importante (DTF 149 I 105 consid. 4.2; 145 I 73 consid. 5.1). Nella valutazione della giustificazione di una disparità di trattamento, decisiva è da un lato la legittimità dello scopo perseguito dalla regolamentazione in esame e, d'altro lato, la proporzionalità della misura (DTF 149 I 105 consid. 4.3 con rinvii).
E. 5.4.1 In concreto, le censure d'arbitrio relative al termine introdotto dalla disciplina transitoria litigiosa devono essere esaminate tenendo anche conto della normativa previgente, ampiamente richiamata nel gravame. Al riguardo, i ricorrenti affermano che l'art. 13 cpv. 3 vRPA presentasse una certa ambiguità. Esso indicava infatti che "i termini per i controlli obbligatori di cui all'articolo 6 capoverso 1 decorrono a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento". Il rinvio all'art. 6 cpv. 1 vRPA non appariva, tuttavia, del tutto coerente con il contenuto di tale disposizione, che concerneva l'obbligo di elaborare la perizia sul rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo, mentre i controlli periodici - ai quali faceva riferimento l'art. 13 cpv. 3 vRPA - erano disciplinati, come oggi, dall'art. 6 cpv. 2 RPA. Le parti ne traggono interpretazioni differenti. Secondo gli insorgenti, per le costruzioni soggette ai controlli obbligatori con periodicità biennale prive di un certificato di collaudo, la perizia avrebbe dovuto essere elaborata entro il 31 dicembre 2025; entro la medesima data avrebbero verosimilmente dovuto essere eseguiti anche i primi controlli obbligatori biennali, nonostante il rinvio dell'art. 13 cpv. 3 vRPA al solo art. 6 cpv. 1 vRPA. Il Consiglio di Stato ritiene invece che, secondo la disciplina previgente, le perizie previste dall'art. 6 cpv. 1 vRPA "avrebbero dovuto essere elaborate subito", mentre i controlli biennali avrebbero dovuto essere eseguiti "entro il 31 dicembre 2026".
E. 5.4.2 Ora, con riferimento al nuovo
art. 13 cpv. 3 RPA, quale che fosse il termine desumibile dalla disciplina previgente, è infatti decisivo che l'obbligo di elaborare la perizia in questione per le costruzioni e gli impianti soggetti ai controlli obbligatori privi di un certificato di collaudo non è stato introdotto dalla modifica litigiosa, ma era già previsto dall'art. 6 cpv. 1 vRPA. L'atto impugnato ha quindi fissato, sotto questo profilo, una scadenza uniforme al 31 dicembre 2027 per l'adempimento di un compito già esistente. Richiamato il riserbo che si impone questa Corte nel valutare le scelte normative cantonali (cfr. consid. 5.3), la fissazione di questo termine può ragionevolmente giustificarsi, come lascia intendere il Consiglio di Stato nella sua risposta, con l'esigenza di assicurare che il rischio residuo d'incendio delle costruzioni interessate, la cui pericolosità è generalmente ignota, venga accertato entro tempi definiti e senza ingiustificati ritardi. Il Governo richiama al riguardo anche il grave incendio verificatosi a Crans-Montana il 1° gennaio 2026, quale recente conferma dell'importanza di una prevenzione antincendio effettiva e tempestiva. Si tratta di un motivo obiettivo e di particolare importanza, direttamente connesso alla prevenzione dei rischi d'incendio e alla tutela della sicurezza delle persone e dei beni, rispetto al quale la scelta del termine, quand'anche discutibile, non risulta in concreto arbitraria.
Per il resto, i ricorrenti non sostanziano ulteriormente, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la pretesa violazione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), limitandosi a dedurla dalle medesime difficoltà pratiche e organizzative poste a fondamento della censura d'arbitrio, senza confrontarsi specificamente con l'idoneità e la necessità della misura, né con il rapporto tra gli oneri imposti e l'interesse pubblico perseguito (DTF 151 I 337 consid. 7.1; 150 I 120 consid. 4.1.1).
Le svariate difficoltà pratiche e organizzative, sulle quali insistono gli insorgenti, non conducono a diversa conclusione. Con i loro generici accenni alla complessità dell'individuazione delle costruzioni interessate e all'asserita disponibilità limitata dei tecnici riconosciuti, essi non dimostrano infatti che il termine fissato dal regolamento sia impossibile da rispettare o altrimenti insostenibile. Quanto a Lugano, gli oneri amministrativi e organizzativi prospettati nella risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026 sono già stati esposti (cfr. consid. 4.4.2.3). Essi attestano la necessità di adeguare, non senza difficoltà, l'organizzazione comunale alla nuova disciplina, senza tuttavia dimostrare che il termine del 31 dicembre 2027 sia per questo manifestamente insostenibile. Lo stesso Municipio di Lugano ha del resto giudicato che, per un Comune di piccole dimensioni, il compito sarebbe "assolvibile in tempi relativamente brevi". Anche sotto questo profilo, gli altri Comuni ricorrenti, con dimensioni demografiche e territoriali disparate, non dimostrano in che misura concreta il termine contestato sarebbe arbitrario.
Va inoltre ricordato che, di principio, non sussiste un diritto al mantenimento di una disciplina previgente e che il legislatore cantonale dispone generalmente di un ampio margine di apprezzamento nella configurazione di un'adeguata disciplina transitoria. Quest'ultima non ha infatti lo scopo di consentire alle persone interessate di beneficiare il più a lungo possibile della disciplina previgente, bensì quello di accordare un termine adeguato per adattarsi al nuovo regime (DTF 149 I 291 consid. 5.4; 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 128 I 92 consid. 4). In definitiva, l'art. 13 cpv. 3 RPA non risulta arbitrario (art. 9 Cost.).
E. 5.4.3 Quanto al nuovo art. 13 cpv. 4 RPA, i ricorrenti non censurano che i termini del 31 dicembre 2027, 2029 e 2034 fissati per l'esecuzione dei primi controlli periodici sarebbero arbitrari poiché troppo brevi. Essi ravvisano piuttosto una disparità di trattamento tra le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo e quelle che invece ne dispongono (cfr. consid. 5.2). La censura muove dal presupposto che l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2027, della perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile comporti, per le prime, l'anticipazione del controllo periodico che, per le costruzioni soggette a periodicità quinquennale o decennale, dovrebbe intervenire soltanto nel 2029 o 2034. Tuttavia, i ricorrenti non spiegano minimamente per quali ragioni, né sulla base di quali disposizioni, l'elaborazione della perizia in questione dovrebbe equivalere, sotto il profilo tecnico e giuridico, all'esecuzione del controllo periodico o determinarne l'anticipazione. Una simile conseguenza non trova comunque un chiaro riscontro nella sistematica della normativa. La LPA distingue, tra i compiti del tecnico riconosciuto, l'esecuzione dei controlli obbligatori ai sensi dell'art. 7 LPA dall'elaborazione delle perizie di valutazione del rischio residuo d'incendio (art. 13 cpv. 2 LPA). Anche il RPA disciplina separatamente la perizia per le costruzioni prive di un certificato di collaudo (art. 6 cpv. 1 RPA) e i controlli periodici, precisandone segnatamente l'oggetto delle verifiche (art. 6 cpv. 3 RPA). Non motivando a sufficienza il presupposto sul quale fondano l'asserita disparità di trattamento (cfr. consid. 5.3), la censura è pertanto inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF).
E. 5.4.4 In esito, le censure rivolte all'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA non ne giustificano l'annullamento. Ciò posto, non v'è nemmeno ragione di accogliere la richiesta di giudizio, formulata in via subordinata, volta a fissare alla data del presente giudizio l'entrata in vigore delle modifiche contestate e, di conseguenza, l'inizio della decorrenza dei termini previsti dall'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA. L'atto impugnato è peraltro già entrato in vigore e, con decreto presidenziale dell'8 giugno 2026, questa Corte ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
E. 6 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Ai Comuni ricorrenti non sono addossate spese giudiziarie, poiché agiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali e il loro interesse pecuniario nella causa non risulta prevalente (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Si giustifica inoltre di prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie nei confronti dell'ACT (art. 66 cpv. 1 LTF). All'autorità cantonale vincente non si accordano ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Losanna, 14 settembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_257/2026
Sentenza del 14 settembre 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. Comune di Ascona,
2. Comune di Bellinzona,
3. Comune di Comano,
4. Comune di Locarno,
5. Comune di Lugano,
6. Comune di Mendrisio,
7. Comune di Novazzano,
rappresentati dai rispettivi Municipi,
8. Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT), rappresentato dal suo Comitato,
tutti patrocinati dall'avv. Raffaello Balerna,
ricorrenti,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
opponente,
Oggetto
Regolamento cantonale sulla protezione antincendio,
ricorso contro la modifica del Regolamento cantonale sulla protezione antincendio decretata il 25 marzo 2026 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il Regolamento cantonale sulla protezione antincendio del 6 dicembre 2023 (RPA; RL 705.210) disciplina l'applicazione della legge cantonale sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA; RL 705.200; art. 1 RPA).
Il 25 marzo 2026, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha decretato la modifica parziale del RPA, introducendo le seguenti modifiche e nuove disposizioni, con entrata in vigore immediata (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino [BU] n. 11/2026 del 27 marzo 2026, pagg. 124-126) :
"Art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 [controlli periodici]
1Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile.
2I controlli ai sensi dell'articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni:
a) ogni dieci anni per:
-edifici amministrativi;
- locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;
- locali di vendita con una superficie fino a 1'200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 20 a 100 persone;
-edifici destinati ad attività di alloggio temporaneo (per es. alloggio turistico) da 7 a 19 posti letto;
b) ogni cinque anni per:
-edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;
-edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;
-edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;
- negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 101 a 300 persone, in particolare, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;
- parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;
-esercizi artigianali ed industriali;
-edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;
c) ogni due anni per:
- locali o settori a rischio di esplosione;
- locali notturni, erotici e discoteche;
- locali pubblici e aperti al pubblico interrati;
- locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili.
(...)
5Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l'avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti gravi che comportano un rischio d'incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che verifica l'avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire.
6Il Municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L'elenco contiene le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell'ultimo controllo e la periodicità.
Art. 13 cpv. 3 [norme transitorie]
3Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027.
4Il primo controllo periodico obbligatorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto:
- per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034
- per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029
- per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027."
B.
I Comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio, Novazzano e l'Associazione dei Comuni Ticinesi (di seguito: ACT) presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento integrale della succitata modifica del RPA e, nell'eventualità in cui il ricorso fosse respinto, il differimento della sua entrata in vigore alla data della sentenza del Tribunale federale, con decorrenza da tale momento dei termini previsti dal nuovo art. 13 cpv. 3 e 4 RPA.
Con decreto presidenziale dell'8 giugno 2026 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Nelle sue osservazioni, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. In replica, gli insorgenti si riconfermano nelle loro conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 LTF) e le condizioni di ammissibilità del ricorso (DTF 151 II 68 consid. 1). Ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF, esso giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, tra i quali rientra il regolamento impugnato. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto contro le leggi e i regolamenti cantonali, essi sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 LTF; DTF 143 I 1 consid. 1.2). Presentato nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è inoltre tempestivo poiché presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della modifica regolamentare nel Bollettino ufficiale cantonale, avvenuta il 27 marzo 2026 (art. 101 LTF; DTF 142 V 395 consid. 1.2).
1.2.
1.2.1. I Comuni ricorrenti fondano la loro legittimazione ricorsuale sia sull'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, richiamando una lesione dell'autonomia comunale, sia sull'art. 89 cpv. 1 LTF, ritenendo di essere toccati nei loro interessi di pubblico imperio e in modo analogo a un privato.
1.2.2. Giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale se fanno valere la violazione di garanzie a loro conferite dalla costituzione cantonale o federale. Il caso di applicazione classico è quello dell'autonomia comunale (DTF 149 I 81 consid. 4.3; 147 I 136 consid. 1.2). I Comuni ricorrenti, richiamata l'autonomia comunale a loro riconosciuta in materia edilizia e di pianificazione del territorio (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2; 142 I 26 consid. 3.5), sostengono anzitutto che la protezione antincendio costituisca un compito strettamente connesso con questi ambiti giuridici e rilevano che, giusta l'art. 14 cpv. 1 LPA, il Municipio ha il compito di vigilare sull'attuazione delle procedure e sull'applicazione delle prescrizioni antincendio. Richiamando inoltre le competenze loro attribuite dagli art. 7 e 14 cpv. 2 lett. c-e LPA - segnatamente quella di prendere atto dei controlli periodici e di ordinare i provvedimenti necessari al rispetto delle prescrizioni antincendio - ritengono di disporre di un'autonomia nell'applicazione della LPA. Tuttavia, benché richiamino l'autonomia comunale a sostegno della loro legittimazione, i Comuni ricorrenti, patrocinati da un legale, non fondano il gravame su tale garanzia costituzionale. Essi non si confrontano infatti con la sua portata (cfr. art. 50 Cost. e art. 16 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229]), né fanno valere nei motivi del gravame una sua violazione, spiegando in che misura la modifica contestata inciderebbe concretamente sull'autonomia rivendicata. Senza ulteriori riferimenti, si limitano ad affermare che l'atto impugnato attribuirebbe loro nuovi e onerosi compiti, in violazione delle scelte operate dal Gran Consiglio al momento dell'adozione della LPA, limitando "pesantemente" la loro autonomia. Questo generico accenno è però insufficiente (DTF 149 I 81 consid. 4.3). In un gravame fondato sull'autonomia comunale, quest'ultima dev'essere infatti invocata in maniera sufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), ciò che manifestamente non si verifica in concreto (cfr. DTF 140 I 90 consid. 1.1; 140 III 644 consid. 3.3.1). I Comuni ricorrenti non sono pertanto legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF.
1.2.3. Sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, la legittimazione a impugnare un atto normativo cantonale spetta a chi ne è toccato attualmente o virtualmente e, nel contempo, ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (DTF 149 I 81 consid. 4.2). Per essere toccati virtualmente è sufficiente la prevedibilità che, con un minimo di verosimiglianza, i ricorrenti possano un giorno essere colpiti direttamente dalla normativa impugnata. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 151 V 100 consid. 3.1; 147 I 308 consid. 2.2; 146 I 62 consid. 2.1). L'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati. In via eccezionale, anche una corporazione di diritto pubblico può fondarvisi quando impugna un atto che la colpisce analogamente a un privato, oppure quando è toccata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 147 II 227 consid. 2.3.2; 146 I 36 consid. 1.4; 136 I 265 consid. 1.4).
Quest'ultima ipotesi si realizza nella fattispecie. Come indicato nel ricorso, in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LPA i Municipi vigilano sull'attuazione delle procedure e sull'applicazione delle prescrizioni antincendio. L'atto impugnato, come si vedrà (cfr. consid. 3.6.2), ridefinisce segnatamente le costruzioni soggette ai controlli obbligatori e designa il Municipio quale destinatario delle perizie attestanti il rischio residuo d'incendio accettabile, delle comunicazioni concernenti eventuali difetti gravi, nonché delle notifiche relative all'avvenuta esecuzione dei controlli periodici. Gli impone inoltre di tenere un elenco degli edifici e impianti sottoposti a tali controlli (cfr. art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 RPA). Nel contempo, i Comuni intervengono in un settore di evidente interesse pubblico, poiché la LPA mira a proteggere le persone, gli animali e le cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni (art. 1 cpv. 1 LPA). Benché non spieghino in quale misura le modifiche contestate comprometterebbero gli interessi pubblici tutelati dalla legge, gli insorgenti adducono nondimeno che l'atto impugnato comporterebbe, arbitrariamente e senza una sufficiente base legale, un incremento delle loro attività amministrative e responsabilità. Va poi considerato che, quali proprietari di edifici e impianti, potrebbero anch'essi essere assoggettati, come i privati, ai controlli obbligatori e periodici degli edifici, oggetto della contestata modifica. L'atto impugnato incide dunque sull'esercizio delle competenze comunali, attribuite in un settore di rilevante interesse per la cittadinanza. Ciò posto, i Comuni ricorrenti risultano toccati in maniera sufficientemente qualificata nei loro interessi di pubblico imperio e, pertanto, sono legittimati a ricorrere. Essi possono far valere le violazioni del diritto previste dall'art. 95 LTF, indipendentemente dalla loro connessione con l'autonomia comunale (cfr. sentenza 1C_613/2021 del 2 giugno 2023 consid. 1.2).
1.3. Per quanto concerne l'ACT, si osserva che, sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 lett. b-c LTF, un'associazione ha diritto di ricorrere al Tribunale federale unicamente quando è toccata nei propri interessi come una persona fisica, oppure quando interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri (ricorso corporativo di natura egoista). In quest'ultima ipotesi, realizzata nella fattispecie, occorre che la tutela degli interessi dei membri figuri tra gli obiettivi statutari, che tali interessi siano comuni alla maggioranza o almeno a un gran numero di associati e che ognuno di loro sarebbe legittimato a prevalersene a titolo personale (DTF 151 V 100 consid. 3.1; 150 II 123 consid. 4.4). In concreto, l'ACT annovera tra i propri membri una larga parte dei Comuni ticinesi (cfr. art. 6 dello Statuto ACT del 4 ottobre 2012, allegato al gravame). Il suo statuto persegue inoltre lo scopo di promuovere e difendere i loro interessi pubblici e di sostenerne la capacità di amministrazione autonoma (cfr. art. 2 Statuto ACT). Tra i compiti dell'associazione figurano inoltre la rappresentanza degli interessi dei Comuni ticinesi, in particolare per "affermare il loro ruolo nell'organizzazione dello Stato", nonché la promozione della loro competenza ed efficienza (cfr. art. 3 Statuto ACT). Anche l'ACT presenta quindi una relazione sufficientemente stretta con l'oggetto della controversia, posto inoltre che i Comuni che ne fanno parte sono a loro volta legittimati a ricorrere. Ne segue ch'essa dispone della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LT F. I l gravame è quindi ammissibile.
2.
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far segnatamente valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e dei diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. c LTF; cfr. DTF 136 I 241 consid. 2.2). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, valido anche per i ricorsi contro gli atti normativi cantonali (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 141 I 78 consid. 4.1), nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 V 340 consid. 2). Quando viene invocata la violazione di diritti fondamentali, come in concreto, esso vaglia le censure unicamente se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 149 I 248 consid. 3.1).
2.2. In concreto, il Tribunale federale si pronuncia quale prima e unica istanza su un atto normativo cantonale (art. 87 cpv. 1 LTF). Manca quindi un accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) sul quale poter fondare il suo giudizio (art. 105 cpv. 1 LTF). Pertanto, esso deve accertare in maniera autonoma i fatti rilevanti e contestati, nella misura necessaria per statuire sulla causa. La procedura probatoria è retta, per rinvio dell'art. 55 cpv. 1 LTF, dagli art. 36, 37 e 39-65 PC (RS 273; DTF 149 I 105 consid. 2.3). In particolare, questa Corte si basa sui mezzi di prova offerti dalle parti, sulle comunicazioni ufficiali e sui fatti notori, valutandoli secondo il suo libero apprezzamento (cfr. art. 37 e 40 PC; DTF 149 I 248 consid. 2.3).
I ricorrenti hanno, tra l'altro, versato agli atti i seguenti documenti: la mozione presentata il 20 aprile 2020 dal deputato al Gran Consiglio ticinese Raoul Ghisletta - che è stata evasa in sede di adozione dalla LPA - intitolata "Piano d'azione per garantire la sicurezza antincendio a tutela di decine di migliaia di inquilini in Ticino" (di seguito: mozione Ghisletta; doc. G), il Messaggio del Consiglio di Stato n. 7942 del 9 dicembre 2020 relativo alla LPA (di seguito: messaggio governativo; doc. H), il relativo rapporto della Commissione parlamentare Costituzione e leggi n. 7942 R del 15 novembre 2022 (di seguito: rapporto commissionale; doc. I), nonché la Risoluzione municipale del Comune di Lugano dell'11 giugno 2026, in risposta all'interrogazione comunale n. 1568 del 26 febbraio 2026 intitolata "Come intende il Municipio applicare i compiti assegnatigli dalla Legge cantonale sulla protezione antincendio e dal Regolamento sulla protezione antincendio?" (di seguito: risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026; doc. L). Oltre ai succitati documenti, questa Corte ritiene opportuno considerare anche la Raccolta dei verbali del Gran Consiglio [RVGC], anno 2022/2023, seduta XXVIII del 14 dicembre 2022, pagg. 3947-3953 (di seguito: RVGC 2022/2023 seduta XXVIII), richiamata nel gravame.
2.3. Nel contesto di un controllo astratto di un atto normativo cantonale, il Tribunale federale si impone un certo riserbo, tenuto conto dei principi derivanti dal federalismo e dalla proporzionalità (DTF 149 I 105 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, in tale contesto è determinante se alla norma interessata possa essere attribuito un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Il Tribunale federale annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (sui criteri di tale valutazione, cfr. DTF 149 I 248 consid. 3.3). Per delineare la portata delle norme in questione, occorre quindi procedere tenendo conto del loro testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica) e della loro relazione con altre disposizioni (interpretazione sistematica; DTF 141 I 78 consid. 4.2). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia nessuno, preferendo pragmaticamente ispirarsi ad un pluralismo interpretativo (DTF 152 III 38 consid. 3.4.1; 151 II 640 consid. 5.1).
2.4. Nella fattispecie, i ricorrenti censurano la violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI), ritenendo sostanzialmente che la designazione delle costruzioni assoggettate ai controlli periodici si fondi su una delega al Consiglio di Stato eccessivamente generica (art. 6 cpv. 2 RPA) e che la modifica regolamentare introduca a carico dei Municipi nuovi compiti e responsabilità (art. 6 cpv. 1 e 5-6 RPA) che, in quanto essenziali, avrebbero dovuto essere disciplinati in una legge formale. Inoltre, sostengono che l'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), poiché imporrebbe dei termini troppo stretti e irrealistici.
3.
3.1. Alla luce delle censure sollevate, appare anzitutto opportuno esporre alcune considerazioni generali sulla normativa antincendio ticinese. La LPA, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, si prefigge di assicurare che gli edifici e gli impianti siano costruiti, utilizzati e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni (art. 2 cpv. 1 lett. a LPA); prevenire la formazione di incendi ed esplosioni (lett. b); limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo tanto all'interno delle costruzioni e verso le costruzioni vicine (lett. c); mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura (lett. d); e consentire un intervento antincendio efficace nonché garantire la sicurezza delle forze di soccorso (lett. e).
3.2. In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio, predisposto dal responsabile della garanzia della qualità, e un attestato di conformità antincendio, da parte di un tecnico riconosciuto (cfr. art. 3 cpv. 1-4 LPA). L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione edilizia prende atto dell'attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione (art. 3 cpv. 5 LPA). Al termine dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità rilascia una dichiarazione di concordanza (art. 4 cpv. 2 LPA), sulla cui base il tecnico riconosciuto certifica l'avvenuto collaudo delle misure di protezione antincendio (art. 5 cpv. 1 LPA). L'autorizzazione d'uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo antincendio è stato rilasciato (art. 5 cpv. 2 LPA).
3.3. Per quanto riguarda, invece, la protezione delle costruzioni esistenti, la legge prescrive ch'esse devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio (art. 7 cpv. 1 LPA). L'art. 7 cpv. 2 LPA prevede che "il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità". I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, tenuti a redigere un rapporto e segnalare al Municipio eventuali difetti gravi comportanti un rischio d'incendio non accettabile (art. 7 cpv. 3 LPA). In proposito, si rileva che la normativa antincendio ticinese ritiene per principio responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio il proprietario di edifici o impianti (art. 11 LPA). Egli è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione antincendio, provvedendo in particolare ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la prevenzione e la protezione degli incendi (cfr. art. 6 LPA).
3.4. Importante notare che, ai Municipi, la legge attribuisce un compito di vigilanza "sull'attuazione delle procedure [...] e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull'applicazione delle prescrizioni antincendio" (art. 14 cpv. 1 LPA). L'art. 14 cpv. 2 LPA ne precisa i compiti in modo non esaustivo. In particolare, il Municipio "prende atto dei controlli richiesti dall'art. 7" (art. 14 cpv. 2 lett. c LPA) e "per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio, può chiedere quest'ultimo documento al proprietario" (lett. d). Quale "organo responsabile della protezione antincendio, ordina inoltre l'adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio" (art. 14 cpv. 2 lett. e LPA).
3.5. Per il resto, l'art. 15 LPA conferisce al Consiglio di Stato, tra l'altro, la competenza di disciplinare l'applicazione della legge ed emanarne le "disposizioni di attuazione" (lett. a), di emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi (lett. b), di esercitare l'alta vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni antincendio (lett. h), nonché di vigilare sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all'applicazione della legge (lett. i).
3.6.
3.6.1. Il 6 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha adottato il RPA, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 contemporaneamente alla LPA. Per quanto concerne i controlli obbligatori delle costruzioni esistenti (art. 7 LPA), l'art. 6 cpv. 1 vRPA (nella versione in vigore fino al 26 marzo 2026; BU 2026, 27) prescriveva già che "per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere elaborata una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile". Come rileva il Governo nelle sue osservazioni al ricorso, questa perizia funge da documento di riferimento per i controlli periodici delle costruzioni realizzate quando non vigeva ancora l'obbligo di allestire un certificato di collaudo antincendio, sostituendo a tal fine il certificato mancante e permettendo di verificare nel tempo il concetto di sicurezza. L'art. 6 cpv. 2 vRPA individuava invece, anche nella versione previgente, le specifiche costruzioni assoggettate ai controlli periodici obbligatori e le ripartiva, secondo la loro tipologia, tra la periodicità biennale, quinquennale e decennale. Il controllo biennale era previsto solo per le "per costruzioni con locali o settori a rischio di esplosione" (art. 6 cpv. 2 lett. c vRPA). L'art. 6 cpv. 5 vRPA disponeva inoltre che "in caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, il tecnico riconosciuto li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio". L'art. 13 cpv. 3 vRPA precisava infine che "i termini per i controlli obbligatori di cui all'articolo 6 capoverso 1 decorrono a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento".
3.6.2. La contestata modifica del 25 marzo 2026 (cfr. punto A) mantiene l'obbligo di elaborare una perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette a controlli periodici, imponendo però al propriet ario di presentarla al Municipio (art. 6 cpv. 1 RPA). Essa modifica inoltre l'elenco delle costruzioni soggette ai controlli obbligatori (tipologia) e la loro attribuzione alle diverse categorie di periodicità, aumentando segnatamente le costruzioni soggette ai controlli periodici biennali (art. 6 cpv. 2 RPA). Il nuovo art. 6 cpv. 5 RPA impone poi al tecnico riconosciuto di notificare al Municipio l'avvenuto controllo e, in caso di difetti gravi comportanti un rischio d'incendio non accettabile, di segnalarli anche a quest'ultimo, che ne verifica l'eliminazione e può intervenire. Una novità specifica è invece introdotta dall'art. 6 cpv. 6 RPA, che obbliga il Municipio a tenere un elenco degli edifici e degli impianti soggetti ai controlli periodici, con le indicazioni sui controlli effettuati, la data dell'ultimo controllo e la relativa periodicità. La modifica introduce infine una nuova disciplina transitoria (art. 13 cpv. 3 e 4 RPA), che sostituisce l'art. 13 cpv. 3 vRPA (cfr. consid. 5).
3.6.3. In risposta al ricorso, il Consiglio di Stato spiega che il tragico incendio recentemente avvenuto nel Comune vallesano di Crans-Montana lo ha indotto, in collaborazione con la Commissione cantonale per la protezione antincendio (formata da specialisti del settore e nella quale siedono anche rappresentanti dei Municipi), a rivalutare le modalità concrete di applicazione della LPA. Dalle verifiche svolte sarebbero emerse delle carenze nell'esecuzione dei controlli e, più in generale, nell'effettivo ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati ai Municipi. Il Governo precisa inoltre che l'atto impugnato non attribuirebbe nuovi compiti ai Comuni, ma farebbe "in modo che essi svolgano effettivamente ciò che la legge loro impone", aggiungendo che l'obiettivo "è evidentemente quello di evitare un nuovo incidente come quello di Crans-Montana". Ciò posto, ha segnatamente modificato l'art. 6 cpv. 2 RPA, estendendo l'obbligatorietà dei controlli a strutture aperte al pubblico con "un potenziale rischio d'incendio più elevato già solo per le loro caratteristiche strutturali (basti pensare ai numerosi esercizi pubblici interrati) ". In replica, i ricorrenti affermano di aver "fedelmente rispettato le prescrizioni della LPA", ribadendo che, finora, la vigilanza loro attribuita sarebbe stata "di principio «passiva»".
Controlli periodici
4.
4.1. Censurando la violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI), gli insorgenti affermano anzitutto che la modifica dell'art. 6 RPA attribuirebbe al Municipio nuovi compiti e responsabilità nell'ambito dei controlli periodici delle costruzioni esistenti. In particolare, esso diverrebbe destinatario delle perizie attestanti il rischio residuo d'incendio, così come delle notifiche dell'avvenuto controllo obbligatorio. Inoltre, sarebbe tenuto ad allestire e gestire un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli obbligatori, indicando la data di quest'ultimi e la loro periodicità. A loro avviso, questa combinazione di responsabilità implicherebbe "in modo del tutto logico e naturale" anche il compito di verificare attivamente il rispetto delle scadenze dei controlli obbligatori, nonché di richiamare i proprietari interessati, introducendo così un sistema di verifiche sistematiche, anziché puntuali, che si scontrerebbe "con le decisioni adottate dal Gran Consiglio in sede di approvazione della LPA". Richiamando i lavori preparatori alla LPA, rilevano che la Commissione parlamentare Costituzione e leggi aveva esaminato la proposta del deputato Ghisletta di modificare, all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA (cfr. consid. 3.4), il verbo "può" con "deve", così da imporre ai Municipi di chiedere sistematicamente ai proprietari degli edifici esistenti sprovvisti di certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio quest'ultimo documento. La Commissione ha tuttavia respinto tale proposta, ritenendo ch'essa avrebbe comportato il passaggio da verifiche puntuali e mirate a controlli sistematici, con un rilevante sovraccarico di lavoro per i Comuni. I ricorrenti affermano quindi che, con l'atto impugnato, il Consiglio di Stato avrebbe introdotto, per via regolamentare, proprio quegli obblighi volutamente esclusi dal parlamento. Sostengono inoltre che, considerati il numero dei destinatari interessati e le rilevanti conseguenze finanziarie, amministrative e organizzative delle nuove disposizioni, queste rivestirebbero un carattere essenziale e avrebbero pertanto dovuto figurare in una legge formale. Infine, ritengono che l'art. 6 cpv. 2 RPA, il quale elenca le costruzioni assoggettate ai controlli obbligatori, poggerebbe su una delega legislativa del tutto generica, fissata all'art. 7 cpv. 2 LPA.
4.2.
4.2.1. L'art. 5 cpv. 1 Cost. sancisce in termini generali il principio della legalità, stabilendo che il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. Questo significa che un atto statale deve fondarsi su una base legale sufficientemente precisa, emanata da un organo competente. La precisione (o densità normativa) della base legale in questione varia a seconda degli ambiti del diritto interessati e dipende dalle circostanze (cfr. DTF 147 I 393 consid. 5.1.1; 143 I 310 consid. 3.3.1; sentenza 9C_483/2023 del 28 maggio 2024 consid. 4.1.1). Salvo in materia penale o fiscale, il principio della legalità non è un diritto costituzionale individuale, bensì un principio costituzionale la cui violazione non può essere invocata separatamente ma solamente in relazione con un altro diritto costituzionale come, ad esempio, quello della separazione dei poteri - addotta nella fattispecie (DTF 140 I 381 consid. 4.4; 136 I 241 consid. 2.5; 134 I 322 consid. 2.1). Per quanto riguarda la legislazione federale, l'art. 164 cpv. 1 Cost. concretizza tale principio stabilendo che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, segnatamente in materia di compiti e prestazioni della Confederazione (lett. e). Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.).
La giurisprudenza non determina in modo definitivo a partire da quale grado d'importanza una normativa deve necessariamente figurare in una legge formale, né quale debba essere il grado di precisione richiesto a una delega legislativa. Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto. Dalla giurisprudenza emergono nondimeno diversi criteri. Una normativa dovrebbe essere contenuta in una legge formale quando, in particolare, incide in misura rilevante sui diritti e sulle libertà fondamentali dei privati, concerne una vasta cerchia di persone, istituisce obblighi di diritto pubblico, è suscettibile di suscitare una forte resistenza da parte delle persone interessate oppure verte su questioni politiche importanti (DTF 133 II 331 consid. 7.2.1; 128 I 113 consid. 3c; 125 I 173 consid. 4a; sentenza 1C_7/2026 del 13 aprile 2026 consid. 2.2). L'esigenza di una base legale non si applica unicamente all'amministrazione restrittiva ("Eingriffsverwaltung"), ossia quando sono in gioco limitazioni dei diritti fondamentali, ma anche nell'amministrazione "di prestazioni" ("Leistungsverwaltung") e in materia di organizzazione dello Stato. In quest'ultimi due ambiti, l'esigenza è tuttavia meno rigorosa (DTF 150 I 1 consid. 4.4.2; 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).
4.2.2. Il principio della separazione dei poteri vieta a un organo dello Stato di usurpare la competenza di un altro organo (DTF 134 I 322 consid. 2.2). In particolare, esso vieta al potere esecutivo di emanare delle norme che dovrebbero figurare in una legge, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di una valida delega di competenze conferita dal potere legislativo (DTF 151 I 382 consid. 4.9.1; 147 I 478 consid. 3.1.1; 138 I 196 consid. 4.1). Una delega adempie queste condizioni se il diritto cantonale non la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia determinata e se la legge enuncia nelle grandi linee le regole fondamentali (DTF 142 I 26 consid. 3.3; 140 I 218 consid. 6.5; 134 I 322 consid. 2.4). Il principio della separazione dei poteri è determinato in primo luogo dal diritto cantonale (DTF 151 I 382 consid. 4.9.1), ma può essere influenzato anche da prescrizioni del diritto federale (cfr. DTF 131 I 291 consid. 2). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme costituzionali, ma rivede unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio quelle di rango inferiore (DTF 151 V 100 consid. 7.2.1; 130 I 1 consid. 3.1).
Nel Cantone Ticino la separazione dei poteri è garantita espressamente dall'art. 51 Cost./TI, secondo cui l'autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra di loro distinti e separati: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Giusta l'art. 70 lett. b Cost./TI, il Consiglio di Stato cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni. In virtù dell'art. 67 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), il regolamento disciplina l'applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa. La Costituzione cantonale non esclude poi la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI; art. 62 segg. LGC; sentenze 9C_483/2023, citata, consid. 4.1.3 e 1C_335/2015 del 3 marzo 2016 consid. 5.3).
4.3. Venendo anzitutto all'
art. 6 cpv. 2 RPA
- che elenca le costruzioni soggette ai controlli obbligatori con le varie periodicità - è incontestato dalle parti che l'art. 7 cpv. 2 LPA conferisce al Consiglio di Stato una delega legislativa per "indica[re] le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità". I ricorrenti ne contestano per contro la validità, ritenendola una delega "in bianco". Essi non sostanziano tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un'interpretazione arbitraria di questa disposizione, come avrebbero dovuto fare trattandosi di una norma di rango legislativo cantonale (DTF 151 V 100 consid. 7.2.1; 130 I 1 consid. 3.1). Peraltro, non censurano espressamente che la disposizione ometterebbe di definire, nelle grandi linee, le regole fondamentali per la designazione delle costruzioni assoggettate e l'indicazione della periodicità, né spiegano quali ulteriori elementi avrebbero dovuto essere definiti nella legge. La censura è pertanto inammissibile. In ogni caso, quanto disciplinato dall'art. 6 cpv. 2 RPA è chiaramente riconducibile all'ambito dei controlli periodici delle costruzioni esistenti previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPA e concerne precisamente gli aspetti la cui definizione è demandata al Consiglio di Stato dal succitato art. 7 cpv. 2 LPA. I lavori preparatori sembrano poi confermare l'ampio margine riconosciuto al Consiglio di Stato al riguardo. Il messaggio governativo precisa infatti che il Governo avrebbe dovuto "precisare nel regolamento sia le costruzioni assoggettate che le tempistiche dei controlli" e indica espressamente soltanto "a titolo indicativo" le caratteristiche delle costruzioni suscettibili di essere assoggettate ai controlli obbligatori (cfr. messaggio governativo, pag. 11 ad art. 7 LPA). Anche il rapporto commissionale rileva, senza ulteriori osservazioni, che "i dettagli relativi i controlli periodici e le modalità in base la destinazione d'uso e il rischio antincendio saranno precisati dal Consiglio di Stato nello specifico regolamento" (cfr. rapporto commissionale, pag. 5). In quanto ammissibile, la censura è pertanto infondata.
4.4.
4.4.1. Quanto alle altre modifiche dell'art. 6 RPA, i ricorrenti non fanno espressamente valere l'assenza di una base legale, ma sostengono che, per importanza e conseguenze, le nuove prescrizioni avrebbero dovuto figurare nella legge formale. Con riferimento dapprima all'art. 6 cpv. 1 e 5 RPA, la censura non può essere condivisa. La presentazione della perizia al Municipio (art. 6 cpv. 1 RPA), così come la notifica dell'avvenuto controllo obbligatorio e la segnalazione degli eventuali difetti gravi (art. 6 cpv. 5 RPA), non istituiscono infatti nuovi controlli o compiti sostanziali. La disposizione si limita infatti a richiedere la trasmissione al Municipio delle risultanze di adempimenti ai quali i proprietari sono già tenuti per legge e può comportare, per i Comuni, tutt'al più un adeguamento organizzativo. Nella fattispecie, la sola circostanza che tali prescrizioni riguardino un numero considerevole di destinatari non basta a conferire loro carattere essenziale. Esse non incidono inoltre in misura rilevante sui diritti fondamentali né disciplinano questioni politiche importanti (cfr. consid. 4.2.1). Le disposizioni in esame sono piuttosto riconducibili alle relative "modalità" dei controlli obbligatori che l'art. 7 cpv. 2 LPA demanda al Consiglio di Stato di definire. Esse si inseriscono altresì nelle attribuzioni conferite dalla legge al Municipio, al quale spetta già vigilare sull'attuazione delle procedure (art. 14 cpv. 1 LPA) e che, peraltro, è tenuto a "prendere atto" dei controlli periodici (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. c LPA). Per il resto, i ricorrenti riconoscono che il secondo periodo dell'art. 6 cpv. 5 RPA, concernente la segnalazione dei difetti gravi al Municipio, costituisce una prescrizione "senz'altro coperta alla lettera" dagli art. 7 cpv. 3 e 14 cpv. 2 lett. e LPA e che, proprio per tale motivo, "non sarebbe nemmeno necessaria". Per natura e portata, non è pertanto necessario che tali prescrizioni figurino in una legge formale.
4.4.2.
4.4.2.1. Quanto al nuovo
art. 6 cpv. 6 RPA, che costituisce la principale novità, esso impone al Municipio di tenere un elenco degli edifici e degli impianti soggetti ai controlli periodici, contenente le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell'ultimo controllo e la relativa periodicità. Di principio, anche tale prescrizione può essere ragionevolmente riconducibile alle "modalità" dei controlli obbligatori prevista dalla delega legislativa dell'art. 7 cpv. 2 LPA, in quanto la tenuta dell'elenco consente proprio di rilevare le costruzioni assoggettate e di seguire l'esecuzione dei controlli nell'ambito del succitato compito di vigilanza sancito dalla LPA (cfr. consid. 4.4.1).
4.4.2.2. Non può inoltre essere seguita la tesi dei ricorrenti, secondo cui la disposizione in questione, sommata alle prescrizioni di cui all'art. 6 cpv. 1 e 5 RPA, attribuirebbe al Municipio "un nuovo ruolo attivo, finora sconosciuto". Infatti, l'art. 6 cpv. 6 RPA non modifica le responsabilità di vigilanza conferitagli dalla legge, ma ne disciplina un aspetto organizzativo. Diversamente da una prescrizione regolamentare che istituisce un obbligo amministrativo completamente autonomo rispetto ai compiti previsti dalla legge (cfr. sentenza 1C_7/2026, citata, consid. 2.3), la tenuta dell'elenco in esame è direttamente funzionale e necessaria all'esercizio della prerogativa già conferita al Municipio dall'art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LPA. La vigilanza e la registrazione dei controlli obbligatori presuppongono infatti ch'esso conosca le costruzioni assoggettate e le verifiche alle quali sono state sottoposte. In questo senso, l'elenco costituisce essenzialmente uno strumento organizzativo minore. Contrariamente a quanto addotto nel gravame, l'art. 6 cpv. 6 RPA non prescrive nemmeno che il Municipio debba fissare scadenze ai proprietari e richiamarli in caso di inosservanza dei loro obblighi. A seconda delle circostanze, simili interventi potrebbero comunque rientrare nell'esercizio di una diligente vigilanza che, nell'ambito della tutela contro gli incendi, riveste notoriamente un'importanza particolare (cfr. sentenza 6B_209/2025 del 13 luglio 2026 consid. 3.2.3 e 3.2.5). Stabilire quali ulteriori interventi siano concretamente richiesti al Municipio per adempiervi esula tuttavia dall'oggetto del litigio.
4.4.2.3. I ricorrenti sostengono comprensibilmente che l'attuazione dell'art. 6 cpv. 6 RPA possa comportare un aggravio amministrativo e richiedere adeguamenti organizzativi, soprattutto per i Comuni di maggiori dimensioni. Nella risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026, il Municipio di Lugano ha rilevato che occorrerà censire e classificare migliaia di edifici, dotarsi di adeguati strumenti informatici e istituire un'unità di coordinamento della prevenzione antincendio. Ha inoltre stimato che "le risorse necessarie potrebbero essere di due unità a tempo pieno, almeno per i primi anni", mentre il relativo impatto finanziario non era ancora stato quantificato. Questi elementi rendono verosimile che l'attuazione della nuova disposizione comporti un carico amministrativo e un adeguamento delle procedure, aspetti che, tuttavia, sono generalmente connaturati all'introduzione di nuove disposizioni regolamentari e che, in concreto e nelle dimensioni riportate dal Comune di Lugano, non risultano sufficienti a conferire alla disposizione litigiosa un carattere essenziale. Peraltro, gli altri Comuni ricorrenti non precisano le concrete conseguenze finanziarie o organizzative alle quali fanno riferimento.
4.4.2.4. I lavori preparatori invocati dai ricorrenti, incentrati sull'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA, non conducono a una diversa conclusione. Tale disposizione sancisce che il Municipio "per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio, può chiedere quest'ultimo documento al proprietario". Essa riguarda quindi, in termini generali, gli edifici esistenti che si trovano nelle specifiche condizioni da essa previste, indipendentemente dal loro assoggettamento ai controlli obbligatori dell'art. 7 LPA (cfr. art. 6 RPA). La Commissione parlamentare Costituzione e leggi aveva effettivamente respinto la proposta del mozionante Ghisletta di sostituire all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA il verbo "può" con "deve", rilevando ch'essa avrebbe comportato, per buona parte dei Comuni, il passaggio "da verifiche puntuali e mirate" a "controlli sistematici", con un "sovraccarico di lavoro non indifferente"; gli uffici tecnici sarebbero stati inoltre chiamati a chiedere "a ogni singolo proprietario" la produzione del certificato di collaudo o della perizia, con un onere che molti Comuni non sarebbero stati in grado di assumere per carenza di risorse umane (cfr. rapporto commissionale, pag. 18-19). Riproposto dinanzi al Gran Consiglio, l'emendamento è stato poi respinto con 17 voti favorevoli e 39 contrari (cfr. RVGC 2022/2023 seduta XXVIII, pag. 3949-3952).
Come afferma il Consiglio di Stato nella sua risposta al ricorso, senza essere puntualmente contraddetto dagli insorgenti con ulteriori riferimenti ai lavori preparatori, da tale scelta non può tuttavia dedursi che il parlamento abbia inteso limitare il compito di vigilanza connessa ai controlli periodici (art. 14 cpv. 1 e 2 LPA) e, in particolare, escludere la tenuta di un elenco delle costruzioni che vi sono assoggettate. L'emendamento respinto concerneva infatti l'obbligo del Municipio di chiedere la perizia prevista dall'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA per gli edifici esistenti privi di un certificato di collaudo o di tale perizia, indipendentemente dal loro assoggettamento ai controlli obbligatori. L'art. 6 cpv. 6 RPA ha invece un oggetto più circoscritto, direttamente connesso al parallelo compito previsto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LPA, in quanto concerne le costruzioni assoggettate ai controlli obbligatori dell'art. 7 LPA, concretizzati dall'art. 6 RPA.
Va poi rilevato che la discussione relativa all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA si inseriva nell'ambito delle più ampie proposte formulate con la mozione Ghisletta - dalla quale è poi scaturita la proposta di adozione della LPA - che mirava segnatamente a rafforzare, a tutela degli inquilini, la sicurezza antincendio di tutti gli edifici abitativi di oltre quattro piani costruiti prima del 1997. La mozione chiedeva in particolare l'elaborazione di piani d'azione comunali per tali edifici, nonché per gli edifici e impianti accessibili al pubblico, rispetto ai quali i Comuni non disponevano di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo (cfr. rapporto commissionale, pag. 7 e 9; RVGC 2022/2023 seduta XXVIII, pag. 3947-3948). Nello stesso senso, il messaggio governativo precisava che i compiti del Municipio, già autorità di vigilanza antincendio sotto il regime della previgente legge edilizia cantonale, sarebbero rimasti sostanzialmente immutati e che l'art. 14 cpv. 2 LPA ne avrebbe specificato le facoltà d'intervento. Con riferimento all'art. 14 cpv. 2 lett. d LPA, esso riconosceva la possibilità di esigere dai proprietari di tutti gli edifici esistenti una perizia di rischio residuo, tendendo così a migliorare la sicurezza degli edifici ad uso abitativo che, pur non presentando di per sé un rischio d'incendio accresciuto, risultavano generalmente i più colpiti dagli incendi (cfr. messaggio governativo, pag. 15 ad art. 14 LPA). La decisione parlamentare di mantenere potestativa tale richiesta, che non risulta espressamente collegata ai controlli obbligatori, va dunque riferita a questa specifica e più ampia facoltà d'intervento. Non si può invece desumere l'intenzione di escludere strumenti organizzativi connessi al distinto regime dei controlli periodici previsto dall'art. 7 LPA, al quale si riferisce l'art. 6 cpv. 6 RPA. Ne segue che, per contenuto e conseguenze, quest'ultima disposizione non assume un profilo tale da esigere una disciplina nella legge formale. Le censure sono quindi infondate.
4.5. In esito, l'art. 6 cpv. 1, 2, 5 e 6 RPA non viola i principi della legalità e della separazione dei poteri e, pertanto, non dev'essere annullata.
Norme transitorie
5.
5.1. Il nuovo art. 13 cpv. 3 RPA dispone che "per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027." L'art. 13 cpv. 4 RPA soggiunge che il "primo controllo periodico obbligatorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto: per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034; per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029; per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027".
5.2. Gli insorgenti ritengono che tale disciplina sia arbitraria (art. 9 Cost.) e sproporzionata (art. 5 cpv. 2 Cost.). A loro avviso, il termine del 31 dicembre 2027 fissato dall'art. 13 cpv. 3 RPA sarebbe "irrealistico" e il suo rispetto "letteralmente impossibile". Esso non terrebbe conto, anzitutto, del tempo necessario ai Municipi per individuare e registrare le numerose costruzioni soggette ai controlli periodici, operazione che, soprattutto per gli edifici più datati, richiederebbe ricerche d'archivio, sopralluoghi e altri accertamenti. Il censimento sarebbe inoltre reso più oneroso dal fatto che l'assoggettamento ai controlli obbligatori può riguardare anche singole parti di costruzioni, come le autorimesse di almeno 150 m². I proprietari dovrebbero, a loro volta, incaricare un tecnico riconosciuto, rimediare agli eventuali difetti riscontrati, facendo capo se necessario a tecnici e artigiani, procurandosi i relativi materiali e apparecchi, per ottenere infine la perizia. A ciò si aggiungerebbe il numero ridotto di tecnici riconosciuti effettivamente attivi nel settore, con conseguenti "inevitabili, già ora prevedibili, notevoli ritardi". La disposizione imporrebbe pertanto degli "oneri inattuabili" e sarebbe, per gli stessi motivi, "palesemente sproporzionata". I ricorrenti ravvisano inoltre un'incongruenza tra i cpv. 3 e 4 dell'art. 13 RPA. Affermano sostanzialmente che, imponendo entro il 31 dicembre 2027 l'elaborazione della perizia sul rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo, la nuova disciplina anticiperebbe di fatto il primo controllo periodico obbligatorio per quelle soggette a periodicità quinquennale o decennale, previsto invece soltanto per il 2029 o il 2034. I proprietari di quest'ultime costruzioni sarebbero quindi assoggettati ad una scadenza anticipata rispetto ai proprietari delle medesime costruzioni munite invece di un certificato di collaudo. Ne deriverebbe una disparità di trattamento contraria all'art. 8 Cost.
5.3. Un atto normativo di portata generale viola il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) quando non si fonda su motivi obiettivi, seri o se è sprovvisto sia di senso sia di scopo (DTF 147 I 16 consid. 4.2.1; 136 I 241 consid. 3.1). Al legislatore cantonale, organo politico soggetto a un controllo democratico, dev'essere riconosciuta una grande libertà nell'elaborazione delle leggi: esso dispone di un largo potere formatore, in particolare nelle materie che dipendono in maniera molto estesa da fattori politici. Non spetta al Tribunale federale rivedere l'opportunità delle scelte effettuate in tale ambito. Una norma legale non verrà pertanto annullata per il motivo che altre soluzioni potrebbero essere ravvisabili o addirittura preferibili (DTF 136 I 241 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 6.2; sentenza 1C_256/2025 del 23 ottobre 2025 consid. 6.1). Il divieto dell'arbitrio è strettamente legato al principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), che ne costituisce una forma particolare (DTF 141 I 235 consid. 7.1). Quest'ultimo principio è leso quando un atto normativo di portata generale stabilisce differenze giuridiche senza alcun motivo ragionevole fondato sulla situazione di fatto che esso intende disciplinare, o quando sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso, ovvero quando non tratta in maniera identica ciò che è simile o non tratta in maniera diversa ciò che è dissimile. Il trattamento simile o differente deve riguardare una situazione di fatto importante (DTF 149 I 105 consid. 4.2; 145 I 73 consid. 5.1). Nella valutazione della giustificazione di una disparità di trattamento, decisiva è da un lato la legittimità dello scopo perseguito dalla regolamentazione in esame e, d'altro lato, la proporzionalità della misura (DTF 149 I 105 consid. 4.3 con rinvii).
5.4.
5.4.1. In concreto, le censure d'arbitrio relative al termine introdotto dalla disciplina transitoria litigiosa devono essere esaminate tenendo anche conto della normativa previgente, ampiamente richiamata nel gravame. Al riguardo, i ricorrenti affermano che l'art. 13 cpv. 3 vRPA presentasse una certa ambiguità. Esso indicava infatti che "i termini per i controlli obbligatori di cui all'articolo 6 capoverso 1 decorrono a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento". Il rinvio all'art. 6 cpv. 1 vRPA non appariva, tuttavia, del tutto coerente con il contenuto di tale disposizione, che concerneva l'obbligo di elaborare la perizia sul rischio residuo d'incendio accettabile per le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo, mentre i controlli periodici - ai quali faceva riferimento l'art. 13 cpv. 3 vRPA - erano disciplinati, come oggi, dall'art. 6 cpv. 2 RPA. Le parti ne traggono interpretazioni differenti. Secondo gli insorgenti, per le costruzioni soggette ai controlli obbligatori con periodicità biennale prive di un certificato di collaudo, la perizia avrebbe dovuto essere elaborata entro il 31 dicembre 2025; entro la medesima data avrebbero verosimilmente dovuto essere eseguiti anche i primi controlli obbligatori biennali, nonostante il rinvio dell'art. 13 cpv. 3 vRPA al solo art. 6 cpv. 1 vRPA. Il Consiglio di Stato ritiene invece che, secondo la disciplina previgente, le perizie previste dall'art. 6 cpv. 1 vRPA "avrebbero dovuto essere elaborate subito", mentre i controlli biennali avrebbero dovuto essere eseguiti "entro il 31 dicembre 2026".
5.4.2. Ora, con riferimento al nuovo
art. 13 cpv. 3 RPA, quale che fosse il termine desumibile dalla disciplina previgente, è infatti decisivo che l'obbligo di elaborare la perizia in questione per le costruzioni e gli impianti soggetti ai controlli obbligatori privi di un certificato di collaudo non è stato introdotto dalla modifica litigiosa, ma era già previsto dall'art. 6 cpv. 1 vRPA. L'atto impugnato ha quindi fissato, sotto questo profilo, una scadenza uniforme al 31 dicembre 2027 per l'adempimento di un compito già esistente. Richiamato il riserbo che si impone questa Corte nel valutare le scelte normative cantonali (cfr. consid. 5.3), la fissazione di questo termine può ragionevolmente giustificarsi, come lascia intendere il Consiglio di Stato nella sua risposta, con l'esigenza di assicurare che il rischio residuo d'incendio delle costruzioni interessate, la cui pericolosità è generalmente ignota, venga accertato entro tempi definiti e senza ingiustificati ritardi. Il Governo richiama al riguardo anche il grave incendio verificatosi a Crans-Montana il 1° gennaio 2026, quale recente conferma dell'importanza di una prevenzione antincendio effettiva e tempestiva. Si tratta di un motivo obiettivo e di particolare importanza, direttamente connesso alla prevenzione dei rischi d'incendio e alla tutela della sicurezza delle persone e dei beni, rispetto al quale la scelta del termine, quand'anche discutibile, non risulta in concreto arbitraria.
Per il resto, i ricorrenti non sostanziano ulteriormente, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la pretesa violazione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), limitandosi a dedurla dalle medesime difficoltà pratiche e organizzative poste a fondamento della censura d'arbitrio, senza confrontarsi specificamente con l'idoneità e la necessità della misura, né con il rapporto tra gli oneri imposti e l'interesse pubblico perseguito (DTF 151 I 337 consid. 7.1; 150 I 120 consid. 4.1.1).
Le svariate difficoltà pratiche e organizzative, sulle quali insistono gli insorgenti, non conducono a diversa conclusione. Con i loro generici accenni alla complessità dell'individuazione delle costruzioni interessate e all'asserita disponibilità limitata dei tecnici riconosciuti, essi non dimostrano infatti che il termine fissato dal regolamento sia impossibile da rispettare o altrimenti insostenibile. Quanto a Lugano, gli oneri amministrativi e organizzativi prospettati nella risposta all'interrogazione del 26 febbraio 2026 sono già stati esposti (cfr. consid. 4.4.2.3). Essi attestano la necessità di adeguare, non senza difficoltà, l'organizzazione comunale alla nuova disciplina, senza tuttavia dimostrare che il termine del 31 dicembre 2027 sia per questo manifestamente insostenibile. Lo stesso Municipio di Lugano ha del resto giudicato che, per un Comune di piccole dimensioni, il compito sarebbe "assolvibile in tempi relativamente brevi". Anche sotto questo profilo, gli altri Comuni ricorrenti, con dimensioni demografiche e territoriali disparate, non dimostrano in che misura concreta il termine contestato sarebbe arbitrario.
Va inoltre ricordato che, di principio, non sussiste un diritto al mantenimento di una disciplina previgente e che il legislatore cantonale dispone generalmente di un ampio margine di apprezzamento nella configurazione di un'adeguata disciplina transitoria. Quest'ultima non ha infatti lo scopo di consentire alle persone interessate di beneficiare il più a lungo possibile della disciplina previgente, bensì quello di accordare un termine adeguato per adattarsi al nuovo regime (DTF 149 I 291 consid. 5.4; 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 128 I 92 consid. 4). In definitiva, l'art. 13 cpv. 3 RPA non risulta arbitrario (art. 9 Cost.).
5.4.3. Quanto al nuovo art. 13 cpv. 4 RPA, i ricorrenti non censurano che i termini del 31 dicembre 2027, 2029 e 2034 fissati per l'esecuzione dei primi controlli periodici sarebbero arbitrari poiché troppo brevi. Essi ravvisano piuttosto una disparità di trattamento tra le costruzioni soggette ai controlli periodici prive di un certificato di collaudo e quelle che invece ne dispongono (cfr. consid. 5.2). La censura muove dal presupposto che l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2027, della perizia attestante il rischio residuo d'incendio accettabile comporti, per le prime, l'anticipazione del controllo periodico che, per le costruzioni soggette a periodicità quinquennale o decennale, dovrebbe intervenire soltanto nel 2029 o 2034. Tuttavia, i ricorrenti non spiegano minimamente per quali ragioni, né sulla base di quali disposizioni, l'elaborazione della perizia in questione dovrebbe equivalere, sotto il profilo tecnico e giuridico, all'esecuzione del controllo periodico o determinarne l'anticipazione. Una simile conseguenza non trova comunque un chiaro riscontro nella sistematica della normativa. La LPA distingue, tra i compiti del tecnico riconosciuto, l'esecuzione dei controlli obbligatori ai sensi dell'art. 7 LPA dall'elaborazione delle perizie di valutazione del rischio residuo d'incendio (art. 13 cpv. 2 LPA). Anche il RPA disciplina separatamente la perizia per le costruzioni prive di un certificato di collaudo (art. 6 cpv. 1 RPA) e i controlli periodici, precisandone segnatamente l'oggetto delle verifiche (art. 6 cpv. 3 RPA). Non motivando a sufficienza il presupposto sul quale fondano l'asserita disparità di trattamento (cfr. consid. 5.3), la censura è pertanto inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF).
5.4.4. In esito, le censure rivolte all'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA non ne giustificano l'annullamento. Ciò posto, non v'è nemmeno ragione di accogliere la richiesta di giudizio, formulata in via subordinata, volta a fissare alla data del presente giudizio l'entrata in vigore delle modifiche contestate e, di conseguenza, l'inizio della decorrenza dei termini previsti dall'art. 13 cpv. 3 e 4 RPA. L'atto impugnato è peraltro già entrato in vigore e, con decreto presidenziale dell'8 giugno 2026, questa Corte ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Ai Comuni ricorrenti non sono addossate spese giudiziarie, poiché agiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali e il loro interesse pecuniario nella causa non risulta prevalente (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Si giustifica inoltre di prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie nei confronti dell'ACT (art. 66 cpv. 1 LTF). All'autorità cantonale vincente non si accordano ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 14 settembre 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti