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1C_21/2022

Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti,

Bundesgericht · 2022-02-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Gran Consiglio, al Municipio di Dalpe, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 3 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_21/2022

Decreto del 3 febbraio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Anna Ciaranfi Zanetta,

ricorrente,

contro

Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione sviluppo territoriale e mobilità, residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Municipio di Dalpe, Nucleo Dalpe 1, 6774 Dalpe.

Oggetto

Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2010.185).

Considerando:

che con decisione del 23 novembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ contro il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 18 gennaio 2022 il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie presunte;

che con scritto del 28 gennaio 2022 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Gran Consiglio, al Municipio di Dalpe, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 3 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri